come bloccarlo prima che venga iscritto?


Il preavviso di fermo amministrativo dà al contribuente una finestra di circa 20-30 giorni per agire prima che il fermo venga iscritto nei registri mobiliari. Gli strumenti disponibili sono il pagamento, la rateazione, l’istanza per veicolo strumentale all’attività, e la sospensione della riscossione ex L. n. 228/2012 se il debito è prescritto, già pagato o comunque contestabile. Se il fermo è già iscritto, si può ottenere la cancellazione con il pagamento, la rateazione o il ricorso al giudice competente.

Arriva una lettera dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: preavviso di fermo amministrativo sull’auto. Significa che se entro un certo numero di giorni non si paga o non si agisce, l’auto viene bloccata — e circolare con un veicolo sottoposto a fermo è una violazione sanzionata pesantemente dal Codice della Strada.

La risposta alla domanda su come bloccare il preavviso di fermo dell’auto prima che venga iscritto dipende dalla situazione concreta: se il debito è dovuto, se è già stato pagato, se il veicolo è usato per lavoro, se ci sono vizi negli atti presupposti. Per ciascuna di queste situazioni esiste uno strumento specifico, con termini precisi e autorità diverse a cui rivolgersi.

Cos’è il fermo amministrativo e come funziona

Il fermo di beni mobili registrati — disciplinato dall’art. 86 del DPR n. 602/1973 — è una misura cautelare che l’agente della riscossione può adottare dopo il decorso infruttuoso del termine di pagamento della cartella o dell’accertamento esecutivo. Si esegue con l’iscrizione del provvedimento al PRA — Pubblico Registro Automobilistico — senza che venga notificato l’atto di fermo stesso.

Prima dell’iscrizione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a inviare un preavviso — una comunicazione preventiva che avvisa il debitore che, se entro il termine indicato (generalmente 20 o 30 giorni) non paga, il fermo verrà iscritto. Questo preavviso è l’unica finestra temporale in cui agire efficacemente prima che la situazione si complichi.

Chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 214, comma 8, del Codice della Strada — sanzioni molto elevate, con possibile confisca del mezzo in alcune ricostruzioni giurisprudenziali.

Prima dell’iscrizione del fermo: gli strumenti disponibili

Strumento 1 — Il pagamento integrale entro il termine del preavviso. La soluzione più semplice: se il debito è effettivamente dovuto e si ha la possibilità di pagarlo, farlo entro i 20-30 giorni indicati nel preavviso blocca definitivamente l’iscrizione del fermo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere oltre se il pagamento avviene nei termini.

Strumento 2 — La richiesta di rateazione. Per chi non può pagare tutto in una volta, la rateazione è lo strumento più pratico. La norma prevede che, se il contribuente presenta istanza di rateazione, l’AdR non può iscrivere il fermo — salvo rigetto dell’istanza o successiva decadenza. La domanda di rateazione va presentata prima della scadenza del termine del preavviso, anche online sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È importante non aspettare: una volta iscritto il fermo, la rateazione consente solo di ottenerne la sospensione — non il blocco preventivo.

Strumento 3 — L’istanza per veicolo strumentale. Se il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o di lavoro autonomo del debitore, può essere escluso dal fermo. La prova della strumentalità va fornita entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, con una istanza motivata all’AdR corredata da documentazione: visura camerale, partita IVA, libro cespiti, fatture carburante, contratti di lavoro o di agenzia.

La nozione di strumentalità va intesa in senso sostanziale: l’escavatore di un’impresa edile è chiaramente strumentale, ma anche l’unica autovettura dell’idraulico o dell’agente di commercio che si sposta quotidianamente per lavoro può esserlo — anche se non è formalmente iscritta nel libro cespiti. La giurisprudenza di merito ammette questa valutazione caso per caso.

Strumento 4 — L’istanza di sospensione ex L. n. 228/2012. Questo è lo strumento più potente quando il debito è contestabile. I commi 537-541 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 consentono al debitore di presentare all’AdR, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile — incluso il preavviso di fermo — una dichiarazione con documenti per ottenere la sospensione immediata della riscossione.

I casi in cui si può usare questo strumento sono tassativi: prescrizione o decadenza del credito prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio dell’ente creditore; sospensione amministrativa concessa dall’ente; annullamento o sospensione del credito in giudizio cui l’AdR non ha partecipato; pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo.

La presentazione della dichiarazione sospende automaticamente la riscossione in attesa della verifica. L’AdR trasmette la documentazione all’ente creditore entro 10 giorni. Se l’ente non risponde entro 220 giorni, i crediti sono annullati di diritto. Attenzione: se la documentazione è falsa, scatta una sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Strumento 5 — L’istanza di autotutela. Parallelamente alla procedura speciale, è sempre possibile presentare un’istanza di autotutela all’AdR o all’ente creditore per errori evidenti: errore di persona, doppia iscrizione dello stesso debito, errori di calcolo. Come già illustrato nell’articolo sull’autotutela tributaria prodotto in questa chat, per i casi tipizzati dalla L. n. 212/2000 l’autotutela è ora obbligatoria con risposta entro 90 giorni.

Strumento 6 — Il ricorso giudiziale contro il preavviso. Il preavviso di fermo è impugnabile davanti al giudice competente per vizi propri o per mancata notifica degli atti presupposti. La giurisprudenza ammette l’impugnazione di ogni atto con cui il fisco porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita — incluso il preavviso di fermo.

Se gli atti presupposti — le cartelle — sono già definitivi per mancata impugnazione nei termini, si possono far valere solo i vizi propri del preavviso, non le censure sulle cartelle originarie. Se invece le cartelle non sono mai state notificate regolarmente, il preavviso è il primo atto conosciuto e si può contestare tutto.

La scelta del giudice: dipende dalla natura del credito

Questo è il punto che genera più confusione nella pratica. Il giudice competente non è lo stesso per tutti i fermi.

Per i crediti tributari — IRPEF, IVA, IMU, altre imposte — la giurisdizione appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria), sia per il fermo già iscritto sia per il preavviso.

Per le sanzioni del Codice della Strada — le classiche multe non pagate che alimentano molti fermi — la giurisdizione appartiene al giudice di pace, secondo le regole del D.Lgs. n. 150/2011.

Per altri crediti non tributari — contributi previdenziali, sanzioni amministrative diverse — la giurisdizione appartiene al tribunale ordinario o al giudice di pace a seconda del valore e della materia.

Quando il fermo riguarda crediti misti — alcune cartelle tributarie e alcune per sanzioni stradali — si può presentare un ricorso al giudice ordinario che trattiene la parte non tributaria e rimette la parte tributaria al giudice tributario, oppure si possono presentare ricorsi separati davanti ai giudici competenti.

L’impugnazione del fermo è qualificata dalla giurisprudenza come azione di accertamento negativo — non come opposizione esecutiva ai sensi degli artt. 615 o 617 cod. proc. civ. Questo significa che non si applica il termine decadenziale di 20 giorni previsto per le opposizioni esecutive — si applicano i termini ordinari del rito applicabile (60 giorni nel tributario).

Dopo l’iscrizione del fermo: come ottenere la cancellazione

Se il fermo è già stato iscritto, le opzioni cambiano ma restano significative.

Pagamento integrale e richiesta di cancellazione. Il debitore che paga per intero può chiedere all’AdR la cancellazione del fermo. L’AdR, verificato il pagamento, provvede all’annotazione di cancellazione nel registro mobiliare.

Rateazione con fermo già iscritto. La procedura è più articolata rispetto alla rateazione preventiva. Il contribuente presenta istanza di rateazione all’AdR, paga la prima rata, deposita presso l’AdR il modulo apposito di “istanza di sospensione del fermo amministrativo” con la quietanza della prima rata. L’AdR rilascia un’attestazione con cui il contribuente si reca al PRA per chiedere la sospensione del fermo. Il fermo viene cancellato solo a saldo dell’ultima rata.

Dimostrazione successiva della strumentalità. Anche dopo l’iscrizione, se il debitore dimostra che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale, l’AdR può procedere alla cancellazione del fermo. La funzione stessa dell’istituto — indurre il debitore al pagamento — non si applica a beni che non possono essere oggetto di fermo per legge.

Ricorso giudiziale con richiesta di cancellazione. I motivi tipici di opposizione dopo l’iscrizione sono: prescrizione o decadenza del credito; pagamento già avvenuto; provvedimento di sgravio o di annullamento del credito; sospensione amministrativa non tenuta in conto; sentenza di annullamento in giudizio; vizi di notifica degli atti presupposti; mancanza o inidoneità della motivazione del fermo; errore di persona; strumentalità del veicolo non considerata. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice ordina la cancellazione del fermo dai registri mobiliari.

La regola pratica in sintesi

Ricevuto il preavviso, la priorità è agire entro i 20-30 giorni indicati. Se il debito è dovuto e si può pagare, pagare subito. Se non si può pagare tutto in una volta, presentare subito domanda di rateazione. Se il veicolo è usato per lavoro, presentare l’istanza di strumentalità con la documentazione adeguata. Se il debito è contestabile — già pagato, prescritto, annullato — presentare l’istanza di sospensione ex L. n. 228/2012 entro 60 giorni e valutare il ricorso al giudice competente. Non aspettare che il fermo venga iscritto: agire nella fase di preavviso è molto più efficace e meno costoso che affrontare la situazione dopo l’iscrizione.




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 Angelo Greco

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