Corte d’Appello di Bari, Sentenza n. 1817/2025 del 17-12-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE ### DI BARI –###
La Corte d’Appello di Bari, ### riunita in camera di consiglio, nelle
persone dei magistrati: ### presidente ### consigliere relatore
### consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 1072 del ruolo
generale degli affari contenziosi dell’anno 2023
TRA
### domiciliato in ### presso lo studio dell’avv. ### che lo
rappresenta e difende, anche disgiuntamente all’avv. ### giusta
procura in calce all’originario atto di opposizione a d.i.
appellante
E
###, domiciliata in ### presso lo studio dell’avv. ### che la
rappresenta in giudizio, anche disgiuntamente all’avv. ### giusta
mandato allegato all’originario ricorso monitorio
appellata
### opposizione a d.i.
Conclusioni: all’udienza cartolare del 24.10.2025, le parti hanno
concluso come da note scritte autorizzate.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 2998/2023 depositata il ###, il Tribunale di ###
definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da
avverso il d.i. n. 931/2020 emesso in data ###.2020 su istanza
di ### per il pagamento della somma di € 5.332,76 a titolo di
rimborso della quota del 50% dell’imposta di registro da essa
versata per la registrazione della sentenza di scioglimento di
comunione legale 2816/2009 resa inter partes, dichiarava
inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, con conseguente
travolgimento della domanda riconvenzionale spiegata
dall’opponente e assorbimento di ogni altra questione;condannava il ### a rifondere all’opposta le spese di lite liquidate
in € 2.540, oltre accessori, con clausola di distrazione in favore dei
suoi procuratori antistatari, avv.ti ### e ### Con citazione
notificata il ###, il ### ha proposto tempestivo appello avverso
la prefata sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa,
l’accoglimento dell’opposizione e della domanda riconvenzionale
con essa spiegata e la condanna della ### al pagamento in
proprio favore della somma di € 702,50 (oltre interessi a decorrere
dalla compensazione), con rigetto delle eccezioni e domande
proposte in subordine dalla medesima, per infondatezza originaria
e maturata prescrizione; vinte le spese del doppio grado.
Si è costituita l’appellata che, nel riproporre tutte le richieste,
eccezioni e difese già spiegate in prime cure, ha insistito in via
principale per il rigetto dell’appello proposto con vittoria delle
spese di questo grado e, solo in subordine, per la riduzione del
proprio credito alla minor somma di € 3.885,66.
Dichiarata inammissibile l’istanza di inibitoria (in quanto non
riproposta dall’appellante in prima udienza) e assegnati i termini a
ritroso di cui all’art. 352 c.p.c., all’udienza cartolare del
24.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI della DECISIONE
### è fondato e va accolto per quanto di ragione. Con il primo
motivo di doglianza, l’appellante censura la sentenza impugnata
nella parte in cui il primo giudice -ritenendo perfezionata, per
rifiuto del destinatario, la prima notifica del d.i. opposto eseguita
il ###– ha dichiarato tardiva e dunque inammissibile l’opposizione
notificata il ###.
Assume, in particolare che, a fronte di un avviso di ricevimento nel
quale l’agente postale aveva attestato l’irreperibilità del
destinatario all’indirizzo di via ### snc sito in fraz. Lipari -Messina,
il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che la notifica del
13.3.2020 si fosse perfezionata per rifiuto del destinatario in forza
della mera annotazione, non facente fede fino a querela di falso,
riportata a tergo della busta contenente il plico postale, firmata
dallo stesso agente postale e recante la dicitura “### dal
destinatario in quanto desidera ritirare l’atto nell’ufficio di ### e
non di Stromboli”.Sostiene quindi che, non essendosi perfezionato il primo tentativo
di notifica, l’opposizione a d.i. notificata il ### sarebbe tempestiva
in quanto spiegata entro il termine di 40 gg. decorrente dalla
seconda notifica del 27.5.2020, ritualmente perfezionatasi
l’11.06.2020 mediante consegna del plico a mani di incaricato.
Con il secondo motivo, l’appellante lamenta la violazione dell’art.
112 c.p.c., per aver il primo giudice ritenuto erroneamente travolta
la riconvenzionale da esso spiegata con l’atto di opposizione,
costituente domanda autonoma cumulata ex art. 104 c.p.c.
nell’ambito dello stesso processo, da esaminarsi separatamente
anche nell’eventualità di mancata impugnazione della pronuncia di
inammissibilità dell’opposizione. Con il terzo motivo, si censura
la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso
l’esame degli atti e delle risultanze istruttorie (orali e documentali),
da cui si si evincerebbe la piena fondatezza del contro-credito
opposto in compensazione a quello ingiunto.
Si sostiene, in particolare, che la sentenza definitiva n. 2816/2009
(cui si riferiscono le spese di registrazione richieste pro-quota dalla
### aveva disposto la compensazione delle spese di lite,
comprese quelle di ctu anticipate integralmente da esso odierno
appellante; che, essendo le parti tenute solidalmente al
pagamento del compenso liquidato al ctu, il controcredito pari alla
metà della somma a tal titolo anticipata avrebbe dovuto essere
compensato col credito vantato dall’opposta, limitatamente
tuttavia alla somma da questa versata per la registrazione della
predetta sentenza e con esclusione delle somme pagate a titolo di
interessi di mora e di sanzioni, perché determinate da ritardo
ascrivibile unicamente all’opposta. Con il quarto ed ultimo motivo
formulato solo in subordine e per la denegata ipotesi di reiezione
del primo motivo, l’appellante sostiene infine che, pur nel caso di
conferma dell’esecutorietà del d.i. opposto, il fondamento della
domanda riconvenzionale da esso spiegata ne sarebbe comunque
accresciuto e chiede la condanna dell’appellata al rimborso della
metà del compenso pagato al ctu nel giudizio deciso con la cit.
sentenza 2816/2009. Il primo motivo è fondato.
Per pacifica affermazione giurisprudenziale, l’unico documento
facente fede sino a querela di falso delle attestazioni ivi riportatee idoneo ad attestare l’esito del procedimento notificatorio è la
relata di notifica stilata dall’ufficiale giudiziario, cui equivale
l’avviso di ricevimento compilato e firmato dall’agente postale. “In
tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di
ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica,
costituisce, ai sensi dell’art. 4, co. 3 L. 1982 n. 890, il solo
documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico
con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la
consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l’avviso;
esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un’attività
legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale
ai sensi dell’art. 1 L. n. 890 cit., gode della medesima forza
certificatoria di cui è dotata la relazione di notifica eseguita
direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede
privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni
delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la
sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti
in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare
l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver
mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la
propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della
querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile
a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza
dell’agente postale” (Cass. 2006/n. 24852; conf. Cass. 2004/
3737; Cass. 2018/n. 15374; Cass. 2019/n. 8082).
Sicché, nell’eventualità di discordanti annotazioni apposte sul retro
del piego raccomandato, occorre comunque far riferimento
esclusivo ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento (cfr., per un
caso analogo a quello in esame, la già cit. Cass. 2004/ n. 3737).
A tali principi non si è attenuto il Tribunale che, pur a fronte di un
avviso di ricevimento che attestava fino a querela di falso
l’irreperibilità -e non la temporanea assenza del destinatario
all’indirizzo di spedizione (cui è seguita la restituzione del plico al
mittente che, proprio per effetto del mancato perfezionamento del
primo tentativo di notifica, ha ripetuto l’incombente, rinotificando
il d.i. con racc. spedita il ###), ha fatto leva su una diversa
annotazione (quella riportata a tergo della busta contenente ilplico) non munita di alcuna fede privilegiata, per ritenere provato
il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 138, co. 2 c.p.c.,
in contrasto con le risultanze del predetto avviso di ricevimento
che invece costituiva l’unico documento idoneo ad attestare l’esito
### della notifica, da ritenersi dunque solo tentata in data ###.
Ne deriva che l’opposizione a d.i. notificata il ### non poteva
essere dichiarata inammissibile per tardività in quanto
tempestivamente proposta entro 40 gg. dalla ### notifica
perfezionatasi l’11.6.2020.
Sul punto, si prende atto che in questo grado di giudizio
l’opponente non ha reiterato l’eccezione di inefficacia ex art. 644
c.p.c. del d.i. formulata in primo grado (che era, in ogni caso,
infondata, posto che la seconda notifica spedita il ### è avvenuta
nel rispetto del termine di 60 gg. dalla pronuncia del decreto,
tenuto conto che tutti i termini processuali sono rimasti sospesi dal
9.3.2020 al 11.5.2020 per effetto della normativa emergenziale
dettata per fronteggiare l’epidemia da ### 19). ### del primo
motivo di censura determina l’assorbimento del secondo e del
quarto. È invece fondato il terzo motivo. La fondatezza della
prima doglianza comporta infatti la necessità di scendere in questa
sede all’esame nel merito sia della domanda principale che di
quella riconvenzionale. Il credito di € 5.332,76 azionato in
monitorio dalla ### risulta provato. “La pronuncia del giudice di
integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.,
non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché
qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di
potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla
pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione; ne
consegue che, qualora una delle parti abbia chiesto detta
registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel
caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l’abbia
pagata per esserne stato richiesto dall’ufficio, essa ha diritto, in
forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a
ripeterla in tutto o in parte dall’altra con l’azione di regresso” (sic
Cass. 2011/n. 14192; conf. Cass. 2019/n. 29821). ### parte
processuale è infatti condebitrice solidale nei confronti
dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 57 DPR 1986/n.131. Nella fattispecie, l’appellata ha dimostrato che, per la
registrazione della sentenza di divisione n. 2816/2009, l’### delle
### con avviso di liquidazione di imposta notificato il ###, ha
liquidato le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora
dovuti in solido dalle parti in causa, per l’importo di € 7.575,40
(doc. 4 fascicolo monitorio). Rimasta insoluta l’obbligazione
tributaria, è stata dunque emessa la cartella di pagamento n. 295
2013 ### 68 001 con cui è stato richiesto il pagamento della
somma totale di € 10.405,83 (doc. 5 fascicolo monitorio). A
seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione in 72 rate
mensili (doc. 7 fascicolo monitorio) e dell’adesione alla definizione
agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione
presentata il ### (doc. 11 fascicolo monitorio), l’obbligazione
tributaria è stata infine estinta dalla ### mediante il pagamento
dell’indicata somma di € 10.665,52, come comprovato dalle
quietanze allegate al fascicolo monitorio (doc. 10 fascicolo
monitorio). La metà della predetta somma deve essere
rimborsata dal coobbligato solidale ### G., cui l’emissione della
cartella esattoriale era stata già resa nota con missiva legale del
4/06/2023, in atti. Infondata è la contestazione afferente
l’asserita non debenza pro-quota di interessi moratori, spese di
riscossione e sanzioni: trattandosi infatti di importi accessori
derivanti dal mancato tempestivo pagamento dell’imposta di
registrazione della sentenza n. 2816/2009 che è addebitabile in via
concorrente anche al ### (quale coobbligato solidale ab origine),
pure detti importi devono essere ripartiti al 50%. Parimenti
provato risulta il controcredito di € 4.490 opposto in
compensazione da ### pari al 50% dei costi della ctu espletata
nel giudizio di scioglimento della comunione conclusosi con la
sentenza 2816/2009 che ha compensato integralmente le spese di
lite, precisando a fine pag. 13 che “secondo lo stesso criterio vanno
divise le spese di ctu, anticipate dall’attore”. ### ha prodotto a
tal fine le fatture a sè intestate n. 009/2006 e n. 010/2006,
emesse dal ctu, ing. ### (doc. c e d fascicolo opponente) in
relazione al compenso di € 8.980 liquidato con decreto del
31.08.2006 del Tribunale di ### Il pagamento di tali fatture daparte del ### è stato confermato in sede di deposizione
testimoniale dalla stessa ing. G. ### all’udienza del 09.11.2021.
Il credito opposto in compensazione dall’appellante, diversamente
da quanto argomentato dall’appellata, è certo, liquido ed esigibile,
trovando fondamento in una sentenza passata in giudicato (la
stessa sentenza 2816/2009 che è stata confermata dalla Corte
d’appello di ### con pronuncia n. 286 dell’11.04.2013 divenuta
definitiva in data ### a seguito della declaratoria di
inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal ###. Del
pari fondata è l’eccezione riconvenzionale di compensazione
riproposta in appello dalla ### Al riguardo, deve precisarsi che
l’odierna appellata, a seguito della domanda riconvenzionale
spiegata dall’opponente e per il caso di suo accoglimento, ha, sin
dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente
depositata in primo grado, opposto in via di “reconventio
reconventionis ovvero eccezione riconvenzionale” (vd. pag. 6) il
credito di € 2.397,50 derivante dal conguaglio in danaro posto a
carico del ### con la sentenza divisoria n. 2816/2009 e quello di
€ 645,40 pari al 50% del costo sostenuto per la trascrizione della
stessa sentenza, eseguita nell’interesse di entrambe le parti del
giudizio (doc. 4, 5, 6 e 7 fascicolo opposta).
Anche in tal caso il pagamento della fattura n. 338 del 6.8.2010
prodotta agli atti è stato confermato in sede testimoniale dal legale
rappresentante della ### srl all’udienza del 09.11.2021.
Ciò posto, va, in primo luogo, rigettata l’eccezione con la quale
l’appellante ha sostenuto che sarebbe stato onere dell’appellata
proporre appello incidentale in relazione all’omessa pronuncia sulla
suddetta eccezione riconvenzionale.
Premesso che, come osservato, la ### ha opposto in
compensazione i suddetti importi in via subordinata e che la
relativa questione non è stata esaminata dal giudice di prime cure,
avendo questi dichiarato inammissibile l’opposizione “con
conseguente travolgimento delle domande riconvenzionali
proposta dal Dilillo”, nel caso in esame deve applicarsi il pacifico
principio secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale
(che, nella specie, era la riconvenzionale dell’opponente) e
conseguente omessa pronuncia sulle domande ed eccezioniritenute assorbite in primo grado, la devoluzione di queste ultime
al giudice investito del gravame sulla domanda principale non
richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente
la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. (cfr. 2020/n. 121;
Cass. 2017/n. 832; Cass. 2018/n. 17029; Cass. SS.UU. 2017/
11799; Cass. SS.UU. 2019/n. 7940).
Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dal ###
con riferimento ai crediti opposti in compensazione in via
subordinata dalla ### avendo l’appellata fornito prova
dell’esistenza di plurimi atti interruttivi.
Sono infatti agli atti le raccomandate a.r. del 1.2.2014 (ricevuta il
###) e del 27.12.2018 (quest’ultima riscontrata dal ### con pec
del 25.2.2019), con le quali la ### ha chiesto espressamente il
pagamento dei suddetti importi, manifestando inequivocabilmente
la volontà di far valere i suoi diritti entro il termine di prescrizione
decennale di cui all’art. 2953 c.c., che decorreva comunque dalla
data del passaggio in giudicato della sentenza n. 2816/09, avutosi
solo nel 2019. Trattandosi di crediti e controcrediti che traggono
origine dalla medesima sentenza definitiva, sussistono, in
conclusione, i presupposti per la compensazione ex art. 1243 c.c.
fino a reciproca concorrenza tra il credito di € 5.332,76 azionato in
via monitoria dalla ### e quello di € 3.042,90 fatto valere dalla
medesima con la comparsa di costituzione depositata in primo
grado, da un lato, ed il controcredito di € 4.490 opposto dal ###
dall’altro; dal che deriva una differenza a credito della ### pari
ad € 3.885,66, oltre interessi legali dalla domanda monitoria sino
al soddisfo. La riforma della sentenza impugnata determina la
necessità di una nuova regolamentazione d’ufficio delle spese del
doppio grado che, per il principio di parziale soccombenza
reciproca (determinato dall’accoglimento per quanto di ragione
della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente),
rimangono compensate tra le parti nei limiti di ¼ dell’intero,
mentre i restanti ¾ (in ragione della riconosciuta esistenza finale
in capo all’opposta di un credito, sia pur di importo inferiore
rispetto a quello ingiunto) vanno posti a carico dell’appellante nelle
misure liquidate come da dispositivo ex DM 2022/n. 147 secondoi valori minimi dello scaglione tariffario da € 5.201 ad € 26.000,
attesa la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di ### seconda sezione civile, definitivamente
pronunciando sull’appello proposto da ### con atto di citazione
notificato il ### nei confronti di ### avverso la sentenza n.
2998/2023 emessa il ### dal Tribunale di ### così provvede: 1.
accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto e, operate le
reciproche compensazioni, condanna ### al pagamento, in favore
di ### della somma di € 3.885,66, oltre interessi legali dalla
domanda monitoria al soddisfo; 2. compensa tra le parti le spese
del doppio grado nei limiti di ¼ dell’intero e condanna ### a
rifondere all’appellata i restanti 3/4, che si liquidano per tale quota,
per il primo grado, in € 1.905 e, per questo grado d’appello, in €
2.179,50 a titolo di onorari; il tutto oltre rimborso forfetario per
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in
favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari.
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Angelo Greco
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