La notifica per posta è valida se c’è solo una sigla?


Corte d’Appello di Bari, Sentenza n. 1817/2025 del 17-12-2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE ### DI BARI –###

La Corte d’Appello di Bari, ### riunita in camera di consiglio, nelle

persone dei magistrati: ### presidente ### consigliere relatore

### consigliere ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 1072 del ruolo

generale degli affari contenziosi dell’anno 2023

TRA

### domiciliato in ### presso lo studio dell’avv. ### che lo

rappresenta e difende, anche disgiuntamente all’avv. ### giusta

procura in calce all’originario atto di opposizione a d.i.

appellante

E

###, domiciliata in ### presso lo studio dell’avv. ### che la

rappresenta in giudizio, anche disgiuntamente all’avv. ### giusta

mandato allegato all’originario ricorso monitorio

appellata

### opposizione a d.i.

Conclusioni: all’udienza cartolare del 24.10.2025, le parti hanno

concluso come da note scritte autorizzate.

FATTI di CAUSA

Con sentenza n. 2998/2023 depositata il ###, il Tribunale di ###

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da

avverso il d.i. n. 931/2020 emesso in data ###.2020 su istanza

di ### per il pagamento della somma di € 5.332,76 a titolo di

rimborso della quota del 50% dell’imposta di registro da essa

versata per la registrazione della sentenza di scioglimento di

comunione legale 2816/2009 resa inter partes, dichiarava

inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, con conseguente

travolgimento della domanda riconvenzionale spiegata

dall’opponente e assorbimento di ogni altra questione;condannava il ### a rifondere all’opposta le spese di lite liquidate

in € 2.540, oltre accessori, con clausola di distrazione in favore dei

suoi procuratori antistatari, avv.ti ### e ### Con citazione

notificata il ###, il ### ha proposto tempestivo appello avverso

la prefata sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa,

l’accoglimento dell’opposizione e della domanda riconvenzionale

con essa spiegata e la condanna della ### al pagamento in

proprio favore della somma di € 702,50 (oltre interessi a decorrere

dalla compensazione), con rigetto delle eccezioni e domande

proposte in subordine dalla medesima, per infondatezza originaria

e maturata prescrizione; vinte le spese del doppio grado.

Si è costituita l’appellata che, nel riproporre tutte le richieste,

eccezioni e difese già spiegate in prime cure, ha insistito in via

principale per il rigetto dell’appello proposto con vittoria delle

spese di questo grado e, solo in subordine, per la riduzione del

proprio credito alla minor somma di € 3.885,66.

Dichiarata inammissibile l’istanza di inibitoria (in quanto non

riproposta dall’appellante in prima udienza) e assegnati i termini a

ritroso di cui all’art. 352 c.p.c., all’udienza cartolare del

24.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

RAGIONI della DECISIONE

### è fondato e va accolto per quanto di ragione. Con il primo

motivo di doglianza, l’appellante censura la sentenza impugnata

nella parte in cui il primo giudice -ritenendo perfezionata, per

rifiuto del destinatario, la prima notifica del d.i. opposto eseguita

il ###– ha dichiarato tardiva e dunque inammissibile l’opposizione

notificata il ###.

Assume, in particolare che, a fronte di un avviso di ricevimento nel

quale l’agente postale aveva attestato l’irreperibilità del

destinatario all’indirizzo di via ### snc sito in fraz. Lipari -Messina,

il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che la notifica del

13.3.2020 si fosse perfezionata per rifiuto del destinatario in forza

della mera annotazione, non facente fede fino a querela di falso,

riportata a tergo della busta contenente il plico postale, firmata

dallo stesso agente postale e recante la dicitura “### dal

destinatario in quanto desidera ritirare l’atto nell’ufficio di ### e

non di Stromboli”.Sostiene quindi che, non essendosi perfezionato il primo tentativo

di notifica, l’opposizione a d.i. notificata il ### sarebbe tempestiva

in quanto spiegata entro il termine di 40 gg. decorrente dalla

seconda notifica del 27.5.2020, ritualmente perfezionatasi

l’11.06.2020 mediante consegna del plico a mani di incaricato.

Con il secondo motivo, l’appellante lamenta la violazione dell’art.

112 c.p.c., per aver il primo giudice ritenuto erroneamente travolta

la riconvenzionale da esso spiegata con l’atto di opposizione,

costituente domanda autonoma cumulata ex art. 104 c.p.c.

nell’ambito dello stesso processo, da esaminarsi separatamente

anche nell’eventualità di mancata impugnazione della pronuncia di

inammissibilità dell’opposizione. Con il terzo motivo, si censura

la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso

l’esame degli atti e delle risultanze istruttorie (orali e documentali),

da cui si si evincerebbe la piena fondatezza del contro-credito

opposto in compensazione a quello ingiunto.

Si sostiene, in particolare, che la sentenza definitiva n. 2816/2009

(cui si riferiscono le spese di registrazione richieste pro-quota dalla

### aveva disposto la compensazione delle spese di lite,

comprese quelle di ctu anticipate integralmente da esso odierno

appellante; che, essendo le parti tenute solidalmente al

pagamento del compenso liquidato al ctu, il controcredito pari alla

metà della somma a tal titolo anticipata avrebbe dovuto essere

compensato col credito vantato dall’opposta, limitatamente

tuttavia alla somma da questa versata per la registrazione della

predetta sentenza e con esclusione delle somme pagate a titolo di

interessi di mora e di sanzioni, perché determinate da ritardo

ascrivibile unicamente all’opposta. Con il quarto ed ultimo motivo

formulato solo in subordine e per la denegata ipotesi di reiezione

del primo motivo, l’appellante sostiene infine che, pur nel caso di

conferma dell’esecutorietà del d.i. opposto, il fondamento della

domanda riconvenzionale da esso spiegata ne sarebbe comunque

accresciuto e chiede la condanna dell’appellata al rimborso della

metà del compenso pagato al ctu nel giudizio deciso con la cit.

sentenza 2816/2009. Il primo motivo è fondato.

Per pacifica affermazione giurisprudenziale, l’unico documento

facente fede sino a querela di falso delle attestazioni ivi riportatee idoneo ad attestare l’esito del procedimento notificatorio è la

relata di notifica stilata dall’ufficiale giudiziario, cui equivale

l’avviso di ricevimento compilato e firmato dall’agente postale. “In

tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di

ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica,

costituisce, ai sensi dell’art. 4, co. 3 L. 1982 n. 890, il solo

documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico

con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la

consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l’avviso;

esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un’attività

legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale

ai sensi dell’art. 1 L. n. 890 cit., gode della medesima forza

certificatoria di cui è dotata la relazione di notifica eseguita

direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede

privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni

delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la

sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti

in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare

l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver

mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la

propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della

querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile

a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza

dell’agente postale” (Cass. 2006/n. 24852; conf. Cass. 2004/

3737; Cass. 2018/n. 15374; Cass. 2019/n. 8082).

Sicché, nell’eventualità di discordanti annotazioni apposte sul retro

del piego raccomandato, occorre comunque far riferimento

esclusivo ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento (cfr., per un

caso analogo a quello in esame, la già cit. Cass. 2004/ n. 3737).

A tali principi non si è attenuto il Tribunale che, pur a fronte di un

avviso di ricevimento che attestava fino a querela di falso

l’irreperibilità -e non la temporanea assenza del destinatario

all’indirizzo di spedizione (cui è seguita la restituzione del plico al

mittente che, proprio per effetto del mancato perfezionamento del

primo tentativo di notifica, ha ripetuto l’incombente, rinotificando

il d.i. con racc. spedita il ###), ha fatto leva su una diversa

annotazione (quella riportata a tergo della busta contenente ilplico) non munita di alcuna fede privilegiata, per ritenere provato

il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 138, co. 2 c.p.c.,

in contrasto con le risultanze del predetto avviso di ricevimento

che invece costituiva l’unico documento idoneo ad attestare l’esito

### della notifica, da ritenersi dunque solo tentata in data ###.

Ne deriva che l’opposizione a d.i. notificata il ### non poteva

essere dichiarata inammissibile per tardività in quanto

tempestivamente proposta entro 40 gg. dalla ### notifica

perfezionatasi l’11.6.2020.

Sul punto, si prende atto che in questo grado di giudizio

l’opponente non ha reiterato l’eccezione di inefficacia ex art. 644

c.p.c. del d.i. formulata in primo grado (che era, in ogni caso,

infondata, posto che la seconda notifica spedita il ### è avvenuta

nel rispetto del termine di 60 gg. dalla pronuncia del decreto,

tenuto conto che tutti i termini processuali sono rimasti sospesi dal

9.3.2020 al 11.5.2020 per effetto della normativa emergenziale

dettata per fronteggiare l’epidemia da ### 19). ### del primo

motivo di censura determina l’assorbimento del secondo e del

quarto. È invece fondato il terzo motivo. La fondatezza della

prima doglianza comporta infatti la necessità di scendere in questa

sede all’esame nel merito sia della domanda principale che di

quella riconvenzionale. Il credito di € 5.332,76 azionato in

monitorio dalla ### risulta provato. “La pronuncia del giudice di

integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.,

non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché

qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di

potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla

pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione; ne

consegue che, qualora una delle parti abbia chiesto detta

registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel

caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l’abbia

pagata per esserne stato richiesto dall’ufficio, essa ha diritto, in

forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a

ripeterla in tutto o in parte dall’altra con l’azione di regresso” (sic

Cass. 2011/n. 14192; conf. Cass. 2019/n. 29821). ### parte

processuale è infatti condebitrice solidale nei confronti

dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 57 DPR 1986/n.131. Nella fattispecie, l’appellata ha dimostrato che, per la

registrazione della sentenza di divisione n. 2816/2009, l’### delle

### con avviso di liquidazione di imposta notificato il ###, ha

liquidato le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora

dovuti in solido dalle parti in causa, per l’importo di € 7.575,40

(doc. 4 fascicolo monitorio). Rimasta insoluta l’obbligazione

tributaria, è stata dunque emessa la cartella di pagamento n. 295

2013 ### 68 001 con cui è stato richiesto il pagamento della

somma totale di € 10.405,83 (doc. 5 fascicolo monitorio). A

seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione in 72 rate

mensili (doc. 7 fascicolo monitorio) e dell’adesione alla definizione

agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

presentata il ### (doc. 11 fascicolo monitorio), l’obbligazione

tributaria è stata infine estinta dalla ### mediante il pagamento

dell’indicata somma di € 10.665,52, come comprovato dalle

quietanze allegate al fascicolo monitorio (doc. 10 fascicolo

monitorio). La metà della predetta somma deve essere

rimborsata dal coobbligato solidale ### G., cui l’emissione della

cartella esattoriale era stata già resa nota con missiva legale del

4/06/2023, in atti. Infondata è la contestazione afferente

l’asserita non debenza pro-quota di interessi moratori, spese di

riscossione e sanzioni: trattandosi infatti di importi accessori

derivanti dal mancato tempestivo pagamento dell’imposta di

registrazione della sentenza n. 2816/2009 che è addebitabile in via

concorrente anche al ### (quale coobbligato solidale ab origine),

pure detti importi devono essere ripartiti al 50%. Parimenti

provato risulta il controcredito di € 4.490 opposto in

compensazione da ### pari al 50% dei costi della ctu espletata

nel giudizio di scioglimento della comunione conclusosi con la

sentenza 2816/2009 che ha compensato integralmente le spese di

lite, precisando a fine pag. 13 che “secondo lo stesso criterio vanno

divise le spese di ctu, anticipate dall’attore”. ### ha prodotto a

tal fine le fatture a sè intestate n. 009/2006 e n. 010/2006,

emesse dal ctu, ing. ### (doc. c e d fascicolo opponente) in

relazione al compenso di € 8.980 liquidato con decreto del

31.08.2006 del Tribunale di ### Il pagamento di tali fatture daparte del ### è stato confermato in sede di deposizione

testimoniale dalla stessa ing. G. ### all’udienza del 09.11.2021.

Il credito opposto in compensazione dall’appellante, diversamente

da quanto argomentato dall’appellata, è certo, liquido ed esigibile,

trovando fondamento in una sentenza passata in giudicato (la

stessa sentenza 2816/2009 che è stata confermata dalla Corte

d’appello di ### con pronuncia n. 286 dell’11.04.2013 divenuta

definitiva in data ### a seguito della declaratoria di

inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal ###. Del

pari fondata è l’eccezione riconvenzionale di compensazione

riproposta in appello dalla ### Al riguardo, deve precisarsi che

l’odierna appellata, a seguito della domanda riconvenzionale

spiegata dall’opponente e per il caso di suo accoglimento, ha, sin

dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente

depositata in primo grado, opposto in via di “reconventio

reconventionis ovvero eccezione riconvenzionale” (vd. pag. 6) il

credito di € 2.397,50 derivante dal conguaglio in danaro posto a

carico del ### con la sentenza divisoria n. 2816/2009 e quello di

€ 645,40 pari al 50% del costo sostenuto per la trascrizione della

stessa sentenza, eseguita nell’interesse di entrambe le parti del

giudizio (doc. 4, 5, 6 e 7 fascicolo opposta).

Anche in tal caso il pagamento della fattura n. 338 del 6.8.2010

prodotta agli atti è stato confermato in sede testimoniale dal legale

rappresentante della ### srl all’udienza del 09.11.2021.

Ciò posto, va, in primo luogo, rigettata l’eccezione con la quale

l’appellante ha sostenuto che sarebbe stato onere dell’appellata

proporre appello incidentale in relazione all’omessa pronuncia sulla

suddetta eccezione riconvenzionale.

Premesso che, come osservato, la ### ha opposto in

compensazione i suddetti importi in via subordinata e che la

relativa questione non è stata esaminata dal giudice di prime cure,

avendo questi dichiarato inammissibile l’opposizione “con

conseguente travolgimento delle domande riconvenzionali

proposta dal Dilillo”, nel caso in esame deve applicarsi il pacifico

principio secondo cui, in caso di rigetto della domanda principale

(che, nella specie, era la riconvenzionale dell’opponente) e

conseguente omessa pronuncia sulle domande ed eccezioniritenute assorbite in primo grado, la devoluzione di queste ultime

al giudice investito del gravame sulla domanda principale non

richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente

la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. (cfr. 2020/n. 121;

Cass. 2017/n. 832; Cass. 2018/n. 17029; Cass. SS.UU. 2017/

11799; Cass. SS.UU. 2019/n. 7940).

Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dal ###

con riferimento ai crediti opposti in compensazione in via

subordinata dalla ### avendo l’appellata fornito prova

dell’esistenza di plurimi atti interruttivi.

Sono infatti agli atti le raccomandate a.r. del 1.2.2014 (ricevuta il

###) e del 27.12.2018 (quest’ultima riscontrata dal ### con pec

del 25.2.2019), con le quali la ### ha chiesto espressamente il

pagamento dei suddetti importi, manifestando inequivocabilmente

la volontà di far valere i suoi diritti entro il termine di prescrizione

decennale di cui all’art. 2953 c.c., che decorreva comunque dalla

data del passaggio in giudicato della sentenza n. 2816/09, avutosi

solo nel 2019. Trattandosi di crediti e controcrediti che traggono

origine dalla medesima sentenza definitiva, sussistono, in

conclusione, i presupposti per la compensazione ex art. 1243 c.c.

fino a reciproca concorrenza tra il credito di € 5.332,76 azionato in

via monitoria dalla ### e quello di € 3.042,90 fatto valere dalla

medesima con la comparsa di costituzione depositata in primo

grado, da un lato, ed il controcredito di € 4.490 opposto dal ###

dall’altro; dal che deriva una differenza a credito della ### pari

ad € 3.885,66, oltre interessi legali dalla domanda monitoria sino

al soddisfo. La riforma della sentenza impugnata determina la

necessità di una nuova regolamentazione d’ufficio delle spese del

doppio grado che, per il principio di parziale soccombenza

reciproca (determinato dall’accoglimento per quanto di ragione

della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente),

rimangono compensate tra le parti nei limiti di ¼ dell’intero,

mentre i restanti ¾ (in ragione della riconosciuta esistenza finale

in capo all’opposta di un credito, sia pur di importo inferiore

rispetto a quello ingiunto) vanno posti a carico dell’appellante nelle

misure liquidate come da dispositivo ex DM 2022/n. 147 secondoi valori minimi dello scaglione tariffario da € 5.201 ad € 26.000,

attesa la semplicità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di ### seconda sezione civile, definitivamente

pronunciando sull’appello proposto da ### con atto di citazione

notificato il ### nei confronti di ### avverso la sentenza n.

2998/2023 emessa il ### dal Tribunale di ### così provvede: 1.

accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma

della sentenza impugnata, revoca il d.i. opposto e, operate le

reciproche compensazioni, condanna ### al pagamento, in favore

di ### della somma di € 3.885,66, oltre interessi legali dalla

domanda monitoria al soddisfo; 2. compensa tra le parti le spese

del doppio grado nei limiti di ¼ dell’intero e condanna ### a

rifondere all’appellata i restanti 3/4, che si liquidano per tale quota,

per il primo grado, in € 1.905 e, per questo grado d’appello, in €

2.179,50 a titolo di onorari; il tutto oltre rimborso forfetario per

spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in

favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari.




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 Angelo Greco

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