TAR Lazio, sezione III-bis, sentenza 13 luglio 2026, n. 12840



Presidente: Scianna – Estensore: Nappi

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici, di cui al D.D.G. n. 1259/2017 impugnandone l’esito, vale a dire la mancata ammissione alle prove orali.

2. Parallelamente, alcuni aspiranti non ammessi alle prove scritte impugnavano l’intera procedura. Nell’ambito di quest’ultimo ricorso il Tar accoglieva il gravame e, conseguentemente, annullava la procedura a causa della nomina di alcuni Commissari in condizione di incompatibilità. Il Consiglio di Stato, successivamente (con sentenze nn. 395 e 396 del 12 gennaio 2021), annullava la sentenza di primo grado.

3. Le odierne parti ricorrenti non presentavano, nell’ambito del loro gravame, motivi aggiunti avverso le graduatorie di merito medio tempore pubblicate dall’Amministrazione, sicché il giudice di primo grado dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse.

4. Il legislatore, con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023, all’art. 5, comma 11-quinquies, ha successivamente previsto la possibilità per i docenti con un contenzioso aperto avverso le prove scritte del concorso per dirigenti scolastici del 2017 di accedere ad un canale semplificato del concorso di nuova indizione, costituito dallo svolgimento di un corso-concorso ad esito del quale svolgere una sola prova scritta.

5. Invero, i ricorrenti non potrebbero giovarsi della novità legislativa poiché, pur avendo instaurato un contenzioso avverso le prove scritte del concorso de quo, il procedimento giudiziario che li ha riguardati si è già concluso con sentenza passata in giudicato.

6. Tutto ciò premesso gli odierni ricorrenti chiedono al T.A.R. adito la revocazione della sentenza n. 12850/2022 (di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse), ai sensi dell’art. 106 c.p.a., in quanto, a seguito della pubblicazione della pronuncia, sarebbe emerso un documento decisivo ai fini della controversia per cui è causa – costituito dalla l. 14/2023 – che parte ricorrente non avrebbe potuto produrre nel precedente giudizio per cause ad essa non imputabili, affidandosi ad un unico motivo (Revocazione della sentenza ex art. 106 c.p.a. in relazione all’art. 395, comma 3, c.p.c. – Sulla decisività ai fini del giudizio della l. 14/2023 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento – Violazione dell’art. 6 CEDU e del principio dell’equo processo).

7. Il 30 giugno 2023 veniva depositata la rinuncia al ricorso da parte di Rosalinda S.

8. Il 3 gennaio 2024, i ricorrenti depositavano domanda di misura cautelare alla quale però rinunciavano in data 16 febbraio 2024.

9. Il Ministero dell’istruzione e del merito si costituiva con mero atto di stile.

10. Con atto depositato l’11 giugno 2026 rinunciavano al ricorso Leonida F., Barbara P., Raffaella R. e Fabrizio Paolo Z.

11. All’udienza di smaltimento del 12 giugno 2026, il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.

12. Il ricorso è improcedibile rispetto alle parti rinuncianti e, comunque, nel merito infondato, anche alla luce dei precedenti di questo stesso Tribunale (nn. 2682 e 2692/2024) su fattispecie perfettamente sovrapponibile al caso in esame e che esprimono principi rispetto ai quali il Collegio ritiene di conformarsi, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

13. L’istanza di revocazione si fonda sull’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c, “in quanto, a seguito della pubblicazione della pronuncia in oggetto, è emerso un documento decisivo ai fini della controversia per cui è causa – costituito dalla L. 14/2023 – che l’odierna parte ricorrente non avrebbe potuto produrre nel precedente giudizio per cause ad essa non imputabili”.

13.1. In particolare, secondo la tesi dei ricorrenti, tale legge – nella parte in cui introduce una procedura concorsuale riservata ai partecipanti del concorso del 2017, che alla data del 28 febbraio 2023 avevano un contenzioso pendente avverso gli esiti – avrebbe potuto incidere sull’andamento del processo, in quanto la ricorrente “avrebbe avuto modo di esercitare diversamente il proprio diritto alla difesa, evitando di presentare gli atti di impulso processuale – rectius i ricorsi per motivi aggiunti – che hanno dato adito alla fissazione di una udienza pubblica in tempi ristretti”.

13.2. Inoltre, la parte ricorrente sostiene la tempestività del ricorso per revocazione, posto il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 92 c.p.a. che, nel caso di specie, decorrerebbe dal giorno in cui è stata pubblicata la legge.

14. Il ricorso in questione appare prima facie irricevibile, in quanto tardivo, atteso che – anche seguendo l’impostazione di parte ricorrente e prendendo come riferimento il giorno di pubblicazione della legge – il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 92, comma 2, c.p.a. sarebbe spirato il 28 aprile 2023 (la legge n. 14/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023), mentre la notifica è stata eseguita il successivo 2 maggio 2023.

14.1. Anche prescindendo dal rilievo di irricevibilità, il ricorso per revocazione è, in ogni caso, infondato, posta l’inidoneità dell’atto normativo in questione ad essere qualificabile alla stregua di un documento rilevante ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.

14.2. In base a consolidata giurisprudenza, infatti:

– il documento rilevante ai fini dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. deve consistere in “un documento che, ignorato a causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario e ritrovato dopo la sentenza, risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda” (C.d.S., VI, n. 1267/2024) e, sotto il profilo temporale, l’art. 393, comma 1, n. 3, c.p.c., “presuppone che il documento decisivo – non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario – preesista alla decisione impugnata, come desumibile dall’uso dell’espressione ‘sono stati trovati’ contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine ‘recupero’ adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., ed essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia il ‘fatto’ rappresentato nel documento (v. Cass. n. 3362 del 2015; n. 14114 del 2006; n. 11007 del 2000)” (Cass., Sez. lav., sentenza 20 dicembre 2021, n. 40895);

– “il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l’impugnazione per revocazione a norma dell’art. 395, n. 3, c.p.c., ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all’atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2004, n. 8202; C.d.S., Sez. V, 13 luglio 2020, n. 4484)” (C.d.S., VII, 8516/2022).

14.2.1. Nessuno dei descritti requisiti ricorre nel caso di specie, siccome è evidente che la norma di legge non attenga direttamente ad un “fatto” (men che meno risolutivo della controversia), ma introduce precetti normativi, in ogni caso successivi ai fatti oggetto della controversia.

14.3. Il ricorrente non chiarisce peraltro come il “documento” in questione avrebbe portato ad un diverso convincimento del giudice, ma si limita ad affermare che lo stesso avrebbe influito sulle strategie difensive della parte, che, opportunamente rimodulate, avrebbero consentito la perdurante pendenza del procedimento, al fine di poter rientrare tra i beneficiari della procedura riservata.

14.3.1. Il ricorso, pertanto, appare privo dei presupposti non solo in relazione alla fase rescindente, ma anche per attivare la successiva fase rescissoria (C.d.S., Sez. IV, n. 1869/2017).

15. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per rinuncia rispetto a Rosalinda S., Leonida F., Barbara P., Raffaella R. e Fabrizio Paolo Z.; inoltre i motivi che sorreggono il ricorso per revocazione ne denotano l’indubbia infondatezza, con conseguente rigetto nel merito.

16. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei termini indicati in motivazione e, per il resto, lo respinge.

Condanna in solido i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


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