
Nel brokeraggio assicurativo dedicato ai dirigenti industria, Praesidium SpA – società del Sistema Federmanager e broker di riferimento del Fondo Assidai – si distingue per un approccio consulenziale che supera la semplice intermediazione e si orienta alla progettazione di sistemi di protezione integrati. Il punto di partenza è sempre il Ccnl, non solo come riferimento normativo ma come base su cui costruire coperture coerenti ed efficaci, dalla sanità integrativa alla responsabilità civile fino alle polizze D&O (Directors & Officers), che proteggono il patrimonio personale dei dirigenti ed assumono un ruolo sempre più centrale per garantire la tutela e la sostenibilità del ruolo dirigenziale. In uno scenario in cui la responsabilità manageriale si estende oltre i confini tradizionali, il profilo di rischio del dirigente si è ampliato in modo significativo. Ne abbiamo approfondito limiti e prospettive con Valeria Bucci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Praesidium S.p.A., e Stefano Minucci, avvocato esperto nella tutela dei dirigenti del sistema Federmanager.
Dott.ssa Bucci, essendo Praesidium specializzata sulla sanità integrativa dei dirigenti industria e sulle coperture previste dal Ccnl, qual è l’approccio che distingue il suo broker rispetto agli altri operatori?
Il nostro approccio parte da un presupposto chiaro: non ci consideriamo intermediari di polizze, ma progettisti di sistemi di protezione per i dirigenti industria. Non si può parlare di assicurazioni senza partire dal Ccnl, che rappresenta un vincolo per l’azienda. È fondamentale conoscerlo e capire quale ruolo debbano svolgere le coperture. Sulla sanità integrativa, il nostro lavoro non sostituisce il Fondo contrattuale ma lo integra: interveniamo per colmare le aree scoperte, migliorare la fruibilità e ottimizzare il valore per il dirigente. La fruibilità è centrale: contano rete convenzionata, tempi di accesso, semplicità di utilizzo e rimborso. Attraverso il sistema IWS (Industria Welfare Servizi), le pratiche Fasi e Assidai vengono gestite come un unico Fondo, un servizio spesso assente sul mercato. Per quanto riguarda gli obblighi contrattuali – come le coperture infortuni e vita ex art. 12 – il rischio è considerarli meri adempimenti formali, mentre sono ambiti delicati in cui una gestione superficiale può generare scoperture rilevanti. Il nostro lavoro parte da una lettura puntuale del contratto e dalla verifica della coerenza delle coperture, nei massimali ma anche nelle definizioni e condizioni. A questo si affiancano personalizzazione e gestione continuativa. L’obiettivo non è collocare una polizza, ma costruire un sistema coerente e sostenibile.
Quali sono gli errori più frequenti che le aziende commettono nella scelta delle coperture per i dirigenti e come stanno evolvendo i bisogni assicurativi?
Gli errori più frequenti non riguardano tanto la compagnia quanto la struttura delle coperture. L’equivoco principale è pensare che basti un massimale adeguato: in realtà sono definizioni e condizioni a determinare l’efficacia. Nelle coperture infortuni e morte con invalidità permanente, il modo in cui viene definita l’invalidità può cambiare radicalmente l’operatività della polizza. Il Ccnl prevede l’indennizzo al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità, ma spesso le polizze prevedono accertamenti diretti della compagnia, più restrittivi. Lo stesso vale per responsabilità civile e D&O, dove esclusioni, retroattività e condizioni di attivazione possono rendere inefficace una copertura solo apparentemente completa. Nel frattempo, i bisogni assicurativi evolvono: cresce l’esposizione a rischi legati a Compliance, ESG, Cyber e Governance. Le D&O diventano strumenti centrali di tutela, ma richiedono attenzione a natura “claims made”, continuità della copertura, soggetti assicurati, massimali ed esclusioni. Oggi le coperture devono essere costruite sul reale profilo di rischio dell’azienda, non sul costo. Il ruolo del broker è quindi progettare sistemi adeguati alla complessità attuale.
Avvocato Minucci, ci faccia comprendere meglio l’applicazione dell’art. 15 del Ccnl dirigenti in materia di responsabilità civile verso terzi: quali sono i casi in cui il dirigente è realmente tutelato anche per le spese legali e dove emergono i principali limiti?
Pur essendo consigliabile una copertura assicurativa dedicata, l’art. 15 del Ccnl offre già una tutela ampia, soprattutto per il rimborso delle spese legali nei procedimenti penali. Esiste però un limite fondamentale: la colpa grave. Il Ccnl non può garantire copertura piena in presenza di dolo o colpa grave, come previsto dall’art. 1229 c.c., e lo esclude espressamente con sentenza definitiva.
È qui che entrano in gioco le coperture assicurative. Una polizza D&O e una tutela legale adeguata possono estendere la protezione anche a ipotesi di colpa grave, evitando che il dirigente sostenga costi rilevanti. In alcuni casi le aziende sostengono che la tutela sorga solo dopo l’accertamento definitivo dell’assenza di colpa grave, ma si tratta di una lettura non condivisibile, in contrasto con la giurisprudenza che valorizza la tutela immediata del dirigente. Una copertura ben strutturata garantisce quindi una protezione più stabile.
Nella sua esperienza, quali sono i casi più ricorrenti in cui emerge un’esigenza di tutela nei confronti dell’azienda e quali ambiti risultano più critici?
La casistica più frequente riguarda la copertura delle spese legali nei procedimenti penali. L’ampliamento delle responsabilità, soprattutto in materia di salute e sicurezza, ha aumentato il rischio di coinvolgimento in indagini e processi. Le criticità riguardano spesso ritardi nei rimborsi, contestazioni sugli onorari o limitazioni nella scelta del difensore. I casi più delicati sono quelli in cui ai procedimenti penali si affiancano richieste risarcitorie elevate: senza adeguate coperture assicurative, il patrimonio personale del dirigente può essere esposto a rischi rilevanti. Le situazioni più complesse si verificano quando il dirigente affronta un procedimento mentre l’azienda è in procedura concorsuale: il soggetto che dovrebbe garantire la tutela potrebbe non essere in grado di farlo. È in questi scenari che le polizze D&O e la tutela legale dimostrano il loro reale valore.
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