chi è e quali compiti ha


RLS: figura obbligatoria in azienda. Scopri chi è il rappresentante de lavoratori per la sicurezza, come viene eletto, quali compiti svolge e quali tutele prevede la legge. Obblighi di formazione, diritti e responsabilità.

Un punto controverso del mondo del lavoro è la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): a livello normativo i suoi compiti sono definiti dal D.Lgs. 81/2008, ma in pratica permangono numerose incertezze su chi è e cosa fa davvero in azienda.

Per introdurre l’argomento ti diciamo subito che il RLS è una figura obbligatoria, prevista in tutte le aziende che occupano almeno un dipendente. Di solito viene eletto dai lavoratori, e li rappresenta per tutte le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, vigilando sul rispetto delle normative e proponendo miglioramenti. Non è, quindi, un optional, e ha un ruolo centrale, qualificato (tant’ che deve essere adeguatamente formato) e attivo, in qualità di “portavoce” dei lavoratori e di rappresentante delle loro esigenze per tutto quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in breve: RLS) è il lavoratore eletto o designato per rappresentare i colleghi riguardo agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

È quindi:

Il suo incarico dura generalmente 3 anni (salvo diversa previsione contrattuale) ed è coperto da specifiche tutele, analoghe a quelle dei rappresentanti sindacali.

Il D. Lgs. 81/2008 disciplina la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel Titolo I, Capo III, Sezione VII , in particolare agli articoli 47-52.

Normativamente, è il lavoratore eletto o designato per rappresentare gli altri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 2, comma 1, lett. i).

Perché è una figura così importante?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura molto importante perché:

  • dà voce alle esigenze dei lavoratori in materia di sicurezza;
  • favorisce la cultura della prevenzione;
  • contribuisce a individuare rischi reali;
  • aiuta a prevenire infortuni e malattie professionali,

In poche parole, rafforza la partecipazione dei lavoratori alla sicurezza, che è uno degli obiettivi principali del D.Lgs. 81/2008. Per questo la norma gli dedica, come vedremo adesso, ampio spazio.

È obbligatorio avere un RLS?

La presenza dell’RLS è obbligatoria in ogni azienda con almeno un lavoratore subordinato. Quindi non è una scelta facoltativa del datore di lavoro: la figura deve esserci sempre.

L’obbligo di avere un RLS è stabilito dall’art. 47, comma 2, che dispone che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Se non viene individuato un RLS aziendale, la funzione – soprattutto nelle microimprese e nelle realtà senza rappresentanza sindacale – è svolta dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), previsto dall’art. 48.

Per i comparti con accordi specifici (es. edilizia) può esserci l’RLS di sito produttivo, disciplinato dall’art. 49.

Come viene eletto l’RLS

Le modalità di elezione del RLS sono diverse in base alla dimensione aziendale. Lo stabilisce l’art. 47, commi 3-6.

Nelle aziende fino a 15 lavoratori L’RLS è eletto direttamente da essi.

Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, l’RLS è eletto o designato:

  • nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA);
  • in assenza di esse, dai lavoratori sempre secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali.

Se per qualsiasi motivo non viene eletto nessuno, allora interviene il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) per legge, ai sensi dell’art. 48. Il nominativo viene fornito dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Durata dell’incarico

Il Testo Unico non fissa una durata legale, ma rinvia alla contrattazione collettiva
(art. 47, comma 6).

Nella prassi dei CCNL vigenti, la durata dell’incarico è generalmente triennale.

Quanti RLS devono esserci?

Il numero minimo è stabilito dall’art. 47, comma 7:

  • 1 RLS fino a 200 lavoratori
  • 3 RLS da 201 a 1.000 lavoratori
  • 6 RLS oltre 1.000 lavoratori

Tutto ciò salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, che possono stabilire parametri diversi.

Compiti del RLS (art. 50 D.Lgs. 81/08)

Il ruolo dell’RLS non è ispettivo in senso stretto, ma di controllo, collaborazione e segnalazione. Tra i principali compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 rientrano:

  • accedere ai luoghi di lavoro dove si svolgono le attività;

  • essere consultato preventivamente e tempestivamente:

    • sulla valutazione dei rischi

    • sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

    • sulla scelta delle misure di prevenzione

    • sulla nomina di RSPP, ASPP e addetti alle emergenze

  • promuovere l’elaborazione e l’attuazione di misure di prevenzione e miglioramento;

  • ricevere informazioni e documentazione su rischi, infortuni, malattie professionali, sostanze pericolose e dispositivi di protezione;

  • partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza (indetta ai sensi dell’art. 35);

  • segnalare al datore di lavoro le eventuali criticità riscontrate;

  • ricorrere agli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) se ritiene insufficienti o inidonee le misure adottate.

In sostanza, il RLS vigila, partecipa, propone, tutela.

Riunione periodica sicurezza

Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro convoca almeno una volta l’anno la riunione periodica per discutere della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il RLS partecipa obbligatoriamente a questi incontri, insieme a:

  • datore di lavoro,
  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione),
  • medico competente (se presente in azienda).

Formazione obbligatoria del RLS

La formazione dell’RLS è disciplinata dall’art. 37. L’RLS non può svolgere il suo ruolo senza un’adeguata preparazione.

Il datore di lavoro è obbligato a garantirgli una formazione specifica, a spese aziendali.

La durata minima della formazione prevista dalla legge è di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 ore dedicate ai rischi specifici dell’azienda.

C’è poi un aggiornamento annuale obbligatorio che si articola così:

Per le aziende più piccole (fino a 15 lavoratori) l’aggiornamento è comunque obbligatorio, anche se la durata può essere disciplinata da contratti collettivi.

Il datore di lavoro deve garantire la formazione a proprie spese e durante l’orario di lavoro (art. 37, comma 12).

La formazione deve essere sempre documentata e certificata.

Diritti e tutele del RLS

Per poter operare senza ingerenze, l’RLS gode di importanti garanzie, stabilite dagli articoli 50, 51 e 52:

  • tutela contro discriminazioni e ritorsioni (art. 50, comma 2)
  • permessi retribuiti previsti da CCNL e dalla legge per i rappresentanti sindacali
  • diritto a disporre del tempo necessario allo svolgimento del ruolo (art. 50, comma 3)
  • stesse garanzie dei rappresentanti sindacali art. 50, comma 2)

Inoltre, non può subire svantaggi per l’attività svolta.

RLS e responsabilità: risponde in caso di infortuni?

Il D.Lgs. 81/08 non attribuisce al RLS responsabilità organizzative o gestionali.
Infatti, i principali obblighi di sicurezza restano in capo a:

  • datore di lavoro (art. 17 e 18)
  • dirigenti e preposti (art. 18 e 19)
  • RSPP (art. 33)

Il RLS svolge invece un ruolo consultivo e partecipativo, come chiarito dall’art. 50.

La giurisprudenza ha più volte escluso responsabilità penale del RLS per eventi infortunistici, salvo condotte autonome illecite e personali, ma non per gli eventi infortunistici collegati all’organizzazione della sicurezza.

In sintesi

  • L’RLS è obbligatorio in tutte le aziende con lavoratori (art. 47).
  • È eletto dai lavoratori secondo le modalità previste dalla legge e dai CCNL (art. 47).
  • Ha compiti consultivi, di controllo e promozione della sicurezza (art. 50).
  • Ha diritto a formazione specifica di almeno 32 ore + aggiornamenti annuali (art. 37).
  • Gode di specifiche tutele, simili a quelle dei rappresentanti sindacali (art. 50, comma 2).
  • Se assente, interviene il RLST (art. 48).
  • Di regola, salvi suoi comportamenti illeciti individuali, non risponde penalmente per l’organizzazione della sicurezza.

Giurisprudenza recente sul ruolo dell’RLS

Facciamo ora una breve analisi delle pronunce più recenti della Cassazione sul ruolo, i compiti e le responsabilità del RLS.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro — Ordinanza 5 settembre 2024, n. 23850

La Corte ha affrontato il tema del diritto di critica del RLS e del sindacalista nei confronti dell’azienda. Secondo la Cassazione:

  • il RLS, in quanto portatore di interessi collettivi, può esercitare un diritto di critica più ampio rispetto al lavoratore comune;
  • la critica può essere anche aspra o dura, purché resti pertinente e corretta nella forma;
  • non esiste però una “immunità sindacale” assoluta: offese gratuite, accuse false o diffamatorie possono essere sanzionate.

Dunque il RLS può criticare l’azienda sulle questioni di sicurezza anche con fermezza, restando nei limiti della correttezza formale.

Cassazione Penale, Sez. I — Sentenza 25 settembre 2023, n. 38914 

Questa decisione riguarda la responsabilità penale del RLS in caso di infortunio mortale.

La Corte ha affermato che il RLS può rispondere per cooperazione colposa (art. 113 c.p.), insieme al datore di lavoro, se:

  • omette di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 50 D.Lgs. 81/08,
  • ed è consapevole dei rischi esistenti.

È una pronuncia discussa, perché sembra attribuire al RLS una corresponsabilità penale, pur essendo — per legge — una figura consultiva e non esecutiva.

Infatti la Cassazione civile 2024 rafforza l’idea dell’RLS come difensore dei lavoratori e portavoce critico, mentre la Cassazione penale 2023 attribuisce invece un possibile concorso di responsabilità se l’RLS resta inerte di fronte a situazioni di rischio.

Questa evoluzione giurisprudenziale recente dimostra che il ruolo del RLS rimane centrale per la prevenzione, ma non sostituisce in alcun modo gli obblighi del datore di lavoro, che restano prevalenti. Per approfondire, leggi anche questo articolo: “Responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza“.




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 Paolo Remer

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