Quando il genitore che porta via il figlio commette un reato?


Sottrarre un minore all’altro genitore o al tutore può configurare un reato penale — anche quando lo fa il genitore non affidatario. Il codice penale prevede due fattispecie distinte: l’art. 573 per i minori che hanno compiuto quattordici anni e prestano consenso, l’art. 574 per i minori sotto i quattordici anni o per le sottrazioni senza consenso. Se il minore viene portato all’estero, scatta l’art. 574-bis, procedibile d’ufficio e con pena più severa.

Un genitore, durante un weekend di visita, decide di non riportare il figlio all’altro genitore. Un nonno porta via il bambino dalla casa materna senza avvisare nessuno. Un padre porta il figlio in un altro paese senza il consenso dell’ex moglie. Sono tutti reati? E se sì, quali?

La risposta alla domanda su quando il genitore che porta via il figlio commette un reato dipende dall’età del minore, dalla presenza o assenza del suo consenso, dal luogo in cui avviene la sottrazione e dalla qualità del soggetto che agisce. Il codice penale prevede una disciplina articolata, che la giurisprudenza ha progressivamente orientato verso la tutela dell’interesse del minore — non più solo della potestà del genitore.

I due reati principali: art. 573 e art. 574 cod. pen.

Il codice penale colloca entrambe le fattispecie tra i delitti contro l’assistenza familiare, con denominazioni che richiamano la distinzione fondamentale tra le due norme.


L’art. 573 cod. pen. disciplina la sottrazione consensuale di minorenni: si applica quando il minore ha compiuto quattordici anni e presta il proprio consenso all’allontanamento. La pena è la reclusione fino a due anni.

L’art. 574 cod. pen. disciplina la sottrazione di persone incapaci: si applica ai minori sotto i quattordici anni — indipendentemente da qualsiasi consenso — e ai minori sopra i quattordici anni che vengano sottratti senza il loro consenso. La pena è più severa: da uno a tre anni di reclusione.

Entrambi i reati sono procedibili a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore. Non scattano d’ufficio — è il genitore leso a dover presentare denuncia-querela.

L’art. 573: il minore di quattordici anni che scappa con qualcuno

L’art. 573 riguarda una situazione specifica: un minore che ha già compiuto quattordici anni decide consapevolmente di allontanarsi dalla famiglia con qualcuno. Il reato si configura per chi agevola o realizza questo allontanamento.

La condotta può essere di due tipi. La prima è la sottrazione: l’agente allontana fisicamente il minore dal genitore o tutore, con il consenso del minore. La seconda è la ritenzione: l’agente trattiene il minore contro la volontà del genitore o tutore — anche se il minore stesso vorrebbe restare.


Il consenso del minore è rilevante solo nella fase iniziale della sottrazione. Una volta che il genitore manifesta la volontà di riavere il figlio, il trattenimento ulteriore integra già il reato anche se il minore continua a voler restare.

La norma prevede una circostanza attenuante — il fatto commesso per fine di matrimonio — e una aggravante — il fatto commesso per fine di libidine. Quest’ultima aggravante porta la vicenda a intrecciarsi con fattispecie di reati sessuali.

L’art. 574: il bambino sotto i quattordici anni e le sottrazioni senza consenso

L’art. 574 è la norma più applicata nelle controversie familiari. Si articola in due ipotesi.

Il primo comma riguarda i minori sotto i quattordici anni e gli infermi di mente: la sottrazione o la ritenzione è punita indipendentemente da qualsiasi consenso del minore, perché la sua capacità di autodeterminarsi non è giuridicamente rilevante a quella età.

Il secondo comma estende la tutela ai minori sopra i quattordici anni che vengano sottratti o trattenuti senza il loro consenso, per un fine diverso dalla libidine o dal matrimonio. In questo caso il consenso del minore è invece determinante: se il minore è consenziente, si applica l’art. 573, non il 574.


Il reato può essere commesso da chiunque — incluso il genitore non affidatario. Non è necessario essere un estraneo: il padre che durante le visite non riporta il figlio dalla madre che ne ha la custodia prevalente può rispondere di questo reato.

Il padre ha diritto di visita nei weekend. Prende il figlio di otto anni il sabato mattina e non lo riporta domenica sera. La madre lo cerca, non lo trova. Il padre non risponde al telefono. Se questo comportamento si protrae, può integrare la fattispecie dell’art. 574 — sottrazione di minore degli anni quattordici.

Chi può presentare la querela e chi non può

La titolarità del diritto di querela spetta al genitore esercente la responsabilità genitoriale. La Cassazione, con la sentenza n. 24388/2024, ha precisato un caso limite: il diritto di querela spetta al genitore anche quando il minore è stato affidato ai servizi sociali con collocamento presso una famiglia affidataria — purché il genitore non sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. La decadenza dalla responsabilità genitoriale è quindi il confine: chi l’ha persa non può presentare querela.

Il bene giuridico protetto: non più la potestà, ma l’interesse del minore

Il punto di arrivo dell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale è significativo. Queste norme nacquero per tutelare l’autorità del pater familias sui figli. Oggi tutelano qualcosa di diverso.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2024 ha chiarito che l’art. 574 non protegge il potere del genitore come interesse proprio, ma tutela la responsabilità genitoriale esercitata nell’interesse preminente del minore stesso. Il minore ha un interesse a vivere nel suo luogo di residenza abituale, a mantenere le sue relazioni, a non essere sradicato dal contesto in cui è cresciuto. Questo interesse è il bene giuridico protetto.

Il passaggio dal concetto di potestà — attributo soggettivo del genitore — a quello di responsabilità genitoriale — funzione orientata al bene del figlio — è avvenuto anche sul piano legislativo con il D.Lgs. n. 154/2013, che ha introdotto la nozione di responsabilità genitoriale come insieme di doveri, obblighi e diritti del genitore verso il figlio.


L’art. 574-bis: portare il figlio all’estero senza consenso

Quando il minore viene sottratto e portato in un altro paese, si applica l’art. 574-bis cod. pen., introdotto dalla L. n. 94/2009. Questa fattispecie è autonoma, più grave e — differenza fondamentale — procedibile d’ufficio: non richiede la querela del genitore leso.

Le ragioni di questo regime più severo sono state spiegate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 71/2024: la sottrazione all’estero priva il minore non solo del rapporto con un genitore, ma lo sradica dal suo contesto originario; il ritrovamento del minore e il suo rientro in Italia sono molto più difficili; la procedibilità d’ufficio evita che il genitore denunciante subisca pressioni psicologiche per ritirare la querela.

Chi porta il figlio all’estero senza il consenso dell’altro genitore — o lo trattiene in un paese straniero oltre i termini autorizzati — risponde di questo reato a prescindere dalla presentazione di qualsiasi denuncia.

La sospensione della responsabilità genitoriale: non è automatica

Fino al 2020, la condanna per il reato di cui all’art. 574-bis comportava automaticamente la sospensione della responsabilità genitoriale. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 102/2020 ha dichiarato incostituzionale questo automatismo.

Oggi il giudice penale non è obbligato a sospendere la responsabilità genitoriale del condannato: deve valutare caso per caso se questa misura corrisponde all’interesse concreto del minore. Una condanna per sottrazione internazionale non implica necessariamente la perdita — anche temporanea — dei diritti genitoriali.


Il confine con l’art. 388: inadempimento o reato?

Un genitore che non rispetta le disposizioni del giudice sull’affidamento può rispondere anche ai sensi dell’art. 388, comma 2, cod. pen. — mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice. Ma la Cassazione (n. 24388/2024) ha chiarito che il semplice inadempimento non basta: occorrono atti fraudolenti o simulati, comportamenti in mala fede che configurano una vera e propria elusione del provvedimento.

Chi non riporta il figlio in ritardo di qualche ora senza spiegazioni commette probabilmente un inadempimento civile. Chi sistematicamente nasconde il figlio, cambia casa, impedisce i contatti e ostacola in modo attivo l’esercizio dei diritti dell’altro genitore può integrare entrambe le fattispecie — quella dell’art. 574 e quella dell’art. 388.




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 Paolo Florio

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