La madre può intimare al padre il pagamento delle spese straordinarie dei figli senza il suo consenso?


Niente spese straordinari, se la separazione consensuale richiama un protocollo che impone il consenso scritto preventivo. Senza quella procedura il credito è inesistente. Lo dice il Tribunale di Bari con la sentenza 2614/2026.

I genitori separati hanno firmato un accordo di separazione consensuale che richiama il protocollo del Tribunale sulle spese straordinarie per i figli. Quel protocollo prevede che determinate spese — come il conseguimento della patente di guida e l’iscrizione all’università — richiedano il consenso scritto preventivo dell’altro genitore, con un meccanismo di silenzio-dissenso entro dieci giorni.

La madre sostiene le spese, non attiva la procedura prevista, e poi intima al padre il pagamento del 50% tramite atto di precetto. Il padre si oppone.

Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2614 del 28 aprile 2026, accoglie l’opposizione: il credito è inesistente perché la madre non ha dimostrato né di aver ottenuto il consenso preventivo né di aver attivato la procedura scritta prevista dal protocollo. Il precetto è nullo.


La domanda su se la madre possa intimare al padre il pagamento delle spese straordinarie dei figli senza il suo consenso ha risposta negativa quando l’accordo di separazione incorpora un protocollo che subordina quelle spese al consenso preventivo.

Spese ordinarie e straordinarie: la distinzione fondamentale

Nel diritto della famiglia, le spese per i figli si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le spese ordinarie — vitto, abbigliamento, materiale scolastico di base, trasporti quotidiani — rientrano nel contributo periodico al mantenimento già stabilito dal giudice o dall’accordo. Le spese straordinarie sono invece quelle imprevedibili, eccezionali o di importo significativo, che esulano dalla routine quotidiana.

Per le spese straordinarie, la prassi dei tribunali italiani è ormai quella di richiedere il consenso preventivo di entrambi i genitori prima che vengano sostenute. Il genitore che sostiene unilateralmente una spesa straordinaria senza consultare l’altro rischia di non poterne poi pretendere il rimborso.

Questa regola, elaborata dalla giurisprudenza e recepita dai protocolli adottati dai singoli tribunali, risponde a un’esigenza di equità: chi non ha partecipato alla decisione non può essere obbligato a pagarne le conseguenze economiche.

Il protocollo del Tribunale incorporato nell’accordo di separazione

Il caso esaminato dal Tribunale di Bari presenta una particolarità rilevante: la separazione consensuale richiamava espressamente il protocollo d’intesa in uso presso quel Tribunale per la gestione delle spese straordinarie. Quel protocollo classifica specificamente alcune categorie di spese — tra cui il conseguimento della patente di guida e le iscrizioni universitarie — come spese straordinarie soggette al consenso scritto preventivo dell’altro genitore.


Il meccanismo previsto dal protocollo è preciso: il genitore che intende sostenere la spesa deve comunicarlo per iscritto all’altro, che ha dieci giorni per rispondere. Se non risponde entro quel termine, scatta il silenzio-dissenso — cioè l’assenza di risposta equivale a diniego, non ad approvazione.

Questo protocollo, una volta richiamato nell’accordo di separazione omologato dal Tribunale, diventa parte integrante dell’accordo stesso e ha piena efficacia vincolante tra le parti.

Il precetto e i requisiti per azionarlo

L’accordo di separazione omologato è un titolo esecutivo: consente al creditore di procedere direttamente all’esecuzione forzata senza dover prima fare causa per accertare il credito. Il decreto di omologa è sufficiente come titolo quando il credito è determinato o determinabile in base a un calcolo aritmetico.

Tuttavia, l’esistenza del titolo esecutivo non basta da sola: il credito che si vuole azionare deve esistere concretamente. Se il credito è condizionato al rispetto di una procedura — come il consenso preventivo scritto — e quella procedura non è stata seguita, il credito non si è formato e non può essere azionato.

Nel caso in esame, la madre aveva notificato il precetto per il rimborso di oltre 1.800 euro a titolo di quota delle spese straordinarie per la figlia — patente di guida, iscrizione al test di ammissione a medicina e corso preparatorio. Ma non aveva dimostrato né di aver ottenuto il consenso preventivo del padre né di aver attivato la procedura scritta prevista dal protocollo.


La decisione: il credito è inesistente

Il Tribunale di Bari ha accolto l’opposizione al precetto proposta dal padre ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ., che consente di opporsi all’esecuzione quando si contesta l’esistenza stessa del diritto del creditore di procedere all’esecuzione.

La motivazione è lineare: poiché il protocollo richiamato nell’accordo classifica quelle spese come straordinarie e subordina il diritto al rimborso al consenso preventivo scritto dell’altro genitore, il credito azionato è inesistente in mancanza della prova di aver rispettato quella procedura.

Non rileva che le spese siano state effettivamente sostenute, né che fossero oggettivamente utili o necessarie per la figlia. Ciò che rileva è che il meccanismo procedurale concordato tra i genitori — e incorporato nell’accordo omologato — non è stato attivato.

Le questioni processuali: competenza e notifica del titolo

La sentenza affronta anche due questioni procedurali rilevanti.

Sul tema della competenza, il padre aveva proposto sia un’opposizione al precetto sia un’opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale ha dichiarato la propria competenza su entrambe, rilevando che l’opposizione agli atti esecutivi attrae per connessione — soggettiva e oggettiva — quella al precetto, in applicazione dell’art. 40, comma 6, cod. proc. civ. e del principio del simultaneus processus. Le due opposizioni vengono trattate insieme dallo stesso giudice.


Sul tema della notifica del titolo esecutivo, il padre aveva eccepito la nullità del precetto per omessa allegazione dell’accordo di separazione. Il Tribunale ha respinto questa eccezione: il decreto di omologa costituisce di per sé titolo esecutivo sufficiente, e il padre — che aveva sottoscritto l’accordo e lo aveva prodotto in giudizio — non aveva allegato alcuna concreta lesione del diritto di difesa.

Le conseguenze pratiche per i genitori separati

Questa sentenza ha implicazioni concrete per tutti i genitori separati che abbiano sottoscritto accordi che richiamano protocolli sulle spese straordinarie.

Il genitore collocatario che intende sostenere una spesa classificata come straordinaria deve verificare il protocollo richiamato nell’accordo, attivare la procedura prevista comunicando per iscritto all’altro genitore e attendere la risposta nei termini stabiliti. Se il protocollo prevede il silenzio-dissenso — come nel caso di Bari — l’assenza di risposta nei dieci giorni non autorizza la spesa: equivale a un rifiuto.

Solo dopo aver rispettato questa procedura il genitore collocatario avrà un credito azionabile nei confronti dell’altro. Se sostiene la spesa senza seguire la procedura, rischia di non poterne ottenere il rimborso — e se notifica ugualmente il precetto, si espone all’opposizione e alla condanna alle spese del giudizio.





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 Raffaella Mari

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