Devo comunicare i dati del conducente se impugno il verbale?


Presidente Carrato – Relatore Trapuzzano

Fatti di causa

1.– Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 204-bis del c.d.s. e 7 del d.lgs. n. 150/2011, E.M. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Salerno, avverso il verbale n. (omissis) del 1° settembre 2016, notificato il 15 settembre 2016, con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 126-bis, secondo comma, c.d.s., con l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 301,62, comprensiva di spese.

Al riguardo, l’opponente deduceva che aveva ottemperato all’intimazione, comunicando tempestivamente, in ossequio alla circolare ministeriale n. 300/A/7157/11/109/16 del 5 settembre 2011, il giustificato motivo della mancata indicazione dei dati del conducente, rappresentato dal fatto di avere impugnato il verbale presupposto di contestazione dell’infrazione al c.d.s. innanzi al competente Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ai fini dell’annullamento dello stesso.


Rimaneva contumace la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di (omissis), benché ritualmente evocata in causa.

Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1775/2017, depositata il 31 marzo 2017, rigettava l’opposizione e confermava il verbale impugnato.

2.– Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure E.M., il quale lamentava: 1) che l’indagine del giudice di merito avrebbe dovuto essere limitata alla verifica dell’effettiva avvenuta comunicazione del giustificato motivo della mancata indicazione dei dati richiesti; 2) che la comunicazione dei dati del conducente sarebbe divenuta obbligatoria solo in seguito alla definizione del procedimento di impugnazione avverso il verbale presupposto di contestazione dell’infrazione nel frattempo pendente.

Rimaneva contumace anche nel giudizio di gravame la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di (omissis).

Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di (omissis), con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.


A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al c.d.s. non sospendeva o interrompeva in alcun modo il termine perentorio per la comunicazione dei dati di cui all’art. 126-bis c.d.s.; b) che parimenti il dato letterale di cui allo stesso art. 126-bis, secondo comma, c.d.s., come riformulato nel 2006, appariva inequivocabile laddove individuava la definitività della contestazione (a sua volta possibile nel caso in cui fossero stati definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) come dies a quo solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore da parte dell’organo di polizia che procedeva all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e non anche da parte del soggetto intimato (proprietario del veicolo od obbligato in solido) all’organo accertatore; c) che tantomeno e per le ragioni esposte era possibile perciò assumere che la proposizione dell’impugnazione valesse come contestazione dell’infrazione.

3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, E.M..

É rimasta intimata la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di (omissis).

Ragioni della decisione

1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, esteso la propria indagine oltre i limiti della mera verifica della fondatezza della contestazione riportata nel verbale impugnato, quanto all’asserita omessa ottemperanza all’invito ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 126-bis, secondo comma, c.d.s.


Osserva il ricorrente che sarebbe stato esaustivo, ai fini dell’annullamento del verbale opposto, il contenuto della PEC dell’11 maggio 2016, con la quale l’E.M. aveva comunicato all’ente accertatore, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno, il giustificato motivo previsto dall’art. 126-bis c.d.s. della mancata comunicazione dei dati del conducente, motivo rappresentato dal fatto di avere impugnato il verbale presupposto di contestazione dell’infrazione al c.d.s. davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ai fini del suo annullamento.

2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 126-bis c.d.s., per avere il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ritenuto che la comunicazione in ordine all’impugnazione del verbale presupposto di contestazione dell’infrazione al c.d.s. non costituisse giustificato motivo ai fini della sospensione o interruzione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente.

Obietta il ricorrente che non sarebbe stato rilevato l’accoglimento del ricorso proposto avverso il verbale contenente l’irrogazione della sanzione principale presupposta, come risultante dalla prodotta sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, procedimento necessariamente correlato con l’obbligo di comunicazione previsto dalla citata disposizione.

3.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono fondati.

Ed invero, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Sentenza n. 20974 del 06/10/2014; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 425 del 08/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 28951 dell’11/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 26553 dell’11/10/2024).


Nella fattispecie il Tribunale non ha tenuto conto che la mancata comunicazione di tali dati era stata giustificata proprio dalla pendenza del procedimento di opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione al codice della strada n. SCV0004706251 del 30 marzo 2016 per violazione dell’art. 142, ottavo comma, c.d.s. commessa il 18 marzo 2016, in ordine al veicolo targato DW469GG, come comprovata dall’esito favorevole di tale opposizione, risultante dalla prodotta sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 6192/2017, depositata il 6 febbraio 2017 (priva dell’attestazione relativa al suo passaggio in giudicato).

4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, la pronuncia impugnata va cassata e, decidendo nel merito – poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c. –, l’opposizione avverso il verbale n. (OMISSIS) del 1° settembre 2016, notificato il 15 settembre 2016 – con cui era contestata all’E.M. la violazione dell’art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. –, deve essere accolta, con il conseguente annullamento del suddetto verbale.

Le spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità devono essere dichiarate irripetibili – ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018) – in ragione del pregresso contrasto della giurisprudenza di questa Corte (come rilevato da Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22874 del 27/07/2023) – ancora esistente al momento della proposizione dell’appello –, contrasto che è stato superato solo con le successive richiamate pronunce a decorrere dal 2022 in poi.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione


accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dal ricorrente e, per l’effetto, annulla il verbale opposto.

Dichiara irripetibili le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.




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 Paolo Remer

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