Lettera di un “leone da tastiera” di Castelvetrano


Gentile direttore di Tp24,

Il 5 luglio scorso ha avuto luogo un’intervista radiofonica in cui il sindaco Giovanni Lentini esprimeva critiche verso la decisione del TAR di sospendere l’ordinanza sul bene confiscato da adibire a deposito temporaneo, parlando di “violazione dell’art. 56 c.p.a.” in quanto non esisterebbe nessun danno gravissimo, anche perché per determinarlo, occorrerebbe una perizia tecnica.

 


Ma l’articolo non parla di “danno gravissimo”.

 

L’art. 56 è una tutela in caso di “estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”.

 

Insomma, aspettare un provvedimento per incaricare dei tecnici, svolgere le analisi del caso e poi andare in camera di consiglio per giudicare sul da farsi, sarebbe stato pericoloso, qualora la situazione avesse creato pericoli per la comunità


 

La gravità poteva non esserci, dopo un controllo, ma se ci fosse stata, chi avrebbe dovuto sospenderla avrebbe fatto molti più danni, se avesse aspettato ad intervenire.

 

Il fatto che il TAR abbia ritenuto di sospendere cautelarmente l’ordinanza mostra quantomeno che il ricorso non sia stato ritenuto manifestamente infondato.

 


Il sindaco cita anche l’art. 185 bis del codice dell’ambiente, secondo il quale la decisione di utilizzare il bene confiscato come deposito temporaneo non richiederebbe neanche un’autorizzazione.

 

Vero, però lo stesso articolo, al comma 3 dice che l’autorizzazione non sia necessaria solo se: “Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2”

 

E la condizione del comma 1, lettera a, dice che i rifiuti debbano essere stoccati: “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività  che ha determinato la produzione dei rifiuti”


 

Il bene confiscato è il luogo in cui si svolge l’attività che ha determinato la loro produzione?

 

Il luogo di produzione dei rifiuti non è piuttosto l’area dove il locale è ubicato?

 


Se il Comune intende qualificare quel deposito come deposito temporaneo ai sensi dell’art.185-bis, sembrerebbe sorgere il problema del requisito del luogo di produzione dei rifiuti. Se invece ritiene di trovarsi in una diversa fattispecie, sarebbe utile chiarire quale sia la disciplina applicabile?

 

Ma questa autorizzazione da chi deve arrivare?
Dal sindaco?
E secondo quale legge?

Leggendo l’ordinanza, non viene citato il codice dell’ambiente.
 

Perché quindi, nell’intervista invece il sindaco insiste sull’art. 185bis che riguarda proprio l’autorizzazione che, come già detto, non è ritenuta necessaria solo se i rifiuti vengono depositati temporaneamente nel luogo in cui vengono prodotti?


 

L’ordinanza cita solo lo statuto del comune, la precedente ordinanza sul decoro, il codice antimafia e, in generale, il Testo Unico degli Enti Locali. Non sono riuscito a individuare una disposizione che attribuisca espressamente al sindaco questo potere e d’altra parte, l’ordinanza non sembra indicare una norma che lo faccia.

 

Viene richiamato espressamente solo l’art. 50 del TUEL che disciplina anche il potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Tuttavia, l’atto afferma che siano state semplicemente accolte le istanze dei gestori delle attività economiche.
 

Accogliere delle istanze rende un’ordinanza contingibile e d’urgenza?


 

Dalla documentazione richiesta dal TAR sembrerebbe emergere che il Collegio ritenga necessario approfondire alcuni aspetti riguardanti l’idoneità dell’immobile, avendo infatti chiesto di produrre il titolo edilizio, il certificato di agibilità, il certificato di destinazione urbanistica e la documentazione fotografica dei locali, anche degli spazi interni.

 

Non si tratterebbe quindi di una decisione presa solo sulla base di paure infondate da parte dei cittadini relativamente a odori e igiene.

In seguito, il sindaco continua dicendo: “Noi abbiamo diritto a criticare un provvedimento giudiziario, perché non è che i provvedimenti giudiziari non possano essere criticati,  tant’è che ci sono i ricorsi, i reclami, gli appelli.”


 

Queste parole mi trovano pienamente d’accordo.

 

Il Comune ha il diritto di criticare un provvedimento giudiziario.

 


Però non posso non chiedermi se tale diritto di critica sia riservato esclusivamente all’amministrazione comunale o valga anche per i cittadini, coerentemente con i principi costituzionali.
 

L’art. 3 della Costituzione sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e l’art. 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero.

 

E quindi un cittadino è libero di fare ricorso al TAR, se pensa che un’ordinanza o qualsiasi altra decisione del Comune non sia giusta ed è anche libero di esprimere la propria opinione e/o critica nei confronti dell’amministrazione cittadina.

 


Sarà poi il TAR a decidere se quel cittadino avesse ragione o meno.
 

Alla luce di questo sembra però, abbastanza incoerente che sia il sindaco, sia esponenti di partito della maggioranza o collaboratori, abbiano usato in diverse occasioni, l’espressione “Leoni da tastiera” verso quei cittadini che, esattamente secondo le parole del sindaco sul diritto di critica del Comune e soprattutto secondo la Costituzione, usufruiscono dello stesso diritto di chi, legittimamente, critica le decisioni del TAR.
 

Certo, il diritto di critica non prevede offese o accuse basate su invenzioni, ma se un cittadino critica la decisione del sindaco di usare un bene confiscato per deposito momentaneo dei rifiuti, credo sia per lo meno ingiusto da parte soprattutto dei rappresentanti delle istituzioni, definirli in quel modo.

 

In che modo dare del “leone da tastiera” ad un cittadino che critica e che probabilmente in passato è stato accolto con un sorriso durante la campagna elettorale, mostrerebbe rispetto dei cittadini?


 

E quando il sindaco dice di non avere la mentalità Comunista dei complotti, a cosa si riferisce?

 

Quale sarebbe questa mentalità Comunista?

 


Quando i Comunisti criticavano Cuffaro erano complottisti?

 

Quando Peppino Impastato denunciava la presenza della mafia e le interferenze con la politica locale, era un complottista?

 

Se così fosse, una certa parte della maggioranza di questa amministrazione perché mai avrebbe scritto sui social la sua ben nota frase “La mafia è una montagna di merda” in occasione dell’anniversario della sua morte?


Citano dunque frasi di complottisti…?

 

Il motivo per cui Comunisti come il già citato Peppino Impastato, Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Giovanni Lo Sardo, Rocco Gatto e tanti altri che non cito per motivi di spazio, sono stati trucidati è da ricercare nel loro complottismo o piuttosto nella loro opposizione alla mafia?

 

Ed è forse per il loro non essere complottisti che, nella storia italiana, alcuni esponenti politici non comunisti siano stati condannati per rapporti con la mafia o abbiano tratto consenso dal sostegno delle organizzazioni mafiose?


 

Forse la mafia disdegna i complottisti…

Ma probabilmente è stata solo una svista.

Se il riferimento non era ai comunisti che nella storia italiana hanno combattuto la mafia pagando spesso con la vita, sarebbe utile chiarire a quale “complottismo comunista” il sindaco intendesse riferirsi.

 


E d’altra parte, le narrazioni complottistiche più ricorrenti nel dibattito politico contemporaneo, mi sembra riguardino argomenti ben distanti dai Comunisti, del tipo “straniero = criminale” (non avendo altri argomenti su cui basare le proprie campagne elettorali), oppure che i giudici abbiano come obiettivo, quello di ostacolare il governo e quindi mi risulta davvero difficile individuare di quale complottismo Comunista si stia parlando…

 

Pietro Antonio Vasile

 

 





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