Presidente: Passoni – Estensore: Lomazzi
FATTO E DIRITTO
Durante l’incontro di calcio del 3 febbraio 2025 ASD Val di Sangro – Cepagatti, girone B del campionato allievi regionali under 17, il sig. [omissis], tesserato per l’ASD Val di Sangro, in veste di guardialinee colpiva con la bandierina un giocatore del Cepagatti.
Per tale episodio la Questura di Chieti disponeva, ex art. 6 della l. n. 401 del 1989, apposito DASPO, ovvero “a carico del [omissis], il DIVIETO DI ACCESSO per anni 2 (due) a far data dalla notifica del presente provvedimento a TUTTI GLI IMPIANTI SPORTIVI del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno tutte le competizioni di calcio, anche amichevoli, comprese le sedute di allenamento, relative ai Campionati di serie “A”, “B”, “Lega Pro” 1° e 2° Divisione, Lega Nazionale Dilettanti, ai tornei internazionali e nazionali: Coppa Campioni, Coppa Europa, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, altri Tornei e Trofei nazionali, nonché quelle della Nazionale Italiana di calcio e di calcio a 5 nonché a tutte le partite di basket e rispettive sedute di allenamento. // È vietato altresì allo stesso di transitare nelle vicinanze, nel raggio di mt. 500 (cinquecento), dei predetti impianti tre ore prima dell’inizio, durante, e tre ore dopo il termine degli incontri cui prenderanno parte le squadre di calcio iscritte alle serie suddette. // Il divieto è altresì esteso, per lo stesso arco temporale, ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni; per tali luoghi devono intendersi tutte le strade, vie o piazze limitrofe all’impianto sportivo, nel raggio di un chilometro dallo stesso, le strade o piazze utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive, gli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati dai tifosi prima, durante e dopo gli incontri di calcio, le stazioni ferroviarie e dei mezzi di superficie utilizzati dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi, le vetture ed i vagoni dei mezzi di trasporto pubblico, con particolare riferimento a quelli appositamente predisposti per il trasporto dei tifosi”.
L’interessato impugnava la suddetta determina, censurandola per violazione dell’art. 6 della l. n. 401 del 1989 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti e di motivazione, dell’illogicità.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il provvedimento era generico e indeterminato, eccessivamente esteso per eventi e luoghi preclusi; che l’indicazione degli eventi era vastissima, anche imprecisa, includente perfino quelli riferiti al basket; che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento, in assenza poi di ragioni di urgenza, venendo il provvedimento emesso a stagione ormai pressoché conclusa; che non era detto se poteva continuarsi o meno a praticare attività sportiva e allenamenti; che non erano esposte le ragioni di durata del divieto per anni 2.
Il Ministero dell’interno e la Questura di Chieti si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 165 del 2025 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dal ricorrente, secondo quanto segue: “Fermo restando il disvalore dell’episodio di fatto contestato e tenuto conto nondimeno del principio di proporzionalità, a fronte dell’estensione e generalità del divieto imposto all’interessato sotto il profilo spaziale e degli eventi; // Ritenuto pertanto che la Questura di Chieti debba riesaminare la propria determina, al fine di meglio precisare, contenere e definire i limiti del DASPO emesso, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza”.
Alla nuova camera di consiglio fissata dalla predetta ordinanza, non avendo l’Amministrazione fornito riscontro sul punto, la Sezione, con nuova ordinanza n. 238 del 2025, accoglieva l’istanza cautelare dell’interessato.
Nell’udienza del 12 giugno 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso risulta fondato e quindi da accogliere nei termini e per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che, tenendo conto del disvalore dell’episodio contestato, come sopra riportato e ponendo mente al contenuto dispositivo del provvedimento gravato, di amplissima estensione temporale e spaziale, quanto a impianti (anche in tutta la UE), eventi (anche amichevoli e di allenamento), competizioni, serie (dalla A ai dilettanti), calcio a 5 e anche basket, aree (vicine agli impianti, di sosta, di transito, di trasporto, mezzi di trasporto, stazioni, esercizi pubblici), lo stesso appare mal conciliarsi col principio di proporzionalità (cfr. già ordinanza n. 165 del 2025); che inoltre il soggetto pubblico non ha fornito riscontro alla suddetta ordinanza n. 165, laddove si chiedeva allo stesso di riesaminare la propria determina, al fine di meglio precisare, contenere e definire i limiti del DASPO emesso.
Ne consegue che l’atto impugnato va annullato.
Sono fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso n. 370/2025 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona fisica del ricorrente.
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