Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Luglio 2026


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Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e l’8 luglio 2026, affrontano questioni in materia lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative e concordato preventivo biennale. Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia; l’individuazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l’ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l’esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull’imputazione dei redditi al socio d’opera superstite.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata all’ 8 luglio 2026.

 

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Risposta n. 132 del 2/07/2026

Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: le remunerazioni rientrano nelle funzioni pubbliche, sono imponibili esclusivamente in Italia e scontano la ritenuta IRPEF

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 132 del 2 luglio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Lavoratore transfrontaliero residente in Francia – Remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia – Applicazione della disciplina delle funzioni pubbliche – Tassazione esclusiva in Italia e obbligo di ritenuta IRPEF – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un proprio dipendente fiscalmente residente in Francia rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Francia, poiché l’Istituto è un ente di diritto pubblico che persegue interessi pubblici e non svolge attività industriale o commerciale. Tali emolumenti sono quindi imponibili esclusivamente in Italia, Stato della fonte, e la Banca d’Italia deve applicare la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto.

Riferimenti normativi e documentali


  • Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
  • Articolo 15, paragrafo 4, Convenzione Italia-Francia.
  • Articolo 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  • Statuto della Banca d’Italia, approvato con D.P.R. 27 giugno 2022.

 

Risposta n. 133 del 3/07/2026

Affrancamento della riserva extraprofitti bancari: base imponibile limitata a 2,5 volte l’imposta originaria e compensazione ammessa con crediti edilizi acquistati, salvo i divieti vigenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 3 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – BANCHE – Contributo straordinario per l’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti – Base imponibile commisurata a 2,5 volte l’imposta originariamente dovuta – Versamento in compensazione con crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Articolo 1, commi da 68 a 73, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.

Ai fini dell’affrancamento della riserva costituita in luogo dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari, la base imponibile coincide con la misura minima prescritta dall’articolo 26, comma 5-bis, del D.L. n. 104/2023, pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria, indipendentemente dall’eventuale maggiore importo contabilizzato. Il contributo può essere versato tramite modello F24 utilizzando in compensazione crediti d’imposta acquistati ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto dei servizi telematici obbligatori e dei limiti o divieti di compensazione vigenti.


Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 1, commi da 68 a 73, legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  • Articolo 26, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 36
  • Articolo 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
  • Articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
  • Articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 20/E del 15 maggio 2026.

 

Risposta n. 134 del 6/07/2026

Immobile acquistato da un ETS: vendita o locazione entro cinque anni non fa decadere dall’agevolazione se il bene è stato effettivamente destinato all’uso istituzionale; la cessione può generare una plusvalenza imponibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 luglio 2026 – Oggetto: TERZO SETTORE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Acquisto oneroso di immobili da parte di enti del Terzo settore – Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa – Utilizzo diretto del bene per finalità istituzionali – Successiva vendita o locazione entro cinque anni – Mantenimento del beneficio – Possibile plusvalenza imponibile in caso di cessione infraquinquennale – Articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 67 e 68 del del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).


L’agevolazione prevista dall’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo settore non richiede il mantenimento della proprietà dell’immobile per cinque anni, ma che il bene sia effettivamente utilizzato in modo diretto per gli scopi istituzionali entro tale termine. Se l’utilizzo diretto è già avvenuto, la successiva vendita o locazione a terzi entro il quinquennio non determina decadenza dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. La cessione infraquinquennale di un immobile destinato ad attività non commerciale può tuttavia generare una plusvalenza imponibile ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR.  Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita dell’immobile entro il quinquennio dal suo acquisto nel presupposto che lo stesso sia stato destinato sin dall’origine allo svolgimento dell’attività non commerciale può originare una fattispecie fiscalmente rilevante ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al riguardo, infatti, il suddetto articolo 67 ricomprende tra i redditi diversi, alla lettera b), al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, (…)».

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 135 dell’ 8/07/2026

Partecipata serba: l’esenzione decennale per grandi investimenti e assunzioni è un regime fiscale speciale; la plusvalenza non beneficia della PEX e la tutela prevista per i dividendi non si estende alle cessioni


Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 135 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES – Participation exemption (PEX) – Cessione di partecipazione non di controllo in società residente in Serbia – Esenzione decennale collegata a investimenti e assunzioni prevista dall’articolo 50a della legge serba – Qualificazione come regime fiscale speciale – Localizzazione in Stato a fiscalità privilegiata – Inapplicabilità della PEX – Inapplicabilità alle plusvalenze della tutela prevista per gli utili dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205 del 2017 – Articoli 47-bis e 87 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’esenzione decennale prevista dall’articolo 50a della legislazione serba per le imprese che superano determinate soglie di investimento e occupazione costituisce un regime fiscale speciale ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, poiché è subordinata a specifiche condizioni soggettive, quantitative e temporali. La partecipata deve quindi considerarsi localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata e la plusvalenza derivante dalla sua cessione non beneficia della PEX. La tutela transitoria prevista dall’articolo 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205/2017 riguarda gli utili e i dividendi e non è estensibile alle plusvalenze.

Riferimenti normativi e documentali

  • Articolo 87, commi 1 e 2, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 47-bis, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
  • Articolo 50a della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.

 

Risposta n. 136 dell’ 8/07/2026


Autotrasporto merci: la deduzione forfettaria per le trasferte compete solo se l’impresa sostiene effettivamente le relative spese; esclusa quando non corrisponde indennità né rimborsi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 136 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – REDDITO D’IMPRESA – Imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – Trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da dipendenti diretti e lavoratori somministrati – Deduzione forfettaria delle spese – Necessità dell’effettivo sostenimento dell’onere – Esclusione in assenza di indennità o rimborsi – Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR per le trasferte fuori dal territorio comunale delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci presuppone il sostenimento di spese riferibili alle trasferte. Il beneficio non spetta quando l’impresa non corrisponde ai lavoratori, direttamente assunti o somministrati, alcuna indennità o rimborso e non sostiene in concreto l’onere della trasferta.

In particolare, nella risposta i tecnici di Via Giorgione evidenziano  “che la norma in commento fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Sebbene, dunque, sia prevista una deduzione forfettaria dal reddito, il comma 4 dell’articolo 95 del TUIR si riferisce, in ogni caso, a costi sostenuti. Si ritiene, in altri termini, che la norma in esame conceda alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione in esame solo nell’ipotesi di effettivo ”sostenimento” delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti”.

Riferimenti normativi e documentali


• Articolo 95, comma 4, del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E dell’11 febbraio 2002.

 

Risposta n. 137 dell’ 8/07/2026

SAFE in start-up innovative: investimento in convertendo agevolabile con detrazione IRPEF del 65% al bonifico e all’iscrizione a riserva; la restituzione prima di tre anni determina decadenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – START-UP INNOVATIVE – Investimenti mediante Simple Agreement for Future Equity (SAFE) – Qualificazione come investimenti in convertendo – Detrazione IRPEF del 65 per cento – Maturazione al momento del bonifico bancario e dell’iscrizione della somma in una riserva patrimoniale non rimborsabile – Irrilevanza della successiva conversione ai fini del consolidamento – Decadenza in caso di restituzione prima del triennio – Articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.


I contratti SAFE che espongono l’investitore al rischio d’impresa, non prevedono rimborso o remunerazione e destinano le somme a una riserva patrimoniale non distribuibile e vincolata alla futura conversione sono investimenti in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012. La detrazione IRPEF del 65 per cento matura nel periodo d’imposta del bonifico, senza che l’effettiva conversione in capitale sia necessaria per consolidare il beneficio. L’impiego della riserva a copertura delle perdite non comporta decadenza; la restituzione delle somme all’investitore prima del periodo minimo di tre anni fa invece perdere l’agevolazione. Queste,  in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte nella risposta n. 137 del 2026.

Riferimenti normativi e documentali

 

Risposta n. 138 dell’ 8/07/2026

Società in liquidazione: il CPB cessa solo se i redditi effettivi si riducono di oltre il 30%; i redditi ante e post liquidazione sono imputati al socio d’opera superstite


Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 138 dell’8 luglio 2026 – Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – SOCIETÀ DI PERSONE – Apertura della liquidazione ordinaria – Cessazione degli effetti del CPB subordinata a minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati – Periodo ante liquidazione e periodo liquidatorio – Imputazione per trasparenza dei redditi al socio accomandatario superstite, ancorché socio d’opera – Trattamento delle somme spettanti ai soci receduti – Articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – Articoli 5, 20-bis, 47 e 182 del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

L’apertura della liquidazione ordinaria non determina automaticamente la cessazione del concordato preventivo biennale: gli effetti cessano se la circostanza eccezionale produce minori redditi effettivi superiori al 30 per cento rispetto a quelli concordati. Il reddito del periodo ante liquidazione e quello prodotto durante la liquidazione devono essere imputati per trasparenza all’unico socio accomandatario superstite, anche se socio d’opera. Ai soci receduti si applica l’articolo 20-bis del TUIR, con rilevanza delle somme ricevute per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione.

 

Riferimenti normativi e documentali

 


 


 

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