Nella puntata di Diritto in Cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha analizzato una delle novità più rilevanti per il mondo della scuola: l’accordo che introduce la possibilità di svolgere a distanza gli organi collegiali con funzioni deliberative. Un cambiamento che, secondo il legale, rappresenta una svolta importante ma che richiederà un adeguamento dei regolamenti interni delle scuole prima di poter essere applicato pienamente.
Una novità che arriva dopo anni di attesa
Secondo De Martino, l’accordo arriva con qualche anno di ritardo rispetto all’evoluzione tecnologica avvenuta dopo la pandemia.
“È una novità fondamentale che arriva con un po’ di ritardo rispetto a un’innovazione tecnologica che, dopo il Covid, ha ormai trovato spazio ovunque.”
Il provvedimento, sottolinea, potrà agevolare soprattutto il personale che ogni giorno percorre lunghe distanze per raggiungere la scuola.
Tutti gli organi collegiali potranno riunirsi online
L’accordo apre alla possibilità di svolgere a distanza gli organi collegiali anche quando devono assumere deliberazioni.
Tra questi rientrano collegio docenti, consigli di classe, consigli di interclasse e intersezione, consiglio d’istituto, dipartimenti, comitato di valutazione, GLI, GLO e commissioni.
Tuttavia, precisa De Martino, l’applicazione concreta dipenderà da un passaggio indispensabile.
“La scuola dovrà modificare il proprio regolamento e questo diventerà un passaggio obbligato.”
Il regolamento d’istituto sarà decisivo
Per il legale, il rischio principale riguarda proprio la mancata modifica dei regolamenti interni.
“Le delibere online potranno essere validate solo se il regolamento sarà adeguato. Diversamente potrebbero essere soggette a vizi di nullità o annullabilità.”
Chi impugna una delibera, osserva De Martino, potrebbe contestarne la validità qualora il regolamento dell’istituto non abbia previsto correttamente lo svolgimento delle sedute a distanza.
Nessun obbligo di collegi online
L’accordo non impone alle scuole di utilizzare sempre la modalità telematica.
“Non c’è un obbligo di collegio a distanza.”
Ogni istituto dovrà decidere come organizzarsi, aggiornando il proprio regolamento.
Le piattaforme dovranno garantire identità, voto e sicurezza
Uno degli aspetti più delicati riguarda gli strumenti informatici.
Secondo De Martino, le piattaforme dovranno assicurare:
- identificazione certa dei partecipanti;
- verifica del numero legale;
- regolarità delle votazioni;
- segretezza del voto quando prevista;
- tracciabilità e verificabilità dell’esito;
- protezione dei dati personali nel rispetto del GDPR.
“Non si possono utilizzare piattaforme improvvisate per funzioni deliberative.”
Il voto online avrà lo stesso valore di quello in presenza
Se saranno rispettate tutte le condizioni previste dall’accordo, il voto espresso online avrà piena efficacia giuridica.
“L’obiettivo dichiarato dell’accordo è che la delibera assunta a distanza abbia la piena validità e legittimità di quella in presenza.”
Naturalmente, precisa il legale, ciò sarà possibile soltanto se regolamento, piattaforma e procedure saranno conformi alle nuove disposizioni.
Partecipazione obbligatoria anche da remoto
Per i docenti, la partecipazione agli organi collegiali continua a costituire un obbligo di servizio.
“La modalità a distanza non cambia la natura dell’obbligo, né i doveri e i diritti dei docenti.”
L’assenza ingiustificata a un collegio online, se regolarmente convocato secondo il regolamento d’istituto, produce quindi gli stessi effetti dell’assenza a una riunione in presenza.
Da dove ci si può collegare?
Il docente, spiega De Martino, dovrà garantire condizioni idonee allo svolgimento della seduta.
“Deve garantire riservatezza, una connessione adeguata e una partecipazione effettiva.”
Per questo motivo, aggiunge, non sarà possibile partecipare da luoghi incompatibili con il decoro della funzione.
“Non ci si può collegare dalla spiaggia.”
Diverso il caso del personale in ferie.
“Se le ferie sono approvate non c’è nessun obbligo di collegarsi.”
Lo stesso principio vale per chi si trova in malattia.
Registrazioni consentite, ma non diffusione
Sul tema delle registrazioni, De Martino ricorda che, negli organi collegiali della pubblica amministrazione, la registrazione video può essere effettuata previa informativa ai partecipanti, anche senza acquisirne il consenso.
Diverso è invece il discorso della diffusione.
“La registrazione è consentita, ma non la divulgazione.”
La diffusione di registrazioni o screenshot potrebbe infatti integrare violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali e comportare conseguenze disciplinari o anche penali.
Il caldo non basta per rifiutare il collegio
Rispondendo alle domande dei docenti, De Martino affronta anche il tema delle elevate temperature negli edifici scolastici.
Pur riconoscendo che il dirigente scolastico ha il dovere di tutelare la salute dei lavoratori, chiarisce che il docente non può decidere autonomamente di non partecipare.
“Rifiutarsi è sempre un illecito. Lo si può far presente, si possono chiedere provvedimenti, ma non si può decidere autonomamente.”
I consigli ai dirigenti scolastici
Per evitare future contestazioni, De Martino suggerisce ai dirigenti di procedere rapidamente all’aggiornamento dei regolamenti d’istituto, scegliere piattaforme conformi ai requisiti dell’accordo, predisporre un’informativa privacy e disciplinare anche la gestione di eventuali disservizi tecnici, come interruzioni della connessione durante le votazioni. Solo così, conclude, i nuovi collegi online potranno garantire piena validità giuridica e ridurre il rischio di ricorsi.
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