Il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR anche se il datore non è fallito?


Il dipendente può farsi pagare il TFR dall’INPS se il rapporto è cessato, il credito è accertato in giudizio, l’esecuzione forzata è infruttuosa e il datore non è assoggettabile a fallimento. Ecco come funziona e cosa serve.

Il datore di lavoro non paga il TFR. Non ha i soldi, è praticamente insolvente, ma non è stato dichiarato fallito né è in concordato preventivo. Il lavoratore si chiede se possa rivolgersi al Fondo di Garanzia dell’INPS per recuperare il trattamento di fine rapporto a cui ha diritto.

La risposta è sì — ma con condizioni molto precise che non tutti conoscono. Il Fondo di Garanzia non interviene automaticamente: il lavoratore deve dimostrare di aver percorso una serie di passaggi obbligatori, ottenere un titolo esecutivo, tentare il pignoramento e solo allora presentare la domanda all’INPS.

La domanda su se il Fondo di Garanzia INPS paghi il TFR anche senza il fallimento del datore richiede di conoscere i presupposti, la documentazione necessaria e le differenze rispetto al caso in cui esiste una procedura concorsuale aperta.


Cos’è il Fondo di Garanzia e qual è la sua funzione?

Il Fondo di Garanzia è istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297/1982 e degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 80/1992, come integrati dal D.Lgs. n. 186/2005. La sua funzione è garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR — e in certi casi di altre retribuzioni arretrate — quando il datore di lavoro è insolvente. In sostanza, l’INPS si sostituisce al datore inadempiente.

Il Fondo opera in due scenari distinti: quando il datore è assoggettato a procedura concorsuale — fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo — e quando non lo è. Nel primo caso le condizioni sono più semplici; nel secondo, che è quello qui esaminato, i requisiti sono più severi e il lavoratore deve fare di più per dimostrare di avere diritto all’intervento.

I presupposti per l’intervento senza procedura concorsuale

Quando il datore è insolvente ma non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale, il Fondo interviene solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni.

La prima è la cessazione del rapporto di lavoro: il lavoratore deve aver già smesso di lavorare per quel datore, a qualsiasi titolo — licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto, risoluzione consensuale. Il Fondo non interviene per rapporti ancora in corso.

La seconda è la non assoggettabilità del datore a procedure concorsuali: il datore deve essere concretamente impossibilitato a essere dichiarato fallito o a essere ammesso ad altra procedura. Questo può avvenire per ragioni soggettive — è un imprenditore “sottosoglia”, cioè con dimensioni troppo piccole per essere assoggettato alle procedure del Codice della Crisi d’Impresa — o per ragioni oggettive, come la cancellazione dal Registro delle Imprese da oltre un anno o la presenza di debiti sotto le soglie minime. La Cassazione ha chiarito che questa valutazione va fatta in concreto, non in astratto (Cass. n. 1178/2009; Cass. n. 8529/2012; Cass. n. 7585/2011).


La terza è l’accertamento giudiziale del credito: il TFR deve essere stato accertato con un titolo esecutivo — una sentenza del giudice del lavoro, un decreto ingiuntivo definitivo, un verbale di conciliazione giudiziale con efficacia esecutiva. Non è sufficiente avere una busta paga o un conteggio del TFR: serve un provvedimento giudiziario che certifica l’esistenza e l’ammontare del credito.

La quarta è l’esecuzione forzata infruttuosa: ottenuto il titolo esecutivo, il lavoratore deve tentare il pignoramento nei confronti del datore — mobiliare, immobiliare o presso terzi — e dimostrare che quell’esecuzione non ha portato al recupero del credito, perché non ci sono beni pignorabili sufficienti o perché il ricavato è insufficiente rispetto al credito.

Quanto deve fare il lavoratore per “dimostrare” l’infruttuosità?

Su questo punto la giurisprudenza ha stabilito un criterio equilibrato: il lavoratore non deve tentare tutte le azioni esecutive astrattamente possibili, ma deve dimostrare di aver tentato un’esecuzione seria e adeguata rispetto alla concreta situazione patrimoniale del datore (Cass. n. 17593/2016; Cass. n. 579/2019).

In pratica: se il lavoratore sa già che il datore non ha immobili né conti correnti con saldi significativi, non è costretto a tentare ogni tipo di pignoramento. Basta dimostrare di aver fatto un tentativo serio e ragionevole — tipicamente un pignoramento mobiliare presso la sede del datore o un pignoramento presso terzi sui conti correnti — che si è rivelato negativo o insufficiente.

La documentazione necessaria per la domanda all’INPS

La domanda di intervento del Fondo si presenta esclusivamente in via telematica sul portale dell’INPS, oppure tramite un patronato. Non sono accettate domande cartacee.


I documenti da allegare, nel caso di datore non assoggettabile a procedure concorsuali, sono: copia del contratto di lavoro o documentazione equivalente che provi il rapporto subordinato; documenti attestanti la cessazione del rapporto (lettera di licenziamento, dimissioni, verbale di conciliazione); il titolo esecutivo che accerta il credito di TFR (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo o verbale di conciliazione giudiziale); gli atti del procedimento esecutivo — atto di pignoramento, verbale di pignoramento negativo o di incapienza, eventuale provvedimento di assegnazione parziale; documentazione che dimostri la non assoggettabilità del datore alle procedure concorsuali, come la visura camerale che attesta la cancellazione o le dimensioni aziendali inferiori alle soglie di fallibilità.

I termini di prescrizione da non dimenticare

Il diritto alla prestazione del Fondo per il TFR si prescrive in cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2948, n. 5, cod. civ.

Per le retribuzioni arretrate diverse dal TFR, la prescrizione è di un anno dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Questi termini devono essere tenuti presenti perché, se si presentano troppo tardi, la domanda viene respinta indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti.

Come funziona invece quando c’è il fallimento

La differenza con il caso di procedura concorsuale aperta è significativa. Quando il datore è fallito o in liquidazione giudiziale, il lavoratore non deve ottenere un titolo esecutivo autonomo né tentare un’esecuzione forzata: basta che il credito sia stato ammesso allo stato passivo della procedura e che il rapporto di lavoro sia cessato. L’insolvenza è già “cristallizzata” nella procedura e non occorre dimostrarla ulteriormente.





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 Angelo Greco

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