Il saldo e stralcio si fa per iscritto, senza modelli obbligatori, ma con clausole precise. Con le banche funziona diversamente. Dal 2023 per crediti fino a 50.000 euro è obbligatorio tentare la negoziazione assistita.
Il debitore non paga e avanzare un’azione esecutiva costa, richiede tempo e rischia di non portare a nulla se il debitore ha poco o nulla da perdere. A un certo punto arriva la proposta: “Ti do 30.000 euro adesso e chiudiamo, invece di aspettare anni per recuperare i 50.000 che mi chiedi”. È il saldo e stralcio — un accordo bonario che chiude la vertenza pagando meno del dovuto ma con certezza.
Come si formalizza questa proposta? Cosa bisogna scrivere per non trovarsi esposti a sorprese se il debitore non rispetta l’accordo? Le banche accettano facilmente queste proposte? E da quando è obbligatorio tentare prima una negoziazione prima di andare in giudizio?
La domanda su come si fa una proposta di saldo e stralcio richiede di conoscere la forma, le clausole da inserire, le differenze tra creditori privati e bancari, e le novità introdotte dalla riforma della giustizia.
La forma scritta è indispensabile
Non esistono modelli standard né formule obbligatorie per una proposta di saldo e stralcio. Ma la forma scritta è essenziale: l’accordo va a modificare un rapporto contrattuale preesistente, e senza documentazione scritta la prova dell’intesa diventerebbe difficoltosa, se non impossibile.
La proposta deve essere inviata in modo da avere prova dell’invio e della ricezione: la raccomandata con avviso di ricevimento è lo strumento classico, ma anche la posta elettronica certificata produce gli stessi effetti.
Un modello minimale di offerta potrebbe essere questo: “Spett.le Società, con riferimento al contratto del [data] e al credito da voi preteso di euro [importo], si offre, a saldo e stralcio dell’intera posizione, la somma di euro [importo ridotto], senza che ciò costituisca ammissione di debito o di responsabilità alcuna, ma solo a fini transattivi. Data, firma.”
La clausola che protegge il creditore: attenzione alla novazione
La trappola principale del saldo e stralcio si nasconde nel modo in cui si scrive l’accordo. Se le parti lo inquadrano come una semplice transazione — senza chiarire se sostituisce o solo modifica il contratto originario — e il debitore non rispetta nemmeno l’accordo ridotto, possono sorgere problemi sull’importo pretendibile.
Se l’accordo costituisce una novazione oggettiva — cioè modifica l’oggetto del contratto sostituendo il vecchio debito con uno nuovo e più basso — il mancato pagamento della somma ridotta non consente al creditore di tornare a pretendere l’importo originario. Il primo contratto è stato sostituito dal secondo, e su quello si deve agire.
Se invece l’accordo è una transazione non novativa — che modifica solo le modalità di pagamento senza estinguere il rapporto originario — il mancato adempimento dell’accordo ridotto fa rivivere l’obbligazione originaria per intero.
Per tutelare il creditore è quindi fondamentale inserire nell’accordo una clausola di salvaguardia esplicita: “Il presente accordo non costituisce novazione del credito e, pertanto, in caso di mancato pagamento dell’importo ridotto, il creditore potrà pretendere l’originaria somma”. Senza questa clausola, il creditore rischia di trovarsi in una posizione peggiore se il debitore non paga.
Non esiste una percentuale minima di riduzione
Un malinteso diffuso è che il saldo e stralcio richieda necessariamente una riduzione del 50% o di qualche altra percentuale fissa. Non è così: non esistono somme predefinite né percentuali obbligatorie. Se il debito iniziale è di 50.000 euro più interessi, le parti possono accordarsi per 40.000, per 25.000 o per qualsiasi altra cifra che entrambe ritengano accettabile. La negoziazione è libera.
Il saldo e stralcio con le banche: funziona diversamente
Con le banche la situazione è più articolata. Gli istituti di credito generalmente non accettano saldi e stralci finché la posizione non è incagliata e classificata “a sofferenza” — il che comporta la segnalazione del cliente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai Sistemi di Informazioni Creditizie come il CRIF.
Se il debitore ha prestato garanzie — un’ipoteca su un immobile, una fideiussione di un parente — la banca difficilmente accetterà di scendere sotto una certa soglia, a meno che l’esecuzione forzata si dimostri particolarmente difficoltosa o lunga.
Il momento più favorevole per trattare è quando la banca ha già ceduto il credito a una società di recupero. Queste società acquistano i crediti a prezzi molto inferiori al valore nominale — spesso il 20-30% dell’importo — e hanno interesse a recuperare la loro spesa senza avviare azioni giudiziarie costose. Offrire una somma di poco superiore al prezzo di acquisto rende l’operazione economicamente conveniente per la società di recupero.
Per fare un esempio concreto: se la banca aveva un credito di 100.000 euro e lo ha ceduto alla società di recupero per 30.000 euro, un’offerta di 45.000 euro rende l’operazione appetibile per la società — che guadagna 15.000 euro senza dover avviare un giudizio — e consente al debitore di chiudere una posizione da 100.000 euro pagandone meno della metà.
La negoziazione assistita: obbligatoria per crediti fino a 50.000 euro
La riforma della giustizia ha introdotto un obbligo importante: per tutte le cause finalizzate al recupero di un credito di valore uguale o inferiore a 50.000 euro, prima di andare in giudizio è obbligatorio tentare la negoziazione assistita. L’avvocato del creditore deve inviare alla controparte un’offerta di composizione bonaria della vertenza.
Questo meccanismo è oggi il modo più formale e strutturato per avanzare una proposta di saldo e stralcio. L’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita — sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati — ha valore di titolo esecutivo, il che significa che in caso di mancato adempimento si può procedere direttamente all’esecuzione forzata senza dover fare un nuovo giudizio.
La negoziazione assistita ha quindi un doppio vantaggio: rende formalmente obbligatorio il tentativo di accordo prima del giudizio, e conferisce all’accordo raggiunto un’efficacia rafforzata che semplifica enormemente la fase esecutiva in caso di inadempimento.
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Angelo Greco
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