La COVIP con la deliberazione del 25 giugno 2026 chiarisce le regole operative per le tre nuove prestazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026: rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante. Le prime due partono dal 1° luglio, la terza dal 31 ottobre, ma gli operatori hanno tempo fino al 31 dicembre per renderle effettivamente disponibili.
Dal 1° luglio 2026 i fondi pensione devono offrire nuove modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare. Non più solo rendita vitalizia o capitale: chi va in pensione potrà scegliere tra opzioni più flessibili, che consentono di modulare importi e tempi di erogazione in base alle proprie esigenze. Cerchiamo di capire quali sono le nuove opzioni di prestazione della previdenza complementare dal 1° luglio 2026, perché la COVIP, con la deliberazione del 25 giugno 2026, ha fornito le istruzioni operative che chiariscono come funzionano concretamente queste novità introdotte dalla legge 199/2025 (Bilancio 2026).
Le tre nuove opzioni: un quadro d’insieme
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare che si affiancano a quelle già esistenti. Ciascuna risponde a esigenze diverse e ha caratteristiche operative specifiche.
La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili diventano disponibili dal 1° luglio 2026. L’erogazione frazionata del montante è invece posticipata al 31 ottobre 2026. Gli operatori del settore — fondi pensione negoziali, aperti e PIP — hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per rendere effettivamente operative tutte e tre le opzioni: c’è quindi un periodo transitorio in cui le novità sono in vigore ma i fondi possono non averle ancora attivate.
La rendita a durata definita: cosa cambia rispetto alla rendita vitalizia
La rendita a durata definita ha una caratteristica che la distingue strutturalmente dalla rendita vitalizia tradizionale: la durata è legata alla vita attesa residua dell’aderente al momento della richiesta, non alla vita effettiva.
La rendita vitalizia ordinaria paga fino alla morte — qualunque sia il momento in cui avviene. La rendita a durata definita paga per un periodo predeterminato, calcolato in base alle tavole di mortalità applicate all’età dell’aderente al momento della richiesta. Se l’aderente vive più del previsto, la rendita si esaurisce.
La COVIP introduce una precisazione rilevante: “ancorché la norma non lo precisi”, l’aderente può chiedere che la durata definita sia maggiore della vita attesa residua. Questo significa che è possibile scegliere un periodo di erogazione più lungo di quello statisticamente atteso — una scelta che riduce l’importo delle singole rate ma aumenta la certezza di ricevere erogazioni per tutto il periodo scelto.
Gli importi possono essere variabili nel tempo, anche in funzione dell’andamento della gestione finanziaria del fondo. La periodicità di erogazione viene definita da ciascuna forma pensionistica, ma non può essere inferiore al mese né superiore all’anno.
I prelievi liberamente determinabili: massima flessibilità con un limite
I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile tra le tre nuove opzioni. Consentono all’aderente di scegliere in autonomia sia l’importo di ciascun prelievo sia i tempi di erogazione, senza un calendario prefissato.
Il limite è strutturale: i prelievi non possono superare complessivamente le rate della rendita a durata definita non ancora riscosse. Questo meccanismo garantisce che il capitale non venga esaurito più rapidamente di quanto previsto dalla durata definita scelta.
Spetta a ciascuna forma pensionistica stabilire l’importo minimo e la periodicità minima dei prelievi, per evitare richieste eccessivamente frequenti e di importo esiguo che creerebbero oneri operativi sproporzionati.
L’erogazione frazionata del montante: disponibile dal 31 ottobre
L’erogazione frazionata consente di distribuire l’intero montante accumulato su un periodo scelto dall’aderente, non inferiore a cinque anni. La periodicità delle erogazioni non può essere inferiore al mese né superiore all’anno.
È la novità con la tassazione più sfavorevole rispetto alle altre opzioni: aliquota del 20% con riduzione dello 0,25% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 15% — a fronte dell’aliquota del 15% (riducibile al 9%) prevista per le altre forme di prestazione.
Come si combinano le nuove opzioni con quelle già esistenti
Le tre nuove opzioni si aggiungono alle tre già disponibili: la rendita vitalizia, l’erogazione in capitale fino al 50% del montante maturato, e l’erogazione dell’intero montante in capitale quando la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sarebbe inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS.
La COVIP chiarisce le regole di combinazione. Le nuove prestazioni sono alternative tra loro e alla rendita vitalizia: non si possono combinare tra di esse, né affiancare alla rendita vitalizia. Una volta avviate, sono in linea generale irrevocabili.
Esiste però una via di uscita: chi ha avviato una delle nuove opzioni e cambia idea può convertire il montante residuo in rendita vitalizia. Non è possibile il percorso inverso.
L’erogazione in capitale fino al 50% del montante mantiene invece una flessibilità maggiore: può essere abbinata alle rendite, ai prelievi liberamente determinabili e all’erogazione frazionata. Chi vuole può quindi percepire subito il 50% in capitale e destinare il restante 50% a una delle nuove forme di prestazione.
Chi non può accedere alle nuove opzioni
Le nuove prestazioni non sono accessibili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 — cioè a tutti i dipendenti pubblici in senso ampio — se iscritti ai relativi fondi di categoria del pubblico impiego.
L’accesso diventa possibile se questi lavoratori trasferiscono la propria posizione a un’altra forma pensionistica complementare — un fondo aperto o un PIP — abbandonando il fondo di categoria.
Cosa succede quando si avvia la prestazione
L’accesso alla fase di erogazione comporta il venir meno delle principali prerogative della fase di accumulo. Non sono più possibili trasferimenti ad altri fondi, anticipazioni, né il ricorso alla RITA. Rimane possibile solo lo switch tra comparti di investimento all’interno dello stesso fondo.
La contribuzione può proseguire solo in presenza di un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR: non è possibile continuare a versare contributi volontari senza questa condizione.
Durante il periodo transitorio — tra la presentazione della domanda e l’attivazione effettiva dell’opzione da parte del fondo — l’aderente può revocare la scelta prima dell’erogazione del primo importo. È una garanzia importante per chi si trova in questa finestra di transizione.
Gli obblighi informativi per i fondi pensione
La COVIP dedica una parte significativa della deliberazione agli obblighi informativi che i fondi pensione devono rispettare. L’obiettivo è che gli aderenti possano effettuare scelte consapevoli attraverso un’informativa chiara, completa e comparativa tra le diverse opzioni.
I fondi devono evidenziare i profili di rischio specifici di ciascuna opzione: la variabilità degli importi nel tempo, il rischio di longevità — cioè il rischio di esaurire il capitale prima della morte nel caso delle rendite a durata definita e dell’erogazione frazionata — e le differenze fiscali tra le diverse soluzioni.
Devono inoltre aggiornare tutta la documentazione informativa: siti web, Nota informativa, Documento sulle rendite e comunicazioni agli aderenti prossimi al pensionamento, introducendo sezioni specifiche dedicate alle nuove prestazioni e alle loro modalità di funzionamento.
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Angelo Greco
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