Il conto corrente cointestato va in successione quando muore uno dei titolari?


La successione vale solo per la quota del defunto, presunta al 50% tra due cointestatari. La presunzione è relativa e superabile con prove contrarie. Il conto non si blocca per intero ma la banca richiede la dichiarazione di successione. I versamenti di uno solo possono essere donazioni indirette. Guida completa.

Marito e moglie hanno un conto corrente cointestato. Il marito muore. La moglie si chiede se i soldi sul conto siano tutti suoi o se metà debba andare agli eredi. I figli si chiedono se possono accedere al conto subito o se devono aspettare. E se tutto il denaro era stato versato solo dal marito, cambia qualcosa?

La risposta alla domanda su se il conto corrente cointestato vada in successione è sì, ma solo in parte. Non si trasferisce automaticamente per intero al cointestatario superstite: entra nell’asse ereditario la quota del defunto — presunta al 50% tra due cointestatari — salvo riuscire a dimostrare una diversa ripartizione reale delle somme.

La presunzione di comproprietà: quote uguali, ma non immutabili

Il sistema civile italiano costruisce la disciplina del conto cointestato su due norme. L’art. 1854 cod. civ. stabilisce che nei rapporti con la banca i cointestatari sono creditori e debitori in solido: ciascuno risponde dell’intero saldo verso la banca. L’art. 1298, comma 2, cod. civ. regola invece i rapporti interni tra cointestatari: il credito si presume diviso in parti uguali, salvo diverso accordo.

La Cassazione lo ha ribadito con orientamento costante: la cointestazione fa presumere la contitolarità del credito verso la banca in quote uguali, ma questa presunzione è relativa — non assoluta. Chi sostiene una diversa ripartizione può superarla dimostrando, con presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme provenivano in misura diversa da uno solo dei cointestatari. Lo stesso schema si applica ai conviventi di fatto.

Cosa entra nell’asse ereditario

Alla morte di uno dei cointestatari, entra nell’asse ereditario la sua quota ideale del credito verso la banca — nella presunzione ordinaria, il 50% del saldo se i cointestatari erano due. Questa quota è un credito fruttifero, valutato al valore nominale alla data del decesso comprensivo degli interessi maturati.

Se gli eredi — o il cointestatario superstite — riescono a dimostrare che la reale provenienza delle somme era diversa, la quota ereditaria cambia di conseguenza: potrebbe essere superiore o inferiore al 50% presumibile.

Ai fini fiscali, i saldi attivi bancari sono espressamente considerati crediti ereditari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 346/1990. Nella dichiarazione di successione va indicata la quota del saldo attivo riferibile al defunto come credito fruttifero, con il valore alla data di apertura della successione.

Conto a firma disgiunta o congiunta: cosa cambia

La distinzione tra firma disgiunta e firma congiunta riguarda i poteri operativi verso la banca, non la titolarità sostanziale delle somme.

Con firma disgiunta, ciascun cointestatario può operare separatamente — prelevare, fare bonifici — e la banca è liberata anche verso gli altri. Con firma congiunta, qualsiasi disposizione richiede la firma simultanea di tutti i cointestatari; i versamenti possono invece essere effettuati separatamente da chiunque, perché incrementano il credito disponibile.

Questi meccanismi non definiscono chi sia il vero proprietario delle somme: quella è una questione regolata dalla presunzione di quote uguali e dalla prova contraria, indipendentemente dalla modalità di firma.

Cosa succede con la banca dopo il decesso

Il conto cointestato non si estingue automaticamente per la morte di uno dei cointestatari. Il rapporto prosegue tra il cointestatario superstite e gli eredi del defunto.

Tuttavia, l’art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990 impone alla banca di non consegnare denaro, titoli o altri beni del defunto agli eredi e di non effettuare pagamenti in loro favore senza la previa presentazione della dichiarazione di successione. Fa eccezione la dichiarazione sostitutiva nei casi di esonero dall’obbligo dichiarativo.

Il blocco dovrebbe riguardare solo la quota caduta in successione — quella del defunto — non l’intero conto. La dottrina lo afferma chiaramente: il cointestatario superstite mantiene il diritto sulla propria quota. Nella pratica bancaria, tuttavia, gli istituti tendono spesso a bloccare l’intero rapporto in attesa della definizione della pratica successoria — un eccesso che tecnicamente non trova fondamento normativo ma che è prassi diffusa.

Gli eredi acquisiscono la disponibilità della quota del defunto solo dopo aver completato la pratica successoria e presentato la dichiarazione di successione alla banca.

La donazione indiretta: quando i versamenti di uno solo cambiano tutto

Se le somme sul conto cointestato provengono esclusivamente — o prevalentemente — da uno solo dei cointestatari, e se risulta che questo versamento aveva lo scopo di arricchire l’altro, si configura una donazione indiretta.

La Cassazione ha affrontato questa situazione: il versamento di denaro su un conto cointestato può qualificarsi come donazione indiretta quando si prova l’animus donandi — la volontà effettiva di donare, non una semplice operazione di gestione familiare o di comodità tecnica. Non basta che i soldi vengano da uno solo: occorre dimostrare la finalità liberale.

Le donazioni indirette hanno rilevanza successoria concreta. Ai sensi dell’art. 556 cod. civ., devono essere incluse nella riunione fittizia che serve a calcolare la massa su cui si determinano le quote di legittima. Se un genitore ha versato somme ingenti su un conto cointestato con un figlio con intenzione di arricchirlo, e queste somme — sommate agli altri beni — eccedono la quota disponibile, gli altri legittimari possono esercitare l’azione di riduzione contro il figlio beneficiario.

In sintesi: le regole operative

Per il cointestatario superstite: la propria quota — presunta al 50% — rimane sua senza passare per la successione. La quota del defunto è degli eredi. La banca può essere operativa sulla quota del superstite ma blocca quella ereditaria finché non si produce la dichiarazione di successione.

Per gli eredi: hanno diritto alla quota del defunto, da indicare in dichiarazione di successione come credito fruttifero. Possono provare che la quota reale era diversa dal 50%, ma l’onere della prova grava su chi contesta la presunzione legale.

Per tutti: se emerge che le somme provenivano da uno solo e con spirito di liberalità, quella è una donazione indiretta rilevante ai fini della legittima degli altri eredi.




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 Angelo Greco

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