B11 in commissione, divieto non in vigore


Il passaggio compiuto il 25 giugno è procedurale. La prima discussione ha portato il B11 alla commissione competente. Il rinvio non introduce un divieto e non obbliga ancora il governo a depositare una legge.

Stato al 25 giugno 2026: il B11 è un beslutningsforslag, cioè una proposta di risoluzione parlamentare. Per incidere sui comportamenti servirebbe una legge distinta.

Sommario dei contenuti

Il B11 entra in commissione senza produrre un divieto

Depositato il 9 giugno 2026 da sedici deputati del Dansk Folkeparti con Mikkel Bjørn primo firmatario, il B11 è stato discusso in aula il 25 giugno e assegnato alla commissione Immigrazione e integrazione. Il registro del Folketinget riporta lo stato «prima discussione, rinvio in commissione».

Il testo chiede che il governo presenti entro la fine del 2026 un disegno di legge nazionale. La scadenza appartiene alla proposta. Finché il Parlamento non la approva, non vincola l’esecutivo. Anche dopo un sì al B11 occorrerebbe un secondo atto con un iter legislativo proprio prima di arrivare a un divieto applicabile.

Bødskov ordina di riprendere l’esame interrotto

Il 24 giugno Morten Bødskov ha risposto in aula alla domanda S52 del deputato Nick Zimmermann. Il ministro dell’Immigrazione e dell’Integrazione ha comunicato di aver chiesto agli uffici di riaprire il lavoro lasciato incompiuto prima delle elezioni. L’incarico riguarda le opzioni per limitare o vietare richiami alla preghiera nello spazio pubblico.

Bødskov ha sostenuto che il richiamo non appartenga alla vita pubblica danese e ha usato il paragone con «un sobborgo di Islamabad». La formulazione compare anche nella cronaca di Adnkronos. L’ordine agli uffici apre uno studio ministeriale e non equivale a un decreto.

Governo e Dansk Folkeparti agiscono su binari separati

L’esame disposto dal ministro e il B11 appartengono a iter diversi. Il primo nasce dentro il ministero e deve individuare una via compatibile con il diritto vigente. Il secondo arriva dal Dansk Folkeparti e chiede al Parlamento di imporre una scadenza al governo.

La concomitanza politica è stretta: Bødskov ha citato il B11 durante la risposta S52 alla vigilia della discussione. Ciascuna iniziativa conserva atti e responsabilità propri. Il lavoro degli uffici non approva il B11 e il rinvio in commissione non anticipa l’esito dello studio ministeriale.

La formula del B11 non nomina l’islam

Adhan è il termine arabo per la chiamata rituale che annuncia i momenti di preghiera islamica. Il muezzin è la persona che la pronuncia. Il B11 riguarda la diffusione amplificata. La figura religiosa non compare nel dispositivo. Il testo usa le parole «preghiera o richiamo alla preghiera amplificati con altoparlanti nello spazio pubblico». L’adhan costituisce il bersaglio politico dichiarato nelle motivazioni. La clausola proposta non indica una confessione.

La delimitazione riguarda amplificazione e luogo. Il testo si ferma alla diffusione mediante altoparlanti nello spazio pubblico. La preghiera senza amplificazione e il culto in luoghi chiusi non compaiono nel dispositivo. Oggi questa diffusione non è illecita di per sé: i comuni possono applicare le proprie regole sulle emissioni sonore.

Gli articoli 67 e 70 delimitano un divieto confessionale

Nel 2020 il ministero danese esaminò una proposta riferita espressamente al richiamo musulmano. La risposta giuridica collocò il tema entro gli articoli 67 e 70 della Costituzione. L’articolo 67 tutela il culto e ammette limiti richiesti dall’ordine pubblico. Un intervento fondato soltanto sul rifiuto di una confessione urterebbe contro quella tutela. L’articolo 70 vieta di privare una persona dei diritti civili o politici a causa della fede. Un divieto rivolto soltanto alle comunità musulmane sarebbe incompatibile con tale disposizione. Il testo costituzionale è pubblicato anche da Retsinformation.

La stessa risposta richiamò gli articoli 9 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il primo tutela la manifestazione della religione in pubblico e ammette restrizioni previste dalla legge per fini enumerati. Il secondo vieta discriminazioni nel godimento dei diritti convenzionali e include la religione tra i motivi protetti. Il testo del Consiglio d’Europa lega ogni restrizione anche al requisito della necessità in una società democratica. La formulazione neutra non esaurisce l’esame: l’articolo 14 copre anche la discriminazione indiretta.

Il parere ministeriale del 2020 cita un precedente europeo sui limiti acustici applicati alle campane. La restrizione fu ritenuta compatibile con l’articolo 9 perché l’esercizio religioso restava possibile. Un limite di volume o orario appartiene a una disciplina diversa dal divieto assoluto di una comunicazione religiosa.

Il precedente del 2020 finì con 40 voti contro 55

Il 25 giugno 2020 il Parlamento respinse il B185, una proposta più larga sulle espressioni religiose amplificate. I voti favorevoli furono 40 e i contrari 55. Il B185 era nato dopo il B174, che nominava soltanto il richiamo musulmano e non arrivò a un voto finale.

Nel febbraio 2026 il Dansk Folkeparti depositò il B98 con parole quasi identiche al testo odierno. Le elezioni interruppero la sessione e l’atto decadde. Il B11 lo ripresenta in forma rivista nella seconda sessione 2025-2026.

L’iniziativa cade nel governo Frederiksen III

Bødskov opera nel terzo governo guidato da Mette Frederiksen, insediato il 3 giugno 2026. La coalizione a quattro partiti è descritta nel nostro articolo sul nuovo governo danese. Il B11 proviene invece da un partito esterno all’esecutivo.

La linea personale espressa dal ministro non certifica un accordo dell’intera coalizione sul testo del Dansk Folkeparti. Al 25 giugno l’unico avanzamento formale registrato è il rinvio del B11 alla commissione.

La scelta normativa si concentra su contenuto e amplificazione

Gli atti del 2020 tracciano il confine che il legislatore dovrà rispettare. Una norma che nominasse l’islam esporrebbe la Danimarca al divieto di discriminazione. Una norma formulata per ogni preghiera amplificata eliminerebbe il riferimento confessionale e resterebbe soggetta al controllo di proporzionalità previsto dall’articolo 9.

I limiti citati lasciano aperta anche una disciplina nazionale di intensità e orari senza vietare la comunicazione religiosa in quanto tale. Il B11 sceglie il divieto della preghiera amplificata nello spazio pubblico.

Il termine del 2026 non è già un obbligo per il governo

La formula «entro la fine del 2026» riguarda il deposito di un disegno di legge. Non fissa l’entrata in vigore del divieto. L’eventuale disegno avrebbe un iter autonomo dopo il B11.

La scheda parlamentare registra la fase di commissione e non indica una data per il voto finale. Il termine acquisterebbe forza politica soltanto con l’approvazione della risoluzione.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Junior Cristarella

Source link

Di