gli interessi non vanno restituiti anche se la banca non li ha mai applicati


La sentenza della C. App. Bologna n. 1527/2026 chiarisce che basta la clausola illegittima nel contratto. Le spese assicurative entrano nel calcolo del tasso. E i decreti ministeriali difformi dalla legge vanno disapplicati.

Bologna, 1° giugno 2026. La Corte d’Appello emette una sentenza destinata a fare rumore nel contenzioso bancario. Il principio è netto: se un contratto di mutuo contiene una clausola con un tasso usurario, tutti gli interessi sono azzerati. Non importa che la banca non abbia mai applicato concretamente quel tasso. La clausola stessa — la sola promessa di interessi oltre soglia — è sufficiente a rendere il contratto gratuito.

La pronuncia, sentenza n. 1527 del 1° giugno 2026, porta a conseguenze concrete per chi ha sottoscritto mutui con tassi al limite della soglia antiusura o con costi accessori che non sono stati inclusi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale.

La clausola nulla azzera tutto, non solo il tasso in eccesso

Il punto più dirompente della sentenza riguarda le conseguenze della nullità della clausola usuraria. La Corte richiama gli artt. 644 cod. pen. e 1815, comma 2, cod. civ. per affermare che quelle norme “sanzionano la mera promessa di interessi usurari”, non la loro applicazione concreta. La promessa è già l’illecito. La clausola è nulla. E dalla nullità della clausola discende che non è dovuto alcun interesse — non solo la quota eccedente la soglia, ma qualsiasi interesse.

In pratica: il contratto di mutuo si trasforma da oneroso a gratuito. La banca ha erogato il capitale e lo riotterrà, ma senza alcun corrispettivo per il prestito. Tutti gli interessi già pagati devono essere restituiti al cliente.

Questa posizione non è nuova nella giurisprudenza italiana, ma la Corte d’Appello di Bologna la applica con rigore e la estende a un punto che spesso sfugge: anche se durante il rapporto la banca ha mantenuto i tassi applicati entro soglia, se il contratto conteneva ab origine una clausola usuraria, le conseguenze si producono comunque e integralmente.

Interessi corrispettivi e moratori: come si calcola il tasso

La sentenza affronta anche un tema tecnico su cui il contenzioso bancario si inceppa frequentemente: il rapporto tra interessi corrispettivi e interessi moratori nel calcolo del tasso da confrontare con la soglia antiusura.

Gli interessi corrispettivi sono il prezzo del prestito: la remunerazione che la banca ottiene per aver messo a disposizione il capitale. Gli interessi moratori sono qualcosa di diverso: scattano solo in caso di inadempimento del debitore e hanno natura di clausola penale, cioè di liquidazione preventiva del danno.

Proprio perché nascono da presupposti diversi e antitetici, non possono cumularsi: non si applicano contemporaneamente. Ma questo non significa che il tasso moratorio sia irrilevante per la verifica dell’usura. La Corte chiarisce che quando il contratto prevede che il tasso moratorio si ottenga sommando al tasso corrispettivo un certo numero di punti percentuali aggiuntivi, la verifica va fatta sul tasso complessivo risultante dalla somma — non sui soli punti aggiuntivi. È il tasso finale che va confrontato con la soglia, non la componente differenziale.

Le spese assicurative entrano nel calcolo del TEG

Qui sta uno degli argomenti più praticamente rilevanti della pronuncia. Molti mutui prevedono l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa — sulla vita del mutuatario, sull’immobile, sul rischio impiego — come condizione per ottenere il finanziamento. Queste spese vengono spesso escluse dal calcolo del Tasso Effettivo Globale, abbassando artificialmente il tasso da confrontare con la soglia antiusura.

La Corte d’Appello di Bologna lo esclude: le spese assicurative sostenute dal debitore per ottenere il credito devono essere incluse nel calcolo, in conformità con l’art. 644, comma 4, cod. pen., che impone di tener conto di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”

Il collegamento tra la spesa assicurativa e la concessione del credito può essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova. Ma — e questo è il punto pratico più rilevante — è presunto quando la stipula della polizza è contestuale all’erogazione del mutuo. In quei casi, la banca non può sostenere che la polizza fosse facoltativa o indipendente: la contestualità fa presumere il collegamento, e le spese entrano nel calcolo del TEG.

I decreti ministeriali difformi dalla legge vanno disapplicati

L’ultimo argomento della sentenza è il più tecnico ma anche il più sistemico. I decreti ministeriali che rilevano trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) — la base su cui si calcola la soglia antiusura — non includono sempre tutte le voci che la legge impone di considerare. Alcune voci, come certi costi accessori o alcune tipologie di commissioni, vengono escluse dal calcolo ministeriale.

La Corte affronta direttamente questa incongruenza: la mancata inclusione di una voce nei decreti ministeriali non comporta la sua esclusione ai fini della determinazione della soglia usuraria. I decreti ministeriali sono provvedimenti amministrativi soggetti alla legge — l’art. 644 cod. pen. — e se la rilevazione viene effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare, i decreti sono illegittimi in quella parte. Il giudice ordinario ha non solo il potere ma il dovere di prendere atto di questa illegittimità e disapplicare i decreti nella parte in cui contrastano con la norma primaria.

Questo principio apre spazi di contestazione anche in casi in cui il TEG calcolato secondo i decreti ministeriali risultasse entro soglia: se alcune voci obbligatorie per legge non sono state incluse nel calcolo ministeriale, il confronto va fatto includendo quelle voci, anche se i decreti le escludono.

Il profilo penale: il tentativo di usura

La sentenza tocca anche i confini penali della fattispecie. Il delitto di usura può configurarsi come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata. La Corte precisa che il tentativo è configurabile quando vengono posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi dare interessi usurari, anche prima che quelli interessi vengano effettivamente corrisposti. La mera promessa contrattuale — la clausola usuraria inserita nel contratto — può già integrare gli estremi del tentativo.

Cosa fare se si sospetta un mutuo usurario

Per chi vuole verificare se il proprio mutuo presenta profili di usura, il percorso indicato dalla sentenza è questo. Non basta confrontare il tasso nominale indicato nel contratto con la soglia antiusura del trimestre di stipula. Bisogna ricostruire il TEG effettivo sommando: il tasso nominale, le commissioni di qualsiasi tipo, le spese collegate all’erogazione del credito — incluse le polizze assicurative stipulate contestualmente al mutuo — e gli interessi moratori calcolati sul tasso complessivo, non solo sul differenziale.

Se la somma di queste voci supera la soglia antiusura vigente nel trimestre di stipula, si è potenzialmente in presenza di usura originaria con le conseguenze che la Corte d’Appello di Bologna ha confermato: nullità della clausola, zero interessi, restituzione di quanto pagato.

Il consiglio operativo è rivolgersi a un avvocato specializzato in contenzioso bancario per una verifica preliminare, avendo cura di recuperare il contratto originale con tutte le condizioni economiche, i fogli informativi e la documentazione relativa alle polizze assicurative sottoscritte contestualmente al mutuo.




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 Angelo Greco

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