Il D.L. n. 62/2026 introduce un esonero contributivo fino al 100% per assumere giovani under 35 a tempo indeterminato, ma solo se appartengono a categorie di lavoratori svantaggiati. L’esonero dura 24 o 12 mesi a seconda della categoria, sale a 650 euro mensili nelle regioni della ZES unica, e richiede il rispetto di condizioni precise tra cui l’incremento occupazionale netto.
Un’azienda vuole assumere un giovane di 28 anni a tempo indeterminato. C’è un incentivo contributivo? La risposta non è semplice, perché il nuovo bonus under 35 introdotto dal D.L. n. 62/2026 — attualmente all’esame della Camera per la conversione, AC 2911 — non spetta per qualsiasi assunzione di un giovane, ma solo se quel giovane appartiene a determinate categorie di lavoratori svantaggiati. Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 55/2026.
La risposta alla domanda su chi possa ottenere il bonus assunzione under 35 e quanto valga richiede di distinguere tre categorie di lavoratori — con durate e importi diversi — e di verificare il rispetto di una serie di condizioni che non riguardano solo il lavoratore ma anche il comportamento del datore nei mesi precedenti.
Prima categoria: senza lavoro da almeno 24 mesi
La prima e più ampia forma di agevolazione riguarda i giovani under 35 che alla data dell’assunzione siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Non è richiesta l’appartenenza ad altre categorie di svantaggio: basta la disoccupazione prolungata.
Per questa categoria l’esonero è pari al 100% dei contributi dovuti, fino a un tetto di 500 euro al mese, per una durata massima di 24 mesi.
Seconda categoria: senza lavoro da 12 mesi con condizioni di svantaggio aggiuntive
La seconda categoria riguarda i giovani under 35 che siano senza lavoro regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartengano contemporaneamente a una delle seguenti categorie di svantaggio previste dall’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 (lettere c, e, f, g):
non avere un diploma di scuola media superiore o professionale, oppure aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; lavorare in professioni o settori con un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% alla media generale, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; appartenere a una minoranza etnica.
Anche per questa categoria l’esonero è pari al 100% dei contributi, fino a 500 euro al mese, per 24 mesi.
Terza categoria: lavoratori svantaggiati con esonero di 12 mesi
La terza categoria è più ampia quanto alla definizione di svantaggio, ma ha una durata dell’incentivo dimezzata. Riguarda i giovani under 35 che appartengono alle categorie di lavoratore svantaggiato previste dalle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 — che comprende, tra gli altri, chi non abbia un impiego regolare da almeno sei mesi o abbia un’età compresa tra 15 e 24 anni.
Per questa terza tipologia l’esonero dura 12 mesi invece di 24, con lo stesso tetto mensile di 500 euro.
Il bonus nella ZES unica: 650 euro al mese
Per tutte e tre le categorie, se l’assunzione avviene presso datori di lavoro con sede nelle regioni della ZES unica — Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria — l’importo massimo mensile dell’esonero sale da 500 a 650 euro.
Chi può accedere all’incentivo: i requisiti del datore
Il bonus non spetta automaticamente: il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni.
Il rispetto dei principi generali sugli incentivi all’assunzione previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015: il rapporto di lavoro non deve essere stato incentivato in precedenza con altre agevolazioni incompatibili, e devono essere rispettate le norme contrattuali applicabili.
Il datore non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva in cui avviene l’assunzione agevolata.
La retribuzione corrisposta al lavoratore assunto non può essere inferiore al trattamento economico minimo previsto dall’art. 7 del D.L. n. 62/2026 — il cosiddetto “salario giusto”.
Deve realizzarsi un incremento occupazionale netto: le assunzioni devono determinare un aumento dell’organico calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero mediamente occupato nei 12 mesi precedenti, al netto delle riduzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. Non basta assumere qualcuno se contemporaneamente si licenziano altri lavoratori nel gruppo societario.
Chi è escluso e come fare domanda
L’incentivo si applica ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori e incluso il settore agricolo. È escluso il lavoro domestico.
L’INPS deve ancora comunicare la data a partire dalla quale sarà possibile inviare le domande di accesso al bonus. È opportuno monitorare il portale INPS e le circolari successive per conoscere le modalità operative di richiesta.
Le situazioni concrete: tre casi pratici
La trasformazione ad aprile: nessun beneficio
Un’azienda ha trasformato a tempo indeterminato il 17 aprile 2026 un lavoratore di 32 anni, assunto originariamente a termine il 18 gennaio, mai occupato prima a tempo indeterminato. La trasformazione era stata effettuata per fruire del bonus giovani prorogato al 30 aprile 2026 dal decreto Milleproroghe. Quel bonus è stato però abrogato dal D.L. n. 62/2026, che lo ha sostituito con i nuovi esoneri contributivi. Il giovane, pur determinando un incremento occupazionale, porta in dote qualche beneficio?
La risposta è no, e per due ragioni distinte.
La prima: il bonus previsto dal D.L. n. 62/2026 si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, non alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono due operazioni giuridicamente diverse, e il decreto le tratta diversamente. L’incentivo specifico per le stabilizzazioni — cioè le trasformazioni da contratto a termine — è destinato alle operazioni realizzate dal prossimo 1° agosto 2026: chi ha trasformato prima di quella data non può accedere al nuovo regime.
La seconda: i precedenti benefici del decreto Milleproroghe sono stati abrogati con effetto retroattivo dalla nuova normativa. Non possono quindi essere fruiti nemmeno per le trasformazioni avvenute nel periodo di vigenza del vecchio incentivo. L’azienda si trova in una zona franca: il vecchio bonus è sparito, quello nuovo non si applica alle trasformazioni anteriori ad agosto.
La nuova azienda che assume: l’incremento è automatico
Per accedere all’esonero contributivo previsto dal D.L. n. 62/2026, il datore deve realizzare un incremento occupazionale netto: le assunzioni devono aumentare l’organico rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Ma cosa succede quando l’azienda è di nuova costituzione e non ha mai avuto dipendenti?
La risposta è che il requisito si intende automaticamente soddisfatto. L’INPS, con la circolare n. 90/2025, ha già chiarito che in forza del rinvio al Regolamento UE n. 651/2014, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto. Un’azienda di nuova costituzione non ha alcuna forza lavoro nei 12 mesi precedenti: il suo organico di partenza è zero. Di conseguenza, l’assunzione anche di un solo lavoratore costituisce un incremento netto positivo, e il requisito è soddisfatto senza necessità di ulteriori verifiche.
Il bonus e la somministrazione: conta dove si lavora, non dove ha sede l’agenzia
Il bonus under 35 del D.L. n. 62/2026 si applica anche alle assunzioni effettuate dalle agenzie di somministrazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione — anche quando la somministrazione viene poi resa verso un’impresa utilizzatrice con contratto a termine. Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 55/2026.
La questione più delicata riguarda il massimale mensile: 500 euro nelle zone ordinarie, 650 euro nelle regioni della ZES unica. Per stabilire quale importo si applica, il criterio non è la sede legale o operativa dell’agenzia di somministrazione, ma il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa — cioè dove il giovane lavora concretamente ogni giorno.
Se il lavoratore somministrato presta la propria attività in una sede ubicata nelle regioni della ZES unica — Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria — il massimale mensile sale a 650 euro, indipendentemente dal fatto che l’agenzia per il lavoro abbia la propria sede altrove.
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Angelo Greco
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