Sanitario responsabile se l’errore ha privato il paziente di una concreta possibilità di vivere più a lungo o meglio. La responsabilità non è per la morte ma per la perdita di chance: un danno autonomo che si risarcisce in proporzione alla probabilità sottratta.
Un paziente muore per una malattia grave. La diagnosi era sbagliata o tardiva. Ma i periti dicono che anche con la diagnosi corretta il paziente sarebbe morto lo stesso, perché la patologia era troppo avanzata. Il medico è comunque responsabile? I familiari possono ottenere un risarcimento?
La domanda che molte famiglie si pongono dopo aver perso un congiunto in circostanze che fanno sospettare un errore medico è se il medico che sbaglia diagnosi risponda anche quando il paziente non si sarebbe salvato comunque: la risposta della giurisprudenza è sì, ma con una distinzione fondamentale. La responsabilità non riguarda la morte — per quella manca il nesso causale se la patologia era comunque letale — ma riguarda la perdita di chance: la privazione di una concreta e apprezzabile possibilità di vivere più a lungo, o in condizioni migliori. È un danno autonomo, distinto dal diritto alla vita, che si risarcisce in misura proporzionale alla probabilità perduta.
La distinzione fondamentale: responsabilità per la morte e perdita di chance
Per ritenere il medico responsabile della morte del paziente occorre dimostrare, secondo il criterio del più probabile che non, che la condotta corretta avrebbe evitato il decesso. Se la consulenza tecnica accerta che anche con una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato l’esito infausto non sarebbe cambiato — per la gravità della patologia o per lo stadio di avanzamento della malattia — manca il nesso causale tra l’errore del medico e la morte. La domanda di risarcimento per il decesso viene rigettata.
Ma questo non chiude la questione. Anche quando il nesso causale con la morte è escluso, può sussistere una responsabilità diversa e autonoma: quella per la perdita di chance di sopravvivenza. Il danno in questo caso non è la morte, ma la privazione della possibilità di vivere più a lungo, anche per un periodo di tempo limitato, o in condizioni di minore sofferenza.
Cos’è la perdita di chance di sopravvivenza
La perdita di chance di sopravvivenza è un danno risarcibile a sé stante, considerato come un diritto autonomo del paziente distinto dal diritto alla vita o alla salute. La Cassazione l’ha definita come la privazione di una concreta ed effettiva opportunità favorevole di conseguire un determinato risultato — in ambito sanitario, una guarigione, una sopravvivenza più lunga o con minori sofferenze (Cass. civ. n. 4400/2004).
La diagnosi errata o inadeguata integra di per sé un inadempimento della prestazione sanitaria. In presenza di fattori di rischio legati alla gravità della patologia, questo inadempimento aggrava la possibilità che l’evento negativo si produca, privando il paziente della possibilità di conseguire un risultato utile. Questa perdita è un danno emergente, che va commisurato alla possibilità perduta — non al risultato che non si è realizzato.
In sede penale, la Cassazione ha sottolineato il valore assoluto costituito dal prolungamento della vita del paziente: l’evento dannoso può essere individuato non solo nella morte, ma anche nella sua accelerazione — la sottrazione al paziente di un periodo apprezzabile della propria vita (Cass. pen. n. 32240/2022; n. 28294/2020).
Quando la chance è risarcibile e quando no
Non ogni possibilità perduta è risarcibile. La giurisprudenza richiede che la chance sia apprezzabile, seria e consistente. Una possibilità meramente labile e teorica non fonda una pretesa risarcitoria.
Un caso concreto illustra la distinzione. In un giudizio il tribunale ha riconosciuto il danno da perdita di chance pur escludendo la responsabilità per la morte: la condotta negligente aveva ridotto la possibilità di una più lunga sopravvivenza stimata tra il 10% e il 30%, e questo era considerato sufficiente per fondare il risarcimento, anche in presenza di un’aspettativa di vita già molto bassa (Tribunale Sassari n. 819/2023). In un altro caso, invece, la domanda è stata rigettata perché la consulenza tecnica aveva accertato che, data l’aggressività della neoplasia e il suo stadio avanzato, una diagnosi più precoce non avrebbe comunque consentito l’accesso a cure efficaci per migliorare la qualità o la durata della vita. La chance era talmente teorica da non essere considerata seria e apprezzabile (Tribunale Catanzaro n. 553/2023).
Il confine tra chance apprezzabile e chance meramente teorica è determinato dalla valutazione medico-scientifica: è indispensabile una consulenza tecnica che quantifichi, anche in termini percentuali, la probabilità che la condotta corretta avrebbe prodotto un risultato migliore.
Il nesso causale e l’onere della prova
Per ottenere il risarcimento per perdita di chance il paziente o i suoi familiari devono provare il nesso causale tra l’errore diagnostico e la perdita della possibilità. Il criterio applicato in sede civile è il più probabile che non: occorre dimostrare che la condotta corretta avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di successo, con una probabilità superiore a quella dell’esito contrario.
Il giudizio è controfattuale: si chiede se, ipotizzando che il medico avesse agito correttamente, la perdita della chance sarebbe stata evitata. Il paziente ha l’onere di dimostrare questo nesso. Spetta invece alla struttura sanitaria provare che l’inadempimento è derivato da una causa non imputabile (Cass. civ. n. 13864/2020).
Come si calcola il risarcimento?
Il danno da perdita di chance si quantifica in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Il risarcimento non è pari al valore del risultato perduto — la vita — ma è commisurato alla possibilità perduta di realizzarlo. I giudici utilizzano il valore statistico-percentuale della chance come criterio orientativo.
In un caso concreto, il danno da perdita del rapporto parentale è stato calcolato secondo le tabelle standard e poi ridotto del 90% per tenere conto della bassa probabilità di sopravvivenza e del fatto che la colpa medica aveva inciso solo su una piccola frazione di quella probabilità (Tribunale Sassari n. 819/2023). Il risultato finale è quindi un risarcimento parziale, proporzionato alla probabilità perduta — non alla perdita totale del bene vita.
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Angelo Greco
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