L’atto del Governo interviene sull’effetto retributivo delle ore fermate. Le ordinanze regolano l’esposizione e la domanda previdenziale trasferisce nell’ammortizzatore una quota del reddito perso. Confondere i due piani alimenta l’equazione tra 35 °C e blocco nazionale del lavoro, un’equazione che la disciplina vigente non sostiene.
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La decisione del 22 giugno
Il Consiglio dei ministri n. 179 ha approvato il decreto-legge con disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali e l’attuazione del PNRR. Nel provvedimento è entrata una norma che consente ad alcuni operatori economici di fermare o ridurre il lavoro con accesso in deroga al trattamento di integrazione salariale quando intervengono ondate di calore eccezionali. Il comunicato di Palazzo Chigi fissa questo nucleo e coincide con la notizia diffusa da ANSA.
La formula «alcuni operatori economici» ha un peso giuridico: esclude una copertura indistinta. Il comunicato non elenca i destinatari e non indica le date di applicazione. Anche il limite di spesa e la procedura per il 2026 dipendono dal testo pubblicato. Attribuire al nuovo decreto gli stessi confini del 2025 trasformerebbe un precedente in una regola che oggi non compare nell’atto reso pubblico.
CIG e ordinanze seguono due binari giuridici
La cassa integrazione copre una quota della retribuzione nelle ore sospese o ridotte. Un’ordinanza regionale o locale vieta invece determinate attività in fasce orarie e aree definite. Il decreto approvato il 22 giugno riguarda il sostegno al reddito. Il potere di fermo continua a derivare dagli atti territoriali e dagli obblighi di prevenzione del datore.
Dove esiste un divieto pubblico, la causale previdenziale richiama l’ordine dell’autorità per fatti non imputabili all’impresa o ai lavoratori. Dove manca l’ordinanza, il caldo eccessivo viene trattato come evento meteorologico oggettivamente non evitabile. La relazione aziendale deve descrivere la lavorazione e il luogo interessato. Giorni e ore fermate devono risultare dalla domanda.
Il precedente 2025 mostra la struttura usata finora
L’articolo 10-bis del decreto-legge 92/2025 ha applicato la deroga alle sospensioni e riduzioni comprese fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Per i datori rientranti nelle integrazioni ordinarie, i periodi legati a eventi oggettivamente non evitabili non consumavano i limiti ordinari di durata e non generavano il contributo addizionale. Il lavoro agricolo seguiva un canale dedicato.
La Gazzetta Ufficiale documenta quell’assetto e definisce il significato della parola deroga. Non nasce una seconda cassa integrazione. Alcuni vincoli che renderebbero più costoso o più breve l’uso dell’ammortizzatore vengono neutralizzati durante l’emergenza termica. Il decreto 2026 dovrà indicare quali parti di quella disciplina vengono riproposte.
I 35 gradi non impongono da soli lo stop
Il riferimento dei 35 °C appartiene alla prassi dell’integrazione salariale. L’INPS riconosce di regola la prestazione oltre quella temperatura e considera anche la temperatura percepita. La soglia non emette da sola un ordine di fermo e non esaurisce l’esame della domanda.
Anche valori inferiori giustificano la tutela quando sole diretto e umidità elevata aggravano il carico termico. Macchinari che producono calore e dispositivi protettivi pesanti incidono nello stesso esame. La relazione aziendale deve collegare le condizioni meteo alla mansione effettiva. Un bollettino allegato senza descrivere il lavoro lascia incompleto il nesso richiesto dall’Istituto.
La mappa occupazionale misura il rischio del turno
Le ordinanze regionali del 2026 usano spesso il livello «alto» elaborato da Worklimate per lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa. La mappa considera un profilo occupazionale e non il solo termometro cittadino. Umidità e irraggiamento modificano il rischio previsto. Anche lo sforzo richiesto dalla mansione interviene nel calcolo.
Il CNR ha registrato il 22 giugno un’estensione ampia delle ordinanze già prima dell’estate astronomica. La decisione governativa assunta nello stesso giorno presidia il vuoto economico che si apre quando un ordine territoriale taglia ore lavorabili: la sospensione evita l’esposizione e l’ammortizzatore copre parte del reddito perso.
La domanda aziendale richiede un nesso documentato
L’accesso non scatta per il solo bollettino meteo. Il datore deve indicare quale attività è stata fermata e dove si svolgeva. La domanda delimita poi giorni e ore interessati. In presenza di un’ordinanza va richiamato l’atto dell’autorità. Negli altri casi la causale riguarda l’evento meteo oggettivamente non evitabile.
Il comunicato del Governo non contiene una procedura nuova per il 2026. Sino agli atti applicativi dell’Istituto, la separazione fra CIGO e assegno FIS resta quella già descritta nella prassi previdenziale. I fondi bilaterali seguono il proprio canale. L’espressione «cassa integrazione» usata nel dibattito pubblico riunisce canali diversi e non una domanda identica per ogni impresa.
La riduzione riguarda anche una parte del turno
Il testo approvato usa entrambi i verbi, sospendere e ridurre. La prima ipotesi azzera le ore lavorate nel periodo interessato. La seconda lascia in attività la parte compatibile con il caldo e porta nell’ammortizzatore soltanto le ore tagliate. Per un cantiere o un’azienda agricola, il perimetro della domanda segue l’orario realmente fermato.
La pratica è aziendale. Il lavoratore non presenta una richiesta individuale per ogni giornata calda. Il trattamento si aggancia alla sospensione dichiarata dal datore e al canale previdenziale applicabile all’impresa. La tutela dal caldo non coincide con un accesso personale automatico alla CIG.
L’ammortizzatore non sostituisce il DVR
L’ammortizzatore interviene sulle ore non lavorate. La valutazione aziendale del rischio termico continua ad avere vita propria nel Documento di valutazione dei rischi e nell’organizzazione del turno. Anticipare l’orario o aumentare le pause appartiene alla prevenzione. La CIG entra quando la riduzione o la sospensione produce ore non retribuite.
Il protocollo nazionale sulle emergenze climatiche, recepito nel 2025 dal Ministero del Lavoro, collega gli accordi aziendali alla rimodulazione degli orari e al ricorso agli ammortizzatori. Il decreto del 2026 interviene sul secondo tratto di quella sequenza. Imprese e rappresentanze dei lavoratori conservano il compito di decidere prima come evitare l’esposizione.
I dati che il testo ufficiale deve fissare
Per applicare la deroga servono quattro coordinate che il comunicato non pubblica. Data iniziale e data finale formano la prima coppia. La seconda riguarda i datori ammessi e la copertura finanziaria. A queste si aggiunge la procedura con cui le imprese dovranno presentare le richieste per l’estate 2026.
Informazione Fiscale ha registrato la stessa assenza nel comunicato e Dottrina Lavoro ha circoscritto la notizia al ritorno delle regole già usate. I due riscontri confermano il confine: la decisione politica è definita mentre l’applicazione richiede il decreto pubblicato e gli atti previdenziali.
Dal rischio termico al reddito delle ore fermate
Il dossier pubblicato il 16 giugno su caldo sul lavoro e rischio termico ha esaminato il rischio misurato dal WBGT e l’organizzazione dei turni. Il decreto del 22 giugno aggiunge il versante retributivo: quando il lavoro viene sospeso per il caldo, l’assenza di ore produttive non deve scaricare l’intero costo sul dipendente.
Gli articoli sulle ordinanze in Toscana e Emilia-Romagna documentano la restrizione dell’orario. La nuova norma presidia il reddito attraverso l’integrazione salariale. I due strumenti si incontrano nella busta paga e nella programmazione delle ore lavorabili.
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Junior Cristarella
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