Il ricorso chiedeva di inserire nel totale anche i voti assegnati al solo candidato presidente. La Quinta Sezione ha escluso tale somma e ha seguito il medesimo calcolo già accolto dal Tar Calabria.
Ambito della pronuncia: il verdetto applica la disciplina elettorale della Calabria.
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Il denominatore che decide l’accesso ai seggi
La controversia dipendeva dal denominatore. Il numeratore era costituito dai voti ottenuti da Noi Moderati. La parte contestata riguardava il totale con cui dividere quei consensi per misurare la soglia regionale. Inserendo anche le schede dedicate al solo presidente il totale sarebbe aumentato senza aggiungere un solo voto alla lista. La percentuale di Noi Moderati sarebbe scesa sotto il 4 per cento.
Il Consiglio di Stato ha mantenuto il rapporto fra voti della lista e voti totali delle liste circoscrizionali. Tale rapporto governa l’accesso al riparto proporzionale. L’esito coincide con la sequenza processuale registrata da ANSA e con il contenuto pubblicato da CityNow.
Due scelte sulla scheda producono effetti diversi
La scheda calabrese consente il voto alla lista con trasferimento al candidato presidente collegato. L’indicazione posta soltanto sul nome del presidente non si riversa su una lista. La relazione opera in una sola direzione ed è descritta nel manuale regionale per gli uffici elettorali del 2025.
Chi sceglie soltanto il presidente determina la guida della Regione senza selezionare una lista circoscrizionale. Usare tale voto per abbassare la quota delle liste avrebbe attribuito alla scheda un effetto che l’elettore non ha espresso. Il Quotidiano del Sud e Il Vibonese riportano la medesima separazione fra voto presidenziale e rappresentanza consiliare.
La legge regionale parla delle liste circoscrizionali
La legge regionale 12 settembre 2014 n. 19 ha riscritto il comma 3 della legge n. 1 del 2005. La disposizione esclude dal riparto i gruppi di liste circoscrizionali che non raggiungono almeno il 4 per cento dei voti validi nell’intera Regione. Il soggetto regolato è il gruppo delle liste circoscrizionali.
La frase sui “voti validi” appartiene a una disposizione dedicata all’ingresso delle liste nel riparto. Il Consiglio di Stato ha collegato il denominatore alla stessa unità elettorale richiamata dalla disposizione. Il testo è pubblicato dal Consiglio regionale della Calabria. Calabria7 registra il medesimo esito giudiziario.
Ammissione e assegnazione usano la stessa base
Lo sbarramento decide quali liste entrano nel riparto. L’assegnazione successiva distribuisce la quota proporzionale fra le liste ammesse. Usare i voti di lista nel secondo calcolo e sommare i voti al solo presidente nel primo avrebbe applicato due basi incompatibili alla stessa sequenza elettorale.
Il Consiglio di Stato ha mantenuto una sola base elettorale per entrambe le operazioni. La percentuale di accesso e i seggi proporzionali derivano dai voti alle liste circoscrizionali. I consensi presidenziali rimangono nel circuito destinato all’elezione del presidente.
Quattro appelli hanno investito quattro seggi
Il contenzioso di secondo grado comprendeva gli appelli di Michele Comito, Francesco Sarica, Giuseppina Iemma e Francesco De Nisi. Le domande interessavano circoscrizioni e liste diverse. Tutte presupponevano un nuovo riparto dopo l’eventuale esclusione di Noi Moderati.
I seggi sottoposti al giudizio erano quelli di Vito Pitaro, Riccardo Rosa, Giuseppe Falcomatà e Filomena Greco. Il rigetto conserva i quattro mandati. Il Dispaccio e Calabria Informa documentano il medesimo esito sui nominativi coinvolti.
L’esclusione avrebbe riaperto il riparto
L’eventuale discesa di Noi Moderati sotto il 4 per cento avrebbe escluso il gruppo prima dell’assegnazione proporzionale. I due seggi non sarebbero transitati in blocco verso un’unica lista. Gli uffici avrebbero dovuto ricalcolare quozienti e resti nelle circoscrizioni interessate.
Il contenzioso investiva più dei due mandati del partito. La nuova distribuzione avrebbe coinvolto candidati appartenenti a schieramenti diversi. Il rigetto evita la riapertura delle proclamazioni e conserva gli eletti già insediati.
Un voto valido che non entra nello sbarramento
L’esclusione dal denominatore non rende nullo il voto al solo presidente. Quel voto conserva il proprio effetto nella scelta del presidente della Giunta. Manca una preferenza per le liste e quel voto non misura la loro consistenza nell’assemblea.
La separazione chiude un equivoco ricorrente. “Valido” descrive la regolarità della scheda per l’elezione interessata. “Incluso nella soglia” indica la base usata per ammettere le liste al riparto. Le due qualificazioni non coincidono. LaC News24 e Corriere della Calabria documentano l’assenza di variazioni nell’aula dopo il rigetto degli appelli.
Tar e Consiglio di Stato arrivano allo stesso esito
Il Tar Calabria aveva già respinto la tesi che allargava il denominatore ai voti presidenziali privi di indicazione di lista. Michele Comito ha portato la questione davanti al Consiglio di Stato. La Quinta Sezione ha confermato la decisione di primo grado e ha lasciato valido il calcolo dell’Ufficio centrale regionale.
Il secondo grado non ha disposto riconteggi né una nuova assegnazione. Vito Pitaro e Riccardo Rosa conservano i rispettivi seggi nelle file di Noi Moderati. Informa Calabria documenta entrambi i nominativi mentre ViviPress registra la chiusura del contenzioso elettorale.
L’assemblea conserva il riparto proclamato nel 2025
Nessun seggio passa da una lista all’altra. Noi Moderati mantiene due consiglieri. Le altre posizioni collegate ai ricorsi non vengono rideterminate. La maggioranza regionale conserva i numeri maturati alle urne.
La portata della pronuncia supera il caso del singolo partito. La pronuncia diventa un riferimento per controversie costruite sulla medesima disposizione regionale: quando lo sbarramento regola l’ammissione delle liste circoscrizionali la base percentuale segue i voti attribuiti a quelle liste.
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Junior Cristarella
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