Domani, martedì 23 giugno, il Senato riprenderà in plenaria la discussione sui disegni di legge riguardanti l’attività venatoria. All’ordine del giorno sono iscritte il ddl 596 del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia “Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica”, il ddl 1302 “ Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili”, il ddl 1577 “ Modifiche all’articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia”, il ddl di iniziativa popolare 1656 “Stop caccia! Stop uccisioni degli animali per divertimento. Per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi”.

Il ddl voluto dalla maggioranza
Ma concentriamo la nostra attenzione sul ddl 1552 “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatori”, firmato dai maggiori esponenti della maggioranza e protagonista già di un dibattito acceso con le associazioni ambientaliste e i professionisti e tecnici del settore.
Il disegno di legge è composto di 18 articoli che modificano profondamente la legge 157/92 attualmente in vigore.
Evidenzio i passaggi di modifica più significativi. All’articolo 1 si propone di introdurre la nozione di “gestione della fauna selvatica” allo scopo – si legge nella Relazione introduttiva- di raggiungere un punto di equilibrio tra la tutela della natura e l’attività dell’uomo funzionali alla conservazione, al controllo e all’utilizzo del patrimonio faunistico.
Verso l’espansione dell’attività venatoria?
Non solo, lo svolgimento dell’attività di tutela e di conservazione devono considerare l’attività venatoria espressione di una tradizione nazionale che concorre alla protezione delle biodiversità e dell’ecosistema. Due parole che sembrano voler sostituire l’attività di tutela e di protezione della fauna con l’espansione della dell’attività venatoria.
Continuiamo a scorrere gli articoli della proposta di legge e le modifiche apportate al testo attualmente vigente.
Il ritorno dei richiami vivi
L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta da impianti regionali gestiti da personale qualificato e valutati idonei dall’Ispra.
Non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami vivi nati e allevati in cattività. La competenza a realizzare la pianificazione faunistica venatoria è affidata unicamente alle regioni: regolamenteranno le procedure per l’autorizzazione degli appostamenti fissi (non sono previste limitazioni). Devono riservare una quota dal 20 al 30% del territorio agro silvo pastorale per la protezione della fauna selvatica comprendendo in questa quota i parchi nazionali o regionali, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna, le oasi di protezione. Sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato o di altri enti pubblici. Non solo, le regioni dovranno trasmettere una relazione dettagliata del territorio in cui non è consentita la caccia.
Nell’articolo 7 viene eliminato l’obbligo di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in una sola modalità, mentre l’art. 8 autorizza per la caccia al cinghiale l’uso di strumenti ottici e opto elettronici. Gli ambiti territoriali di caccia assumono la dimensione provinciale, si autorizza l’istituzione di aziende faunistiche venatorie anche in forma di imprese modificando la norma attuale che autorizzava solo i soggetti senza finalità di lucro.
Le specie cacciabili individuate senza pareri scientifici
Le regioni possono discostarsi nell’articolazione del calendario venatorio dalle indicazioni fornite da Ispra, motivando la decisione con argomentazioni derivanti da fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea (cosa vorrà dire?). Non ultimo, si interviene in materia di elenchi di specie cacciabili sopprimendo ogni riferimento ai pareri obbligatori di Ispra e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
Occhi puntati della Commissione europea
Va ricordato che la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat dell’Unione europea costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità.
Ebbene, il 7 febbraio del 2024, la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, avviando una procedura di infrazione che contesta il mancato rispetto delle due direttive di alcuni atti legislativi non conformi alla normativa comunitaria, in particolare il conferimento alle regioni del potere di autorizzare l’uccisione o la cattura di specie faunistiche selvatiche anche in aree in cui la caccia è vietata oltre che definire il periodo in cui la caccia è consentita.
L’ambiente è un valore costituzionale
Va pure ricordato che la Corte Costituzionale è intervenuta stabilendo che l’ambiente è un valore costituzionale protetto ponendo un limite alla disciplina regionale, come prevede il terzo comma dell’articolo 9 della costituzione che dichiara che è la legge dello Stato a disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.
L’auspicio? Che la maggioranza piuttosto che porre ai voti un testo pieno di contraddizioni accolga le richieste provenienti dal Terzo settore.
In apertura photo by Arian Fernandez on pexels
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Antonietta Nembri
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