Ue, 19 capitali per centri di rimpatrio in Paesi terzi


La lettera impegna i firmatari a cercare intese con governi terzi. Il testo approvato dal vertice conserva una formula ampia sulle partnership esterne. L’apertura di ogni centro passa dall’articolo 17 e dalla distanza tra la volontà dei 19 e le decisioni comuni dei 27.

Articolo collegato: il voto del 17 giugno documenta il passaggio parlamentare. Nel testo revisionato risultano barrate le parole «twentieth» all’articolo 52 e «and families with minors» all’articolo 17. Il presente aggiornamento applica il tenore finale.

Sommario dei contenuti

Diciannove firme senza sede né stanziamento

La lettera datata 19 giugno 2026 porta in apertura i nomi di Mette Frederiksen e Giorgia Meloni. Seguono altri 17 capi di Stato o di governo. Francia e Germania non compaiono tra i sottoscrittori. Nemmeno la Spagna ha aderito. I 19 rappresentano la maggioranza degli Stati membri.

I firmatari chiedono ai governi disponibili di negoziare con partner esterni all’Unione. Sollecitano anche risorse della Commissione e invitano UNHCR e OIM a partecipare. La cooperazione tra Italia e Albania viene richiamata come iniziativa già avviata. Il documento non indica lo Stato ospitante né la sede. Non assegna una capienza o uno stanziamento e non fissa una data di apertura.

Il conteggio e la promozione italo-danese coincidono nei servizi di EUobserver e Belga. Il testo firmato resta una dichiarazione politica: nessun trasferimento nasce dalla sola sottoscrizione.

Il testo dei Ventisette non nomina gli hub

Il paragrafo 47 del documento finale del Consiglio europeo chiede di intensificare il lavoro sulla dimensione esterna e sulle partnership con Paesi terzi nel rispetto del diritto dell’Unione e del diritto internazionale. Il paragrafo 48 fissa una discussione strategica sulla migrazione per la riunione di ottobre 2026. Le espressioni return hub e centro di rimpatrio non figurano nella sezione approvata dai 27. Manca anche il termine rimpatrio.

Al termine del vertice esistono due atti separati. La lettera impegna politicamente i 19 firmatari. Il documento comune mantiene una formula accettata da tutte le capitali. Solo il primo cita i centri in Paesi terzi. Il testo integrale pubblicato da Consilium fissa questa distanza senza attribuire al Consiglio europeo l’avvio di un progetto condiviso.

L’entrata in vigore scatta il giorno dopo la pubblicazione

L’assemblea di Strasburgo ha approvato il regolamento sui rimpatri il 17 giugno. L’atto attende ancora l’adozione formale del Consiglio. Dopo la firma istituzionale arriverà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel documento di compromesso la parola twentieth è barrata. La frase risultante porta l’entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione.

L’articolo 17 sui trasferimenti verso Paesi terzi si applicherà dalla data di entrata in vigore. Le altre disposizioni indicate dall’articolo 52 avranno un differimento di dodici mesi. Il Parlamento europeo ha confermato questa scansione dopo il voto. I governi possono avviare contatti diplomatici prima di allora. Un trasferimento fondato sul nuovo regolamento richiede che la norma sia già vigente.

L’articolo 17 richiede un’intesa con lo Stato ospitante

Ogni centro esterno presuppone un accordo o un’intesa con il Paese che accetta le persone trasferite. Lo Stato ospitante deve rispettare gli standard internazionali sui diritti umani e il divieto di respingimento verso luoghi in cui la persona rischia persecuzioni o trattamenti vietati.

L’accordo deve disciplinare le procedure di trasferimento e le condizioni di permanenza. Deve assegnare le responsabilità alle parti e stabilire le conseguenze in caso di violazioni o di peggioramento della situazione nel Paese terzo. La norma non crea una struttura europea indistinta: ogni apertura nasce da un atto bilaterale o multilaterale.

Gli Stati devono informare la Commissione e gli altri membri prima che l’accordo entri in vigore o prima della sua applicazione provvisoria. Gli Stati confinanti interessati devono ricevere notizia dei negoziati al momento previsto dall’articolo 17.

L’esclusione riguarda i minori non accompagnati

L’articolo 17 interviene dopo una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di una persona priva del diritto di restare nell’Unione. L’esame di una domanda d’asilo appartiene a un’altra procedura. Il centro esterno serve come destinazione finale oppure come luogo dal quale organizzare il ritorno verso il Paese d’origine o un altro Stato che accetta la persona.

I minori non accompagnati sono esclusi dai trasferimenti regolati dall’articolo 17. Le parole and families with minors risultano barrate nel documento di compromesso. Le famiglie con figli non beneficiano di quell’esclusione testuale. Restano applicabili le altre tutele per i minori previste dal regolamento. Il briefing dell’EPRS esplicita tale delimitazione. La platea non coincide con chiunque arrivi alla frontiera europea.

La Danimarca dovrà scegliere l’applicazione nazionale

La Danimarca promuove la lettera insieme all’Italia e mantiene una posizione distinta nel regolamento. Il Protocollo n. 22 la esclude dall’adozione e dall’applicazione automatica dell’atto. Poiché il testo sviluppa l’acquis di Schengen, Copenaghen avrà sei mesi dalla decisione del Consiglio per stabilire se inserirlo nel diritto nazionale.

La firma di Mette Frederiksen esprime una linea politica. L’uso danese dell’articolo 17 richiederà anche la scelta prevista dal protocollo. Il fronte dei 19 e l’insieme degli Stati soggetti al regolamento hanno perimetri diversi.

Macron apre lo scontro sul bilancio europeo

La Francia non ha firmato la lettera. Emmanuel Macron ha respinto i centri esterni sia per i dubbi sul loro funzionamento sia per la compatibilità con i principi europei. Ha riconosciuto ai governi favorevoli la facoltà di scegliere quella strada e ha annunciato opposizione all’impiego del bilancio dell’Unione per costruire le strutture. Reuters ha registrato la stessa posizione al termine del vertice.

La dichiarazione francese colpisce una richiesta contenuta nella lettera: il sostegno finanziario della Commissione. Gli accordi nazionali e il denaro comune seguono canali distinti. L’articolo 17 attribuisce agli Stati la facoltà di concludere intese. Un finanziamento europeo richiede invece una decisione di bilancio separata.

Sánchez contesta la spesa e il rapporto con i Paesi partner

Pedro Sánchez ha collocato la Spagna nel fronte contrario. Ha definito i centri inefficaci e ingannevoli. Secondo il premier spagnolo assorbirebbero risorse economiche e invierebbero un messaggio sbagliato ai Paesi d’origine e di transito con i quali l’Unione deve cooperare. Ha riconosciuto che Madrid si trova in minoranza sul tema.

ANSA ha riportato la contestazione sul rapporto con i Paesi partner. Euronews ha registrato il riferimento allo spreco di risorse e l’opposizione condivisa con Macron. La frattura emersa a Bruxelles investe la legittimazione europea dei centri e il loro finanziamento.

Il protocollo Albania conserva una base distinta

La lettera presenta la cooperazione Italia-Albania come precedente già avviato. Il richiamo ha peso politico. Le strutture italiane conservano natura bilaterale e l’eventuale impiego ai sensi dell’articolo 17 richiede atti ulteriori. Il protocollo esiste prima del nuovo regolamento e mantiene la propria base giuridica.

L’articolo 17 riguarda persone destinatarie di una decisione di rimpatrio. L’originaria architettura del protocollo Italia-Albania comprendeva anche attività collegate alle procedure di frontiera. Il testo concordato sui rimpatri Ue apre una strada distinta. L’uso dei siti albanesi dentro quella strada richiede atti compatibili con la norma appena votata.

Accordo, sede, spesa e notifica precedono l’avvio

La sequenza giuridica parte dalla scelta di un Paese partner. Segue la firma dell’accordo con le regole di trasferimento e permanenza. La copertura finanziaria deve essere definita prima dell’avvio. L’intesa va comunicata alla Commissione e agli altri Stati prima dell’entrata in applicazione. Il coinvolgimento di più governi richiede un testo multilaterale oppure accordi coordinati.

L’invito rivolto a UNHCR e OIM non assegna alle due organizzazioni un incarico obbligatorio. La lettera chiede la loro partecipazione senza fissarne compiti o poteri. Anche il sostegno della Commissione viene sollecitato sul piano politico e finanziario. Gli obblighi giuridici discendono dal regolamento e dall’accordo con lo Stato ospitante.


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 Junior Cristarella

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