Torre Milano, otto assoluzioni nel processo urbanistico


Il processo sulla Torre Milano entra in una pagina diversa da quella aperta dalle richieste di pena. La formula assolutoria non chiude il caso per un vizio formale: il Tribunale lavora sulla responsabilità penale personale e sulla possibilità di attribuire dolo o colpa a chi si è mosso dentro prassi comunali allora applicate.

Nota per il lettore: il dispositivo riguarda il primo grado. La motivazione scritta arriverà entro il termine indicato in aula, pari a 90 giorni.

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Il dispositivo letto in aula

La formula va scritta senza scarti: “il fatto non costituisce reato”, non “il fatto non sussiste”. La differenza incide sul modo in cui il Tribunale colloca la decisione. La nota del presidente Fabio Roia parla infatti di assenza dell’elemento soggettivo, sia doloso sia colposo.

La pm Marina Petruzzella aveva chiesto otto condanne e la confisca della Torre. L’applauso in aula alla lettura del dispositivo ha fotografato la portata del verdetto per costruttori, progettista e per gli ex dirigenti e funzionari comunali.

Le otto posizioni chiuse in primo grado

Nel fascicolo erano a processo i costruttori Stefano Rusconi e Carlo Rusconi, l’architetto Gianni Maria Ermanno Beretta, gli ex dirigenti comunali Giovanni Oggioni e Franco Zinna e i tre ex funzionari dello Sportello unico edilizia Francesco Mario Carrillo, Maria Chiara Femminis e Pietro Ghelfi. Le richieste della Procura andavano da un anno a due anni e quattro mesi di arresto, con ammende fra 16mila e 50mila euro.

Per Beretta il dispositivo copre anche l’imputazione sulla falsa attestazione nella relazione asseverata alla Scia. Roia inserisce quella posizione nello stesso tracciato della buona fede: il progettista attestò ciò che riteneva conforme sulla base delle prassi e delle pronunce allora considerate spendibili dagli uffici.

La Scia con atto d’obbligo e il mancato piano attuativo

Il cardine giuridico dell’accusa era la Scia con atto d’obbligo, titolo che per i pm aveva sostituito il piano attuativo con convenzione urbanistica. La Procura contestava la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia e sosteneva che l’operazione dovesse passare da un diverso titolo edilizio.

La Torre di via Stresa è legata alla trasformazione di edifici preesistenti in un fabbricato residenziale di ventiquattro piani. La questione processuale riguardava il percorso amministrativo scelto per autorizzare il palazzo e il rapporto fra edilizia diretta e pianificazione convenzionata.

Buona fede e prassi comunale nella nota del Tribunale

La nota del Tribunale anticipa la ragione della decisione prima del deposito della motivazione. Per tutti manca l’elemento soggettivo del reato. Nel linguaggio del diritto penale, la sentenza esclude che costruttori, tecnici e funzionari abbiano agito con dolo o colpa penalmente apprezzabile.

Roia richiama la prassi consolidata del Comune di Milano, discendente dalla legge regionale, dal Pgt e dal Regolamento edilizio, avallata dall’Avvocatura comunale dal 2002 e ratificata fino al 2023 con la circolare numero 1. La sentenza non celebra quella stagione amministrativa ma esclude che gli imputati vengano puniti per avere seguito un percorso allora accettato dagli uffici.

Dpr 380/2001 e legge urbanistica del 1942

Nel ragionamento anticipato dal Tribunale entrano due riferimenti normativi: l’articolo 3, lettera d, del Dpr 380/2001 sulla ristrutturazione edilizia e l’articolo 41 quinquies, comma 6, della legge urbanistica del 1942 sul piano particolareggiato o sulla lottizzazione convenzionata per interventi oltre certe soglie.

La frattura nasce dall’uso della categoria “ristrutturazione” per operazioni edilizie di scala elevata. Gli atti milanesi hanno lavorato per anni su un’interpretazione amministrativa; la giurisprudenza penale e amministrativa recente ha offerto risposte diverse. Il primo grado sceglie la sponda penalistica: senza dolo o colpa non c’è condanna.

Il peso sugli altri fascicoli milanesi

La decisione riguarda la Torre Milano. Gli altri fascicoli aperti sull’edilizia milanese conservano autonomia: titoli, delibere, soggetti e contestazioni cambiano da pratica a pratica. Il verdetto incide però sul terreno più sensibile per la Procura, quello dell’uso della Scia e della qualificazione delle grandi trasformazioni come ristrutturazione.

Il rilievo del primo grado sta anche nel calendario processuale. Il fascicolo di via Stresa era arrivato più avanti rispetto ad altri e la domanda di confisca avrebbe avuto un peso patrimoniale enorme. L’assoluzione ferma quella traiettoria in questa sede e concentra l’attesa sul deposito delle motivazioni.

Il collegamento con il pezzo del 2 aprile

Il 2 aprile Sbircia la Notizia Magazine aveva registrato l’udienza in cui la Procura chiedeva condanne e confisca, mettendo il processo sul versante patrimoniale oltre che penale. Quel precedente interno resta il riferimento per capire da dove nasceva la pressione sul destino giuridico del palazzo.

Il fascicolo esce ora dal primo grado con un esito opposto alle richieste di aprile. Dopo requisitoria e arringhe difensive, il dispositivo ha chiuso il giudizio con l’assoluzione. Manca la motivazione scritta, chiamata a mostrare come la giudice ha risolto le singole contestazioni.

La reazione di Giuseppe Sala

Il sindaco Giuseppe Sala ha accolto il verdetto con soddisfazione e amarezza per i toni usati dai pm. Ha parlato di “violenza verbale” nelle accuse e ha rivendicato l’onestà delle persone a lui vicine finite nei fascicoli, citando anche l’ex assessore Giancarlo Tancredi.

La presa di posizione del sindaco ha un peso politico evidente: la sentenza entra nella stagione in cui Palazzo Marino ha dovuto rivedere procedure edilizie e rapporti con la Procura. Il giudizio penale lascia quel cambiamento nella storia amministrativa della città e chiude sulle responsabilità personali degli otto imputati con una formula assolutoria.


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 Junior Cristarella

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