L’Agenzia delle Entrate può rideterminare il reddito partendo dalle spese sostenute o dagli indici del redditometro. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio a pena di nullità. La prova contraria spetta al contribuente.
Una persona fisica dichiara un reddito modesto ma acquista un immobile, cambia auto di lusso e fa vacanze costose. L’Agenzia delle Entrate se ne accorge e avvia un accertamento sintetico, sostenendo che il tenore di vita è incompatibile con quanto dichiarato. Cosa può fare il contribuente? Come funziona questa procedura? E soprattutto — come ci si difende?
La domanda che molti contribuenti si pongono quando ricevono un invito a comparire o un avviso di accertamento sintetico è come funzioni l’accertamento sintetico del reddito e come ci si possa difendere: la risposta emerge dall’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 108 del 2024. L’accertamento sintetico è uno strumento potente — fondato su una presunzione legale relativa — ma superabile con prove documentali adeguate. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio a pena di nullità e rappresenta il momento cruciale per la difesa del contribuente.
Cos’è l’accertamento sintetico e quando si applica
L’accertamento sintetico è un metodo di ricostruzione del reddito complessivo IRPEF di una persona fisica che parte non dai redditi dichiarati ma dalle spese sostenute e da altri indici di capacità contributiva. È applicabile solo alle persone fisiche e solo alle imposte sui redditi — non all’IVA né all’IRAP. Può essere utilizzato sia in caso di omessa dichiarazione sia in caso di dichiarazione infedele.
È uno strumento alternativo all’accertamento analitico: l’Agenzia può scegliere quello che ritiene più adeguato in base agli elementi a disposizione, e può anche usare il sintetico anche quando sarebbe astrattamente possibile procedere con il metodo analitico. Per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, l’accertamento sintetico è uno degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione, che sceglie in base alle circostanze concrete.
Le due forme: sintetico puro e redditometro
Il sintetico puro — chiamato anche spesometro — determina il reddito accertabile sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta. Il principio è semplice: ogni spesa sostenuta corrisponde a un reddito di pari importo — spesa sostenuta uguale reddito tassabile. Rientrano in questo calcolo anche le spese per incrementi patrimoniali, come l’acquisto di immobili o automobili, imputate interamente all’anno in cui sono state sostenute.
Il redditometro si basa invece su indici di capacità contributiva — beni e servizi e le spese per il loro mantenimento — individuati con decreto ministeriale sulla base di campioni statistici di contribuenti, differenziati per composizione del nucleo familiare e area geografica. Il risultato è un reddito presunto statisticamente: se significativamente superiore al dichiarato, giustifica l’accertamento. L’ultimo decreto ministeriale sul redditometro è il Dm 7 maggio 2024, attualmente temporaneamente sospeso con atto di indirizzo del Ministero dell’Economia del 23 maggio 2024.
In entrambi i casi il reddito determinato è un reddito complessivo — non necessariamente riconducibile a una specifica categoria reddituale come lavoro autonomo o impresa.
La presunzione legale relativa e l’inversione dell’onere della prova
L’esito dell’accertamento sintetico — sia nella forma del sintetico puro sia in quella del redditometro — ha il valore di presunzione legale relativa. Questo significa che l’Agenzia, una volta attivato il contraddittorio, può fondare l’accertamento su quella presunzione senza bisogno di ulteriori prove, salvo che il contribuente fornisca la prova contraria.
Nel sintetico puro, l’Ufficio deve provare solo l’esistenza delle spese o degli elementi di fatto certi su cui fonda la ricostruzione. Spetta invece al contribuente dimostrare che quelle spese non corrispondono a redditi imponibili propri.
Cosa può provare il contribuente: la nuova disciplina
Il d.lgs. n. 108 del 2024 ha modificato l’art. 38, comma 6, del Dpr n. 600 del 1973, ampliando e chiarendo le tipologie di prove contrarie che il contribuente può far valere — già nel contraddittorio preventivo o successivamente in giudizio.
Il contribuente può dimostrare che le spese sostenute nel periodo d’imposta sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo — ad esempio redditi di periodi precedenti — con redditi esenti, con redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo, con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile, o con risorse di altri soggetti come donazioni familiari o finanziamenti. Può anche dimostrare che le spese attribuite dall’Ufficio hanno un ammontare diverso da quello contestato, o che la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata negli anni precedenti. A titolo esemplificativo, la norma ammette la prova di aver finanziato una spesa mediante una vincita a concorso a premi — reddito assoggettato a imposizione alla fonte.
Il contraddittorio preventivo obbligatorio a pena di nullità
La regola più importante per la difesa del contribuente riguarda il contraddittorio preventivo. Per l’accertamento sintetico, l’Ufficio è obbligato a invitare il contribuente a comparire — personalmente o tramite rappresentante — per fornire tutte le indicazioni utili, e ad avviare il procedimento di accertamento con adesione. Questo obbligo è previsto espressamente a pena di nullità dell’atto dall’art. 38, comma 8, del Dpr n. 600 del 1973.
Un accertamento emesso senza invito a comparire o senza il contraddittorio nell’ambito della procedura di adesione è nullo. Questa nullità non è un vizio formale trascurabile: è una causa di invalidità radicale dell’atto impositivo, che il contribuente può far valere sia in sede di adesione sia in sede contenziosa.
Nel contraddittorio, il contribuente può presentare tutti gli elementi giustificativi — documenti, tracciabilità dei flussi finanziari, contratti, quietanze — senza che si applichi preclusione alla produzione documentale, a meno che non abbia rifiutato di fornirli anche nella fase di adesione.
Come difendersi: le strategie operative
Sul piano pratico, la difesa efficace dall’accertamento sintetico si costruisce su due livelli.
Il primo è il contraddittorio preventivo. Partecipare all’invito è essenziale: in quella sede si possono far valere tutte le giustificazioni documentali e cercare una definizione in adesione che riduca o azzeri il maggior reddito accertato. La mancata comparizione all’invito espone anche a una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Il secondo è la strategia probatoria documentale. È necessario organizzare in modo tempestivo la documentazione che dimostra la provenienza delle risorse utilizzate per le spese contestate: contratti di mutuo o di donazione, estratti conto che attestano disinvestimenti di risparmi, documentazione di eredità o di vincite, tracciabilità dei trasferimenti familiari.
I motivi di impugnazione in giudizio
Se l’accertamento viene impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, il contribuente può far valere vizi formali e vizi sostanziali.
Tra i vizi formali, il più rilevante è la mancata attivazione del contraddittorio preventivo o la sua gestione non conforme alle prescrizioni di legge — con conseguente nullità dell’atto. Rientra tra i vizi formali anche la carenza o contraddittorietà di motivazione.
Tra i vizi sostanziali rientrano l’inesistenza o la errata quantificazione delle spese contestate, la mancata considerazione di redditi esenti o soggetti a ritenuta che hanno finanziato le spese, la mancata considerazione del risparmio pregresso, e la errata applicazione dei parametri redditometrici quando applicabili.
Sul piano processuale, i motivi di ricorso devono essere indicati nell’atto introduttivo — non possono essere integrati successivamente se non nei casi limitati di motivi aggiunti. Le prove documentali e le argomentazioni giuridiche possono invece essere sviluppate negli atti successivi. L’Ufficio nelle controdeduzioni deve contestare puntualmente i fatti allegati dal contribuente: i fatti non specificamente contestati possono essere considerati ammessi dal giudice in applicazione del principio di non contestazione.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Paolo Florio
Source link




