valido anche senza il consenso del guidatore


Incidente e guida in stato di ebbrezza: per la Cassazione il prelievo ematico è utilizzabile anche se l’automobilista non ha prestato il consenso preventivo.

Esiste un limite preciso alla disponibilità del proprio corpo quando si entra nel perimetro della pubblica sicurezza: chi si mette alla guida e provoca un incidente non può opporre il mancato consenso al prelievo ematico per bloccare l’accertamento della guida in stato di ebbrezza. È questa la regola generale, severa e inequivocabile, che emerge dall’ultima pronuncia dei giudici di legittimità. Il Codice della Strada, infatti, nel bilanciamento tra libertà personale e incolumità pubblica, ha già predisposto un meccanismo che rende superfluo il “sì” dell’indagato quando il test avviene in ambito ospedaliero a seguito di sinistro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39744/2025, ha messo fine a una strategia difensiva spesso utilizzata nei tribunali: quella di invalidare gli esami del sangue effettuati in ospedale sostenendo che fossero stati eseguiti senza l’autorizzazione esplicita del paziente-indagato. La Suprema Corte ha chiarito che la legge non richiede tale autorizzazione preventiva per rendere utilizzabili gli esiti in un processo penale.

Il fatto: un tasso alcolemico da record

La vicenda che ha dato origine a questa importante precisazione giurisprudenziale si è svolta in provincia di Pescara. Un automobilista, il 23 settembre 2021, ha causato un incidente stradale mentre si trovava alla guida del proprio veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine e i successivi accertamenti sanitari hanno rivelato uno scenario allarmante: il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 2,70 g/l.

Per comprendere la gravità del dato, è utile ricordare che il limite legale è fissato a 0,5 g/l e che la soglia per la sanzione penale più grave scatta sopra 1,5 g/l. Un valore di 2,70 g/l indica uno stato di alterazione psicofisica profonda, prossimo a quello che clinicamente viene definito coma etilico, con una perdita quasi totale delle capacità di controllo del mezzo.

Il Tribunale di Pescara, preso atto delle evidenze scientifiche e della dinamica del sinistro, ha condannato l’imputato per la violazione dell’articolo 186, comma 2 lettera c) e comma 2 bis del Codice della Strada (Dlgs 285/1992). La pena inflitta è stata di quattro mesi di arresto e mille euro di ammenda, successivamente convertita in una pena pecuniaria complessiva di 2.400 euro.

Il ricorso e la tesi difensiva

Non rassegnandosi alla condanna, la difesa dell’imputato ha tentato la via dell’appello, poi convertito dalla Corte di Appello dell’Aquila in ricorso per Cassazione. La strategia legale puntava tutto su un vizio di forma che, secondo il difensore, avrebbe dovuto rendere “inutilizzabili” i risultati delle analisi del sangue.

In particolare, il legale ha dedotto la violazione di legge sostenendo due punti fondamentali:

  1. l’omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) prima degli accertamenti sierologici;

  2. l’assenza di un consenso esplicito prestato dall’imputato al prelievo dei campioni biologici, effettuati su richiesta della polizia giudiziaria e non per esclusive finalità terapeutiche.

La tesi difensiva mirava a far dichiarare nullo l’accertamento tecnico: se il prelievo è illegittimo perché manca il consenso, il dato dei 2,70 g/l non può entrare nel processo e, di conseguenza, cadrebbe la prova regina del reato.

La decisione della Cassazione

Gli ermellini hanno respinto questa ricostruzione, blindando la validità degli accertamenti. La motivazione della sentenza n. 39744/25 si addentra nel rapporto tra la Costituzione e il Codice della Strada, fornendo una lettura analitica delle norme.

Secondo la Cassazione, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici non è causa di inutilizzabilità degli esami. Questo vale anche quando il prelievo viene compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria e non per stretti motivi terapeutici.

Il fondamento giuridico di questa decisione risiede nella struttura stessa dell’articolo 186 del Codice della Strada. Questa norma non è un semplice regolamento amministrativo, ma è la legge che dà attuazione alla riserva stabilita dall’articolo 13, comma 2, della Costituzione. La Carta Costituzionale prevede che la libertà personale (e quindi l’integrità fisica) non possa essere violata se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e “nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

Ebbene, l’articolo 186 è proprio quella legge. Esso disciplina specificamente le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza e, nel farlo, non prevede alcun obbligo di richiedere il preventivo consenso dell’interessato per il prelievo dei campioni necessari alla prova.

Le implicazioni operative per i controlli

Questa sentenza ha un impatto operativo immediato per le forze dell’ordine e per il personale sanitario. Stabilisce che, una volta verificatosi un incidente e in presenza di feriti o della necessità di cure mediche che comportino il trasporto in ospedale, l’accertamento del tasso alcolemico entra in un protocollo automatico previsto dalla legge speciale.

Non serve, dunque, una “liberatoria” firmata dal guidatore ubriaco o ferito. L’ordinamento presume che l’interesse pubblico alla repressione di condotte gravissime, come la guida con un tasso di 2,70 g/l, giustifichi il prelievo ematico disciplinato dal Codice della Strada.

La decisione chiarisce inoltre la distinzione tra finalità terapeutiche e giudiziarie. Anche se il prelievo viene sollecitato dalla Polizia per fini di indagine (accertare il reato), se avviene nel contesto di un protocollo sanitario post-incidente e nel rispetto delle procedure dell’articolo 186, è pienamente legittimo. L’automobilista non può utilizzare il proprio diniego come scudo per evitare le conseguenze penali delle proprie azioni.

Il quadro sanzionatorio confermato

Con il rigetto del ricorso, diventa definitiva la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara. La conversione della pena detentiva (l’arresto) in pena pecuniaria rappresenta uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per i reati contravvenzionali, ma non cancella la gravità del fatto, che rimane iscritto nel casellario giudiziale.

Resta confermato anche il principio per cui l’accertamento tecnico irripetibile (come l’analisi del sangue, che fotografa una situazione metabolica destinata a cambiare rapidamente) deve essere garantito nella sua efficacia probatoria. Se fosse necessario il consenso, si rischierebbe di paralizzare l’azione di contrasto ai reati stradali, permettendo a chiunque di sottrarsi alla responsabilità semplicemente dicendo “no” al medico o all’agente, pur avendo causato danni a terzi.

La sentenza 39744/25 aggiunge così un tassello fondamentale alla giurisprudenza sulla sicurezza stradale: la strada è un luogo pubblico e chi vi accede accetta le regole del controllo, specialmente quando la propria condotta mette a repentaglio la vita altrui.




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 Angelo Greco

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