La misura è già amministrativamente definita: l’atto trasforma la pulizia dei fondi in un ordine rivolto a chi possiede terreni confinanti con la sede ferroviaria nel territorio di Termoli. Il criterio scelto è catastale: ciascun proprietario risponde per la particella di competenza.
Dato da fissare subito: i 60 giorni indicati nell’atto decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. La data del 22 maggio identifica la firma dell’ordinanza.
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L’ordine ai proprietari: sessanta giorni dall’Albo Pretorio
L’ordinanza sindacale n. 189 del 22 maggio 2026 ordina ai proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria di verificare ed eliminare i fattori di pericolo derivanti da caduta di alberi e rischio di incendio. L’obbligo riguarda la linea Bologna-Bari nel tratto che attraversa Termoli.
Il provvedimento nasce dalla nota di Rete Ferroviaria Italiana, acquisita dal Comune il 18 maggio 2026 con protocollo generale 31489/2026. L’oggetto della richiesta individua il segmento Montenero-Petacciato-Foggia e chiede un atto rivolto ai proprietari confinanti con la linea.
Il perimetro: sede ferroviaria e particelle confinanti
Il perimetro dell’obbligo è la sede ferroviaria con i terreni limitrofi ricadenti nel territorio comunale. La responsabilità viene agganciata alla particella catastale: il Comune non chiede un intervento indistinto sul verde, assegna a ogni proprietario la verifica della propria porzione.
I materiali considerati hanno un tratto comune: interferiscono con l’esercizio ferroviario. Un albero alto fuori distanza, rami instabili, sterpaglie secche o combustibili lasciati troppo vicino alla rotaia trasferiscono il rischio da un’area privata a un’infrastruttura nazionale.
Le distanze del DPR 753/1980 applicate al caso
Il cuore giuridico è il DPR 11 luglio 1980 n. 753. L’articolo 52 stabilisce una fascia minima di sei metri dalla più vicina rotaia per piante, siepi, muriccioli, steccati e recinzioni. Per gli alberi destinati a superare quattro metri di altezza, la distanza minima deve corrispondere all’altezza massima raggiungibile aumentata di due metri.
La stessa ordinanza richiama una soglia separata per i boschi: cinquanta metri dalla rotaia, misurati in proiezione orizzontale. Sui depositi, l’articolo 56 impone una distanza tale da non danneggiare l’esercizio ferroviario e comunque non inferiore a sei metri; per i materiali combustibili la fascia sale a venti metri.
La richiesta di RFI e il rischio da rami caduti
RFI ha segnalato episodi recenti nei quali la caduta di rami o alberi da terreni privati limitrofi ha provocato danni alla linea e interruzioni del trasporto ferroviario. Il documento comunale collega la manutenzione delle aree laterali alla regolarità dell’esercizio e alla protezione dei viaggiatori.
Il rischio non nasce soltanto dal tronco che finisce sul binario. Entrano in gioco la perdita di visuale nei tratti curvilinei e la caduta su impianti o cavi. Nei periodi caldi si aggiunge il rischio di fiamme in una fascia dove la continuità del servizio richiede spazi liberi e controllati.
Incendi e materiali combustibili nella fascia ferroviaria
L’ordinanza tratta la prevenzione incendi come elemento autonomo. Nei periodi di temperature elevate, vegetazione erbacea e arbustiva vicino ai binari aumenta il rischio di innesco e propagazione. Il provvedimento guarda quindi sia agli alberi di alto fusto sia alle aree secche che alimentano il fuoco.
La regola dei venti metri per i materiali combustibili ha valore concreto nelle aree periferiche o agricole attraversate dalla linea. Legna, residui vegetali secchi e altri accumuli infiammabili hanno una soglia più severa rispetto ai depositi inerti, proprio perché il danno atteso investe l’esercizio ferroviario.
Controlli, sanzioni e autorità coinvolte
Il provvedimento viene trasmesso alle Forze dell’Ordine, a RFI e alla Prefettura di Campobasso. La vigilanza passa attraverso i soggetti con competenza sul territorio e sulla sicurezza della circolazione ferroviaria.
Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 38 e 63 del DPR 753/1980, con richiamo all’articolo 32 della legge 689/1981. Il testo richiama anche gli adempimenti collegati all’articolo 650 del Codice penale, cioè l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità nei casi previsti dalla legge.
Ricorsi e date da non confondere
Il termine per eseguire gli interventi è di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. I rimedi contro l’ordinanza seguono percorsi separati: ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni; ricorso al TAR Molise entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
La firma del 22 maggio 2026 individua l’atto. La pubblicazione all’Albo Pretorio individua invece il momento dal quale decorrono l’esecuzione, l’efficacia e i termini di impugnazione. Confondere i due piani porterebbe a calcolare scadenze non coerenti con il testo amministrativo.
Il precedente del 2023 e la continuità amministrativa
L’ordinanza n. 189 sostituisce la precedente ordinanza sindacale n. 27 del 25 gennaio 2023. Questo dato chiarisce la natura dell’atto: il Comune rinnova un presidio già presente e lo collega alla richiesta RFI del 2026.
Un precedente pubblico del Comune risale anche al 2019: allora il corridoio indicato era ancora Montenero-Petacciato-Foggia e il fondamento normativo era il DPR 753/1980. Nel 2026 il fuoco dell’atto è più ampio, perché unisce caduta alberi e prevenzione incendi dentro lo stesso ordine ai proprietari.
La linea adriatica dopo Petacciato
Il provvedimento arriva in una stagione in cui la dorsale adriatica ha già mostrato la propria esposizione a eventi territoriali esterni alla sede ferroviaria. Sbircia la Notizia ha seguito la riapertura della linea tra Termoli e Montenero di Bisaccia dopo la frana di Petacciato, un caso diverso per origine fisica ma utile a leggere la vulnerabilità dei collegamenti costieri.
Qui il meccanismo è più minuto e quotidiano: una proprietà confinante trascurata trasferisce rischio su un’infrastruttura nazionale. Un ramo su un impianto o un incendio in fascia ferroviaria bastano per imporre cautele o stop alla circolazione.
Il rapporto con il raddoppio Termoli-Lesina
L’ordinanza riguarda la sicurezza della linea esistente nel territorio comunale e corre su un binario amministrativo diverso rispetto al raddoppio Termoli-Lesina. Il collegamento è però evidente: la direttrice adriatica è in una fase di lavori e potenziamento, con la tratta Termoli-Lesina inserita da FS Italiane tra le opere strategiche per completare il raddoppio della Pescara-Bari.
La manutenzione delle fasce laterali serve anche a proteggere la capacità disponibile durante le fasi di cantiere e di esercizio. Un’interruzione da vegetazione o incendio pesa su una linea che assorbe traffico passeggeri e merci lungo l’asse adriatico.
Le azioni richieste ai proprietari
Il primo adempimento consiste nel verificare se alberi, siepi, bosco o depositi rientrano nelle fasce richiamate dall’ordinanza. La verifica deve guardare alla distanza orizzontale dalla rotaia. Per le piante di alto fusto conta anche l’altezza massima raggiungibile: un albero oggi fuori binario entra nel perimetro di rischio se la sua altezza lo porta a cadere sulla sede ferroviaria.
Il secondo adempimento è materiale: taglio, potatura, rimozione di sterpaglie e arretramento dei depositi oltre le soglie di legge. L’ordinanza lascia al proprietario la scelta della modalità compatibile con la particella. Il risultato imposto è l’eliminazione dei fattori di pericolo.
Cronache di supporto e documento amministrativo
Il nucleo dell’atto coincide con quanto pubblicato da Tgr Rai Molise e TermoliOnline: richiesta RFI, terreni confinanti, sessanta giorni e responsabilità dei proprietari. Al di là della sintesi giornalistica, la parte da leggere nell’atto amministrativo è più ampia: include sia le distanze preventive sia i depositi.
Questa separazione è utile per chi deve intervenire. Tagliare un ramo visibilmente instabile affronta il rischio immediato; rispettare le distanze del DPR 753/1980 serve a evitare che quel rischio si formi di nuovo a ridosso della linea.
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Junior Cristarella
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