Abbiamo ricevuto una lunga lettera ricca di richieste di chiarimento in merito agli Esami di Maturità riguardanti gli studenti con BES e con DSA. La lettera esprime preoccupazioni legittime, ma soprattutto la necessità di avere risposte certe su aspetti normativi che, in realtà, sono per la gran parte già ben definiti, in particolare sulle modalità applicative del nuovo impianto dell’esame e soprattutto in relazione alle tutele previste per gli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento.
Il quesito
Come genitori di studenti con BES e DSA, esprimiamo forte preoccupazione riguardo alle modalità applicative del nuovo Esame di Stato (Maturità, ndr), soprattutto in relazione alle tutele previste per gli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento.
A pochi giorni dall’inizio degli esami, le famiglie continuano a ricevere informazioni frammentarie, spesso differenti da scuola a scuola, senza una linea interpretativa chiara e uniforme sul territorio nazionale. In particolare, emergono dubbi rilevanti su:
- utilizzo delle mappe concettuali e definizione di “mappe standard”;
- criteri di predisposizione degli strumenti compensativi;
- modalità di adattamento delle griglie di valutazione;
- differenze tra prima prova, seconda prova e colloquio orale;
- applicazione concreta delle misure previste nei PDP;
- uniformità di comportamento tra le diverse commissioni d’esame.
Da quanto riferito anche presso alcuni uffici scolastici, sembrerebbe che:
- per la prima prova scritta sia prevista una griglia ministeriale adattabile agli studenti DSA;
- per la seconda prova non siano invece previste griglie ministeriali specifiche;
- per il colloquio orale siano previsti soltanto strumenti compensativi.
Questo genera una situazione estremamente critica. Le famiglie si trovano oggi senza risposte certe a domande fondamentali:
- gli studenti con DSA/BES saranno valutati con criteri coerenti con il proprio PDP anche nella seconda prova?
- le commissioni potranno predisporre griglie personalizzate?
- tutto verrà lasciato all’interpretazione del singolo presidente di commissione?
- possono esistere differenze di tutela tra una scuola e l’altra?
Riteniamo inaccettabile che proprio gli studenti che dovrebbero essere maggiormente tutelati affrontino l’Esame di Stato in una condizione di incertezza normativa e organizzativa. La Legge 170/2010, le Linee Guida sui DSA e il principio di inclusione scolastica impongono invece chiarezza, uniformità e garanzie effettive. Non si può lasciare alla casualità o alla discrezionalità dell’ultima ora un tema che riguarda diritti, inclusione e pari opportunità. Gli studenti con BES e DSA non chiedono facilitazioni, ma condizioni realmente eque per poter dimostrare le proprie competenze. Confidiamo in un intervento tempestivo e chiarificatore.
Cosa prevede l’OM 54/2026?
Prima di ogni cosa, è importante prendere visione con attenzione del contenuto dell’annuale ordinanza ministeriale che regola la procedura degli esami di maturità per gli studenti con DSA. L’art. 25 dell’OM 54/2026 prevede che la commissione/classe individui le modalità di svolgimento dell’esame sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe. Pertanto, è evidente che il Piano Didattico Personalizzato rappresenti il documento principale da cui partire tanto per l’attuazione quanto per la successiva valutazione. Ma andiamo con ordine.
Quali sono le misure previste durante la prova d’esame?
Sempre in base a quanto previsto dall’art. 25, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario:
- gli strumenti compensativi previsti dal PDP (ad esempio, computer con correttore automatico e dizionario digitale);
- tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte;
- dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”.
Inoltre, sono previste:
- lettura dei testi delle prove scritte da parte di un componente della commissione per facilitare la piena comprensione, in coerenza con il capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al DM n. 5669 del 2011;
- trascrizione del testo su supporto informatico per i candidati che utilizzano la sintesi vocale;
- dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera per i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario; nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta, stabilendone modalità e contenuti. La prova deve avere luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.
Ne consegue che le misure adottabili possono variare in base a quanto previsto all’interno del PDP e, più in generale, a quanto riportato dal consiglio di classe.
Studenti con BES
Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (art. 25 c. 6).
Utilizzo delle mappe concettuali e definizione di “mappe standard”
Chiarito quanto esposto sinteticamente dall’ordinanza, e fermi restando i principi sanciti dalla legge n. 170/2010 e quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, proviamo ad analizzare i principali dubbi sollevati.
In primis, la questione mappe, considerata tra le più controverse. Le Linee guida n. 5669/2011, in attuazione del disposto della l. 170/2010 che prevede l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, includono le mappe concettuali tra gli strumenti compensativi, soprattutto, più nello specifico, nel disturbo della lettura e della scrittura.
Come risaputo, non esiste una definizione normativa e universalmente accettata di “mappa standard”. Bisogna però partire dalla premessa principale: la commissione individua le modalità di svolgimento dell’esame sulla base del PDP. Pertanto, la tipologia di mappa utilizzata durante le prove d’esame dovrebbe ricalcare quella utilizzata abitualmente dallo studente durante l’anno scolastico. Una mappa “troppo standardizzata” o realizzata ex novo per l’esame potrebbe non essere funzionale alle reali necessità dello studente, vanificando lo strumento compensativo.
A livello pratico, lo strumento dovrebbe comunque rispettare alcuni elementi cardine individuati dal padre fondatore della materia, Joseph Novak, quali:
- nodi concettuali, contenenti i concetti chiave dell’argomento racchiusi in sostantivi o brevi frasi;
- frecce/linee, per collegare e direzionare i nodi;
- connettivi, cioè le parole che legano e relazionano i concetti.
Criteri di predisposizione degli strumenti compensativi
Anche in questo caso, la bussola dev’essere il contenuto del PDP. Gli strumenti compensativi devono essere quelli già indicati nel documento e utilizzati durante l’anno. Il principio fondamentale è la continuità: non si possono introdurre strumenti nuovi all’ultimo minuto, né escluderne di quelli abituali senza una motivazione specifica.
Tra gli strumenti più comuni, indicati dalle stesse linee guida n. 5669/2011, ritroviamo (oltre alle già citate mappe concettuali):
- sintesi vocale;
- calcolatrice;
- PC con programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- tabelle;
- formulari.
Ogni commissione ha il dovere di attenersi al PDP e non può discrezionalmente limitare gli strumenti senza una giustificazione tecnica o pedagogica documentata. Questo si lega all’applicazione concreta delle misure previste nei documenti. La risposta sta tutta nel passaggio preliminare dell’ordinanza all’art. 25, che lega lo svolgimento dell’esame al piano adottato.
Va infatti ricordato che il PDP è uno strumento scolastico, che assume valore amministrativo e legale a tutti gli effetti. Una volta firmato dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe e dalla famiglia, acquisisce un valore prescrittivo e giuridicamente vincolante, anche per la commissione d’esame, che non può non tenerne conto.
Ciò, ovviamente, non significa abbassare il livello richiesto in sede d’esame, ma garantire che lo studente possa esprimere al meglio le proprie competenze, senza essere penalizzato dalle difficoltà legate al disturbo.
Gli studenti con DSA/BES saranno valutati con criteri coerenti con il proprio PDP anche nella seconda prova?
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la risposta debba considerarsi affermativa. L’art. 25 dell’OM 54/2026 è chiaro: le misure previste nel PDP valgono per tutte le prove d’esame, inclusa la seconda prova. La commissione non può quindi decidere autonomamente di applicare le tutele solo alla prima prova o al colloquio, escludendo la seconda. Il PDP è il documento vincolante che regola tutto il percorso di valutazione dello studente, dagli scrutini finali all’esame.
Le commissioni potranno predisporre griglie personalizzate?
La predisposizione di griglie adattate, quando richiesta dalle specifiche esigenze dello studente e coerente con il PDP, rappresenta un adempimento cui la commissione è tenuta. La clausola ove necessario permette appunto di valutare i singoli casi: in virtù del PDP in vigore e raccolte le indicazioni del consiglio di classe, possono essere ritenute valide e legittime le griglie di valutazione comunemente adottate per tutti gli studenti ma, nelle ipotesi in cui le condizioni suggeriscano di adottare delle griglie adattate, la commissione non può autonomamente sottrarsi al compito.
La questione griglie è sicuramente molto articolata, ma nello stesso tempo esistono alcuni punti fermi. Vero è che esiste una griglia ministeriale per la prima prova adattabile e una relativa al colloquio (allegato A all’ordinanza ministeriale), ma questo non significa che le griglie di valutazione della seconda prova siano totalmente lasciate libere alla discrezione della commissione, anzi. Più nello specifico:
- DM 769 del 26 novembre 2018: ha istituito i quadri di riferimento nazionali e le griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta. Definisce i criteri di punteggio per la prima prova (italiano) e per la seconda prova per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali ordinari.
- DM 164 del 15 giugno 2022: ha introdotto i nuovi quadri di riferimento e le griglie di valutazione specifici per gli undici indirizzi dei nuovi percorsi degli Istituti Professionali. Per questi indirizzi, le nuove griglie sostituiscono quelle precedenti previste dal DM 769/2018.
Dunque, le commissioni possiedono già delle cornici ben precise entro cui muoversi.
L’adattabilità delle griglie di valutazione
La griglia di valutazione deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive, valutare i contenuti e non la forma ed evitare penalizzazioni per errori non pertinenti alla competenza valutata. Per intenderci: se in una griglia ordinaria di una seconda prova scritta è prevista la valutazione della scrittura manuale, è evidente che per uno studente disgrafico questo aspetto è da ritenersi penalizzante. Pertanto, possono essere mantenuti gli altri descrittori valutativi, ma, in coerenza con il PDP, dev’essere rimosso il riferimento alla manualità. Questo, infatti, andrebbe a discapito della correttezza valutativa nei confronti dello studente.
Questo significa concretamente adattare una griglia: la base di partenza è comune, ma eventuali correttivi possono (e, in alcuni casi, devono) essere posti in atto per garantire una corretta e trasparente valutazione.
Sgombriamo inoltre il campo da un dubbio inserito nella lettera pervenuta in redazione, secondo cui nel colloquio sarebbero previsti solamente gli strumenti compensativi (e, apparentemente, senza ricorso all’adattabilità delle griglie di valutazione). L’art. 25 c. 3 prevede testualmente che le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. Dunque, nessun equivoco: l’adattamento vale per le griglie di tutte le prove, scritte e orali.
Tutto verrà lasciato all’interpretazione del singolo presidente di commissione?
No, non è ammissibile lasciare spazio a interpretazioni arbitrarie. Il presidente di commissione ha il dovere di garantire l’applicazione corretta dell’OM 54/2026, non di decidere autonomamente quali tutele concedere. Se il PDP prevede determinati strumenti, il presidente non può escluderli per “principio personale” o a causa di “precedenti esperienze”. Detto questo, nella pratica esiste ancora un margine di discrezionalità che, a livello concreto, rischia di generare potenziali disuguaglianze: notoriamente, è possibile che alcune commissioni siano molto rigide, mentre altre molto flessibili, e questo comporta, a conti fatti, una possibile discrepanza. Il problema, però, non è tanto di natura normativa (l’art. 25 dell’ordinanza ministeriale è abbastanza chiaro), bensì di applicazione corretta. Da questo punto di vista, un’indicazione ministeriale più precisa potrebbe ridurre lo spazio per interpretazioni soggettive.
Possono esistere differenze di tutela tra una scuola e un’altra?
In linea teorica no, non devono esistere, ma praticamente è un rischio che si può correre. Come appena spiegato, la normativa nazionale è unica per tutto il territorio, ma senza un’uniforme applicazione è possibile che possano emergere differenze significative tra scuole diverse, tra province diverse, a volte addirittura tra commissioni dello stesso istituto.
Conclusioni
Al netto dei potenziali (e legittimi) dubbi sulle modalità operative concrete che le singole commissioni possono applicare, a livello normativo gli studenti con DSA continuano a beneficiare delle misure previste dal PDP anche in sede d’esame, mentre per gli studenti con BES resta garantito, ove previsto dal piano didattico e nei limiti dell’ordinanza, l’utilizzo degli strumenti compensativi ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il PDP rimane valido anche durante la procedura, ed è questo che deve guidare il comportamento della commissione. Certo, sarebbe sempre auspicabile maggior chiarezza e uniformità, ma già con l’attuale impostazione gli studenti in questione hanno pieno diritto a svolgere gli esami nelle migliori condizioni possibili.
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Rino Cimella
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