Accertamenti estesi alla moglie o al marito solo se l’Agenzia delle Entrate prova il collegamento tra i conti del coniuge e l’attività del contribuente. Senza questa prova, anche presuntiva, l’accertamento è illegittimo. I prelievi non giustificati valgono come presunzione solo per gli imprenditori, non per i lavoratori autonomi.
L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento a una contribuente basandosi non solo sui movimenti del suo conto corrente, ma anche su quelli del coniuge. La contribuente impugna l’atto: nessuno le ha spiegato perché i conti del marito la riguardino, né le è stato detto se la si considera imprenditrice o lavoratrice autonoma. La Corte di Cassazione le dà ragione.
La domanda che molti contribuenti si pongono quando ricevono un accertamento fondato su indagini finanziarie è se il Fisco possa usare i movimenti bancari del coniuge per accertare i redditi dell’altro: la risposta della Cassazione, con l’ordinanza n. 12368 depositata il 3 maggio 2026, è sì, ma con un limite preciso. Le indagini sui conti di terzi sono ammissibili, ma l’Agenzia delle Entrate deve fornire la prova — anche in via presuntiva — che quei movimenti siano riconducibili all’attività del contribuente verificato. Senza questa prova, l’accertamento è illegittimo.
Il caso: accertamento su conti propri e del coniuge
La vicenda riguarda una contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento fondato sulle indagini bancarie condotte sia sui propri conti correnti sia su quelli del coniuge. Ha impugnato il provvedimento sollevando tre eccezioni: mancanza di contraddittorio preventivo, omessa indicazione della tipologia di reddito contestato — fondamentale per capire se la si considerasse imprenditrice o professionista — e assenza di qualsiasi giustificazione per l’estensione del controllo ai conti del marito.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo dirimente la mancanza di contraddittorio preventivo. La Corte d’appello aveva però riformato integralmente la sentenza, ritenendo che non sussistesse alcun obbligo di contraddittorio preventivo e respingendo tutte le difese nel merito. La Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente su basi diverse da quelle del primo grado.
Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio
La Cassazione ha confermato che per gli accertamenti cosiddetti a tavolino — quelli condotti dall’Ufficio senza accessi fisici presso il contribuente — non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo. Questo punto è stato chiarito in modo netto: la mancanza di un invito a confrontarsi prima dell’emissione dell’atto non rende illegittimo l’accertamento basato sulle indagini finanziarie.
La distinzione tra imprenditore e lavoratore autonomo: perché è decisiva
Il secondo profilo su cui la Cassazione ha censurato la sentenza d’appello riguarda la mancata qualificazione dell’attività della contribuente. La distinzione tra reddito d’impresa e reddito da lavoro autonomo non è un dettaglio formale: determina quali presunzioni si possono applicare ai movimenti bancari.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014 ha stabilito che la presunzione legale secondo cui i prelievi non giustificati dai conti correnti costituiscono ricavi non dichiarati vale solo per i titolari di redditi d’impresa, non per i lavoratori autonomi o i professionisti. Per questi ultimi, quella presunzione è stata dichiarata incostituzionale perché arbitraria: un prelievo da parte di un professionista non presuppone logicamente un investimento produttivo che ha generato un ricavo non dichiarato, come invece avviene per un imprenditore.
La presunzione sui versamenti — secondo cui gli accrediti non giustificati sono ricavi o compensi non dichiarati — opera invece nei confronti di tutti i contribuenti, imprenditori e professionisti.
La sentenza d’appello non aveva verificato nulla di tutto questo: non aveva accertato la tipologia di attività svolta dalla contribuente, non aveva valutato la dotazione di capitale, l’organizzazione dell’attività, né la possibile partecipazione del coniuge all’eventuale attività imprenditoriale. Elementi che erano necessari per applicare correttamente le presunzioni sui movimenti bancari.
I conti del coniuge: ammissibili ma con prova del collegamento
Sul punto centrale — l’utilizzo dei conti del coniuge per accertare i redditi della contribuente — la Cassazione ha ribadito che le indagini bancarie su conti di terzi sono ammissibili in linea di principio. La norma non limita l’analisi ai soli conti intestati al contribuente verificato.
Ma l’Agenzia delle Entrate ha un onere probatorio preciso: deve fornire la prova, anche in via presuntiva, del collegamento concreto tra i movimenti sui conti del terzo e l’attività del contribuente sottoposto a verifica. Non basta che il terzo sia il coniuge. Occorre dimostrare — o quanto meno rendere probabile con elementi indiziari — che quei movimenti siano riconducibili all’attività della contribuente, che il coniuge partecipi all’attività, che i conti siano stati utilizzati per canalizzare ricavi non dichiarati.
Nel caso esaminato, questo collegamento non era stato né dimostrato né verificato dal giudice d’appello. Per questa ragione la Cassazione ha accolto il ricorso.
La regola pratica
Chi riceve un accertamento basato su indagini finanziarie che coinvolgono i conti del coniuge o di altri familiari deve verificare se l’Ufficio abbia fornito — e il giudice tributario abbia verificato — la prova del collegamento tra quei conti e la propria attività. In assenza di questa prova, l’accertamento è illegittimo per la parte relativa ai conti terzi.
Deve inoltre verificare se l’Ufficio abbia correttamente qualificato la propria attività: se si è lavoratore autonomo o professionista, la presunzione sui prelievi non si applica, e l’accertamento fondato su quella presunzione è illegittimo per la parte relativa ai prelievi non giustificati.
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Angelo Greco
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