Il genitore che manipola il figlio rischia di perdere l’affidamento?


La Cassazione interviene duramente contro chi ostacola il rapporto con l’altro genitore. Ecco come si tutela il diritto alla bigenitorialità.

Quando una separazione diventa una guerra, spesso sono i minori a farne le spese, usati come arma contro l’ex partner. Se ti stai chiedendo se un genitore che manipola il figlio rischia di perdere l’affidamento, la risposta che arriva dalla Corte di Cassazione è un severo avvertimento. Con l’ordinanza n. 9691/2022, i giudici hanno ribadito che cancellare la figura dell’altro genitore dalla vita del minore viola un diritto fondamentale e può portare a conseguenze drastiche per chi mette in atto queste condotte, fino alla modifica della collocazione del bambino.

Cos’è la bigenitorialità e perché è centrale?

La legge non tutela solo le rivendicazioni di mamma e papà, ma prima di tutto l’equilibrio psicologico del bambino. Il diritto alla bigenitorialità non è un semplice diritto di visita, ma la garanzia per il minore di mantenere una presenza comune, stabile e affettuosa di entrambi i genitori nella sua vita.

I giudici supremi chiariscono un concetto importante: questo diritto appartiene al figlio, non agli adulti. Chi ostacola il rapporto con l’ex coniuge non sta facendo un torto solo al partner, ma sta danneggiando direttamente la crescita e la serenità del proprio figlio, privandolo di una figura di riferimento essenziale.

Cosa succede se il figlio rifiuta un genitore?

Se un bambino manifesta improvvisamente odio, rifiuto o paura verso un genitore, il tribunale non si ferma alle apparenze. Il giudice ha il dovere di indagare a fondo per capire se dietro quel comportamento c’è una manipolazione psicologica (spesso identificata come alienazione parentale).

I magistrati devono verificare, utilizzando perizie e prove specifiche, se l’atteggiamento del minore è spontaneo o se è il frutto di un condizionamento operato dal genitore con cui vive. Se emerge che il rifiuto è stato indotto “a tavolino” per vendetta o possessività, la situazione cambia radicalmente.

Chi parla male dell’ex è un cattivo genitore?

Per la Cassazione, sì. La capacità di essere un buon genitore (idoneità genitoriale) si misura anche dalla disponibilità a preservare il legame del figlio con l’altro genitore.

Chi attua un allontanamento morale e materiale, denigrando l’altro o ostacolando gli incontri, dimostra una grave carenza educativa. In questi casi, il tribunale può decidere di rivedere l’affidamento. Per spezzare il meccanismo distruttivo, il giudice può togliere la collocazione prevalente al genitore “manipolatore” e affidare il figlio al genitore che era stato ingiustamente allontanato, purché questo garantisca un ambiente sereno.

Come decide il giudice dove far vivere il minore?

La scelta del genitore collocatario (ovvero presso chi vivrà prevalentemente il figlio) si basa su un giudizio prognostico. Il giudice valuta chi, tra i due, è più capace di garantire non solo cure materiali, ma anche un rapporto aperto alla collaborazione.

Viene preferito il genitore che dimostra di saper mettere da parte i conflitti personali per favorire l’accesso dell’altro alla vita del figlio. L’obiettivo primario resta sempre il miglior interesse del minore: se un genitore tenta di cancellare l’altro, agisce contro l’interesse del figlio e rischia di perderne la convivenza quotidiana.


GIURISPRUDENZA

La tutela dell’interesse superiore del minore impone che sia sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione del secondo. Il diritto alla bigenitorialità è anzitutto un diritto del minore, prima ancora che un diritto del genitore, nel senso che esso deve essere declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore.

Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 24 marzo 2022 n. 9691

In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 16 dicembre 2020 n. 28723

In caso di separazione e affidamento della figlia alla madre nel caso in cui la ragazza mostri i sintomi di una Pas (sindrome di alienazione parentale) nei confronti del padre, il giudice di merito prima di procedere a cambiare le modalità di affidamento deve verificare una serie di prove, elementi specifici e anche le presunzioni per verificare che l’atteggiamento di rifiuto non sia stato indotto in via coattiva. Va, infatti, tutelato il diritto del minore alla bigenitorialità e alla crescita serena.

Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 8 aprile 2016 n. 6919

In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore, aveva ritenuto di collocarlo preferibilmente presso il genitore il cui nucleo familiare, in quanto composto esclusivamente da adulti, avrebbe potuto prestargli maggiori attenzioni, garantendo al contempo al genitore non collocatario, pur residente in altra città, ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé).

Corte di cassazione, sezione 6 civile, sentenza 23 settembre 2015 n. 18817




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 Raffaella Mari

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