Guidare senza RC auto comporta sanzioni amministrative, ma non fa perdere il diritto al risarcimento per i danni subiti da altri. La Cassazione 13863/2026 lo conferma. Ecco le regole.
Un motociclista circola senza copertura assicurativa RC auto — una violazione del Codice della Strada che comporta sanzioni amministrative e il fermo del veicolo. Mentre è in circolazione, viene tamponato da un’automobile. La colpa è dell’automobilista. Il motociclista chiede il risarcimento all’assicurazione dell’auto tamponatrice. Il giudice di appello rigetta la domanda: il motociclista stava guidando illegalmente, ha tenuto una condotta contra legem, e questo esclude qualsiasi tutela risarcitoria.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13863 del 13 maggio 2026, ribalta quella decisione. La mancanza di copertura assicurativa è una violazione amministrativa — non fa perdere il diritto di essere risarciti per i danni subiti a causa della responsabilità di altri.
La domanda su se chi guida senza assicurazione e viene tamponato abbia diritto al risarcimento richiede di distinguere due piani completamente separati: le conseguenze amministrative della circolazione senza copertura e il diritto civile al risarcimento del danno.
La vicenda: il motociclista senza assicurazione tamponato da un’auto
Il sinistro risale al 13 febbraio 2012. Un uomo che conduceva un motociclo di proprietà altrui viene tamponato da un’automobile. Riporta lesioni. Cita in giudizio il conducente dell’auto e la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento.
Il Giudice di Pace di Nola accoglie la domanda. Il Tribunale di Nola, in appello, ribalta la decisione: il motociclo era privo di copertura assicurativa, e questo fatto — qualificato come comportamento illecito e illegittimo di tale gravità da essere “immeritevole di tutela da parte dell’ordinamento” — esclude qualsiasi diritto al risarcimento, anche applicando l’art. 1227 cod. civ. sul concorso del fatto colposo del danneggiato.
Il motociclista ricorre in Cassazione.
Il principio fondamentale: copertura assicurativa e risarcimento su piani diversi
La Cassazione accoglie il ricorso con una premessa concettuale netta: la copertura assicurativa e il diritto al risarcimento del danno si collocano su piani normativi diversi e non comunicano tra loro nel senso ipotizzato dal giudice d’appello.
L’art. 122 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) prevede l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e stabilisce che, se non è adempiuto, i veicoli “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”. La violazione produce la sanzione amministrativa prevista dall’art. 193 del Codice della Strada e il fermo del veicolo.
L’art. 144 dello stesso D.Lgs. n. 209/2005 disciplina invece l’azione diretta del danneggiato: chi subisce un danno in un sinistro causato da un veicolo assicurato ha azione diretta per il risarcimento nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.
Queste due norme — l’obbligo di assicurazione e il diritto al risarcimento — operano su livelli distinti. La prima regola i rapporti tra privato e Stato nell’ambito delle sanzioni amministrative. La seconda regola i rapporti tra cittadini sul piano del diritto civile.
Guidare senza assicurazione non fa perdere il diritto al risarcimento
La Cassazione è esplicita: mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la RC auto significa accettare il rischio di pagare di tasca propria i danni causati ai terzi, ma non comporta anche la rinuncia a essere risarciti per i danni subiti come conseguenza della responsabilità altrui.
Chi guida senza assicurazione si espone a due conseguenze dirette: la sanzione amministrativa — multa salatissima e fermo del veicolo — e l’obbligo di risarcire di persona i danni causati agli altri, senza la copertura della compagnia assicurativa. Queste sono le conseguenze della sua scelta. Ma non c’è una terza conseguenza — la perdita del diritto al risarcimento per i danni che subisce — perché quella conseguenza non è prevista da nessuna norma dell’ordinamento.
Se il legislatore avesse voluto privare il conducente non assicurato del diritto al risarcimento per i danni subiti, avrebbe dovuto dirlo espressamente. Non lo ha fatto. E non potrebbe farlo senza violare i principi di uguale tutela sanciti nel più alto livello normativo.
Il diritto europeo: la direttiva 2009/103/CE
La Cassazione rafforza il ragionamento con il riferimento al diritto europeo. La direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, all’art. 18, sancisce che gli Stati membri devono garantire che le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.
La normativa italiana deve essere interpretata in conformità a questo principio europeo. Escludere il conducente non assicurato dall’azione diretta verso l’assicurazione del responsabile civile contrasterebbe con l’obiettivo della direttiva di garantire la tutela delle persone lese, senza distinzioni basate sulla regolarità assicurativa del mezzo condotto dalla vittima.
Il caso del trasportato occasionale
La Cassazione precisa che lo stesso principio vale — a maggior ragione — per l’eventuale trasportato sul veicolo privo di assicurazione. Chi sale a bordo di un veicolo non assicurato non ha nessuna responsabilità nella violazione amministrativa commessa dal conducente: privarlo del diritto al risarcimento per i danni subiti in un sinistro causato da terzi sarebbe irragionevole e ingiusto.
Cosa cambia rispetto alla decisione del giudice d’appello
Il Tribunale di Nola aveva applicato l’art. 1227 cod. civ. — che prevede la riduzione o l’esclusione del risarcimento quando il fatto colposo del danneggiato ha contribuito a causare il danno — sostenendo che il comportamento contra legem del motociclista senza assicurazione fosse di tale gravità da escludere qualsiasi tutela risarcitoria.
La Cassazione respinge questa applicazione: l’art. 1227 cod. civ. riguarda il concorso causale del danneggiato nella produzione del danno. Circolare senza assicurazione non ha alcun nesso causale con il tamponamento subito — il sinistro si sarebbe verificato allo stesso modo se il motociclo fosse stato regolarmente assicurato. La mancanza di copertura assicurativa è una circostanza del tutto estranea alla dinamica del sinistro e non può essere usata per ridurre o escludere il risarcimento.
La decisione finale: Cassazione con rinvio
La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ha dichiarato inammissibile il terzo, ha cassato la sentenza del Tribunale di Nola e ha rinviato la causa a un diverso magistrato dello stesso tribunale per un nuovo esame in applicazione dei principi di diritto enunciati.
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Angelo Greco
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