L’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota vale in Italia dopo anni di convivenza?


Se i coniugi hanno convissuto almeno tre anni, lo Stato italiano non riconosce la sentenza ecclesiastica di nullità, salvo accordo di entrambi. Ecco perché e come funziona la delibazione.

Una coppia si sposa in chiesa con rito concordatario. Vivono insieme per dodici anni. Poi uno dei due si rivolge alla Sacra Rota chiedendo l’annullamento del matrimonio per impotenza del marito. Il tribunale ecclesiastico dichiara la nullità. Quella sentenza vale in Italia?

La risposta della Cassazione è no. Con la sentenza n. 1494 del 27 gennaio 2015 — che dà seguito alle Sezioni Unite n. 19691/2014 — la Corte ha stabilito che una convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni impedisce allo Stato italiano di riconoscere la sentenza ecclesiastica di nullità, qualunque sia il vizio contestato: impotenza, incapacità psichica, o qualsiasi altro difetto genetico del matrimonio.

La domanda su se l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota valga in Italia dopo anni di convivenza tocca un punto di attrito fondamentale tra diritto canonico e diritto civile italiano, che la giurisprudenza ha risolto con un principio netto: la convivenza effettiva è parte dell’ordine pubblico italiano e prevale sulla sentenza ecclesiastica.

Matrimonio canonico e matrimonio civile: due sistemi di nullità diversi

Il matrimonio celebrato con rito religioso cattolico e trascritto nei registri di stato civile — il cosiddetto matrimonio concordatario — produce effetti civili in Italia. Questo significa che per scioglierlo non basta l’annullamento ecclesiastico: occorre che lo Stato italiano riconosca quella sentenza attraverso un procedimento chiamato delibazione.

Il problema è che i due sistemi di nullità — quello canonico e quello civile — funzionano in modo molto diverso. Nel diritto canonico, le azioni sullo stato delle persone non sono soggette a prescrizione o estinzione: si può chiedere la nullità del matrimonio anche dopo decenni dalla celebrazione. Nel diritto civile italiano, invece, esistono termini precisi entro cui le azioni di nullità possono essere esercitate, e la convivenza prolungata ha effetti ostativi al loro esercizio.

Per lungo tempo la giurisprudenza aveva ritenuto che questa differenza non fosse in contrasto con l’ordine pubblico italiano, e quindi riconosceva sentenze ecclesiastiche di nullità anche emesse molti anni dopo il matrimonio. Le Sezioni Unite del 2014 hanno rovesciato questo orientamento.

Il principio della convivenza come ordine pubblico

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19691/2014, hanno affermato che la convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali e di ordine pubblico italiano.

Il ragionamento è chiaro: chi convive come coniuge per anni manifesta una volontà concreta di accettazione del rapporto matrimoniale. Questa volontà — espressa nei fatti, giorno dopo giorno — è incompatibile con la successiva contestazione di un vizio che avrebbe reso il matrimonio nullo fin dall’inizio. La convivenza effettiva crea un’affectio coniugalis che lo Stato italiano tutela come valore di ordine pubblico, indipendentemente da ciò che il diritto canonico prevede.

La conseguenza pratica è netta: se i coniugi hanno convissuto stabilmente per almeno tre anni, la sentenza ecclesiastica di nullità non può essere riconosciuta in Italia — qualunque sia il motivo addotto, che si tratti di impotenza, incapacità psichica o qualsiasi altro vizio genetico del matrimonio.

Il caso concreto: dodici anni di convivenza e impotenza del marito

Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza n. 1494/2015, un uomo affetto da grave deficit psichico e da impotenza aveva ottenuto dalla Sacra Rota una sentenza di nullità del matrimonio. La Corte d’appello di Lecce aveva rifiutato di riconoscere quella sentenza in Italia, e la Cassazione ha confermato.

La motivazione è precisa: i coniugi avevano convissuto per dodici anni. La convivenza effettiva e stabile, protrattasi per così lungo tempo, rende irrilevante la dedotta incapacità psichica del marito — che pur potrebbe astrattamente incidere sul matrimonio come atto — perché quella convivenza dimostra che il matrimonio come rapporto si era pienamente realizzato.

La moglie, che per anni aveva assistito il marito affetto dalla menomazione psicofisica, aveva adempiuto al dovere di assistenza e solidarietà che costituisce il fondamento del matrimonio. Questo la priva della possibilità di invocare successivamente l’errore sulla persona: chi ha vissuto a lungo con il coniuge conoscendo le sue condizioni non può poi sostenere di non averle conosciute.

La regola: tre anni di convivenza bloccano la delibazione

Il confine temporale fissato dalla giurisprudenza è di tre anni di convivenza effettiva dalla celebrazione del matrimonio concordatario. Oltre questa soglia, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità è preclusa, se richiesta da uno solo dei coniugi.

Questa regola vale indipendentemente dal vizio contestato: non importa se si tratta di impotenza, di incapacità a contrarre, di vizio del consenso o di qualsiasi altro difetto genetico del matrimonio. La convivenza effettiva per almeno tre anni è una condizione ostativa assoluta.

L’eccezione: se entrambi i coniugi sono d’accordo

La regola cambia radicalmente se entrambi i coniugi chiedono insieme il riconoscimento della sentenza ecclesiastica. La Cassazione, con la sentenza n. 1495 del 27 gennaio 2015 — emessa lo stesso giorno — ha chiarito che in caso di domanda congiunta di delibazione, il riconoscimento non può essere rifiutato.

Il ragionamento è coerente: se entrambi i coniugi vogliono lo scioglimento del vincolo e riconoscono la nullità dichiarata dalla Sacra Rota, l’ordine pubblico tutelato dalla regola sulla convivenza non è più in gioco. La protezione della convivenza serve a evitare che uno dei coniugi venga sorpreso da una nullità che non aveva richiesto né accettato; quando entrambi sono concordi, quella protezione non ha ragione di operare.

Le conseguenze pratiche per chi vuole l’annullamento ecclesiastico

Chi si è separato o divorziato dopo una lunga convivenza e vuole ottenere l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota per effetti civili in Italia deve tenere conto di questo quadro.

Se la convivenza è durata più di tre anni, il riconoscimento della sentenza ecclesiastica in Italia è possibile solo con il consenso dell’altro coniuge. Senza quel consenso, la sentenza della Sacra Rota resta valida sul piano canonico — con le conseguenze religiose che ne derivano — ma non produce effetti civili in Italia.

Chi intende percorrere questa strada spende tempo e denaro nella procedura ecclesiastica senza poter poi vedere riconosciuta quella sentenza dallo Stato, a meno di non ottenere l’accordo dell’ex coniuge. In questi casi, la via civile del divorzio rimane l’unico strumento per sciogliere il vincolo con effetti civili.

In sintesi

La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non può essere riconosciuta in Italia se i coniugi hanno convissuto effettivamente per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario. La convivenza è parte dell’ordine pubblico italiano e prevale su qualsiasi vizio genetico del matrimonio contestato dalla Sacra Rota. L’unica eccezione è la domanda congiunta di entrambi i coniugi: in quel caso il riconoscimento non può essere rifiutato.




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 Angelo Greco

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