Nel modello Redditi Pf 2026 debutta l’esenzione sui rimborsi spese analitici. Cambiano anche le regole sulle plusvalenze da Superbonus per i professionisti.
La determinazione del reddito di lavoro autonomo subisce una mutazione strutturale profonda, sancendo una netta separazione tra i veri e propri guadagni professionali e le mere anticipazioni finanziarie sostenute per conto del cliente. La regola generale, operativa a partire dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno, stabilisce che le somme percepite a titolo di rimborso spese non costituiscono più materia imponibile, a patto che siano rigidamente documentate e tracciate. Questa novità si innesta all’interno del più ampio perimetro del modello Redditi PF 2026, il quale recepisce le direttive introdotte dal decreto legislativo 192/2024. Il testo attuativo della delega fiscale impone infatti ai professionisti il principio di onnicomprensività , assoggettando a tassazione ogni provento derivante dall’attività , ma depurandolo finalmente dai rimborsi spese analiticiriaddebitati al committente.
L’onnicomprensività e il nodo dei crediti edilizi
L’assunto dell’onnicomprensività ha generato diverse zone d’ombra nei mesi scorsi, specialmente sul fronte dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. Molti lavoratori autonomi si sono interrogati sul corretto trattamento fiscale da applicare all’acquisto e alla successiva cessione dei crediti derivanti dal Superbonus.
L’agenzia delle Entrate ha tentato di tracciare un confine attraverso la risposta 6 del 2026. L’amministrazione ha analizzato la posizione di un’associazione professionale che, tra il 2022 e il 2025, aveva comprato crediti a un prezzo inferiore al valore nominale, considerando fiscalmente irrilevante questo differenziale positivo fino all’anno 2023. Sollecitata sull’impatto del nuovo principio di onnicomprensività in vigore dal 2024, l’Agenzia ha stabilito che il costo di acquisto deve essere dedotto nell’anno in cui si sostiene l’onere, mentre il valore nominale dei crediti va a rilevare fiscalmente durante le annualità di utilizzo delle singole rate. Si tratta di una lettura interpretativa che presta il fianco a forti dubbi sistematici: i ricavi scaturenti dall’utilizzo dei bonus edilizi, infatti, mal si conciliano con la nozione di provento strettamente connesso all’esercizio dell’attività professionale.
Il correttivo in arrivo e i contributi in conto impianti
Per arginare le perplessità sollevate dagli operatori del diritto, il viceministro Maurizio Leo, durante i lavori di Telefisco 2026, ha preannunciato un intervento legislativo mirato. La soluzione sarà contenuta nello schema di decreto legislativo correttivo della delega fiscale, di imminente approvazione in Consiglio dei ministri. Il provvedimento sposterà l’asse della tassazione, inquadrando le plusvalenze e gli altri introiti derivanti dalla cessione o compensazione dei crediti d’imposta (incluso il Superbonus) nella categoria dei redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies, del Tuir. La tassazione colpirà esclusivamente il differenziale tra il corrispettivo della cessione, o il valore speso in compensazione, e il costo originario di acquisto maggiorato degli oneri inerenti.
Sempre in tema di onnicomprensività reddituale, risulta invece ineccepibile un’ulteriore precisazione fornita dall’amministrazione finanziaria con la risposta 277 del 2025. Il documento prassico ha confermato la piena rilevanza fiscale, in capo al professionista, di una sopravvenienza attiva registrata nel 2025, scaturita dall’incasso di un contributo in conto impianti relativo ad attrezzature lavorative comprate nel 2022.
Il debutto dell’esclusione per i riaddebiti al committente
Il vero spartiacque operativo della dichiarazione in corso riguarda la gestione degli esborsi finanziari sostenuti per i clienti. L’articolo 54, comma 2, lettera b), introdotto dal decreto legislativo 192/2024, ha sancito l’irrilevanza fiscale dei rimborsi spese riaddebitati in modo analitico al committente. Nel recente passato, queste somme subivano il medesimo trattamento dei compensi ordinari e transitavano obbligatoriamente all’interno del rigo RE2 del modello dichiarativo.
Sebbene l’impianto normativo sia formalmente in vigore dall’inizio del 2024, il legislatore ha previsto una specifica finestra transitoria attraverso l’articolo 6, comma 2, destinata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Il modello Redditi 2026 rappresenta dunque il banco di prova inaugurale per l’applicazione pratica di questo scomputo: i rimborsi agevolati non concorrono a formare la base imponibile e non vanno più dichiarati nel rigo RE2, colonna 2.
Limiti applicativi, tracciabilità e indeducibilitÃ
L’agevolazione non si applica in modo indiscriminato. Per espellere i rimborsi dal calcolo delle imposte, la norma e le indicazioni di prassi pretendono il rispetto di precise condizionalità formali e sostanziali, che configurano un perimetro di legittimità molto stringente.
Affinché le somme siano fiscalmente neutre, occorre osservare queste direttive:
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assenza di calcoli forfettari o tariffe standardizzate, come specificato dall’agenzia delle Entrate nella risposta 270 del 2025 in merito ai rimborsi chilometrici, i quali mantengono la natura di compensi assoggettabili a Iva, ritenuta d’acconto e tassazione (da indicare quindi nel rigo RE2, colonna 2);
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utilizzo vincolante di strumenti di pagamento elettronici o tracciati per saldare le spese sostenute nel territorio dello Stato inerenti a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi e Ncc);
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inclusione obbligatoria degli incassi all’interno del rigo RE2 qualora si prediliga l’uso del denaro contante per saldare le suddette spese, vanificando di fatto l’analiticità del riaddebito;
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totale indeducibilità delle spese oggetto di rimborso in capo al professionista, salvo l’ipotesi prevista dall’articolo 54-ter del Tuir in cui le medesime spese rimangano materialmente non rimborsate dal cliente;
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 Angelo Greco
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