Detassazione del 5% e bonus lavoro 2025: come si calcolano insieme?


Le somme detassate al 5% non entrano nel reddito complessivo e riducono la base per somma integrativa e detrazione. Eccezione per il bonus 100 euro: lì contano.

Con i rinnovi contrattuali del 2025 molti lavoratori dipendenti hanno ricevuto aumenti retributivi che beneficiano della tassazione agevolata al 5% introdotta dalla legge di bilancio 2026. Allo stesso tempo, la legge di bilancio 2025 ha previsto misure di riduzione del cuneo fiscale — la somma integrativa per i redditi fino a 20.000 euro e l’ulteriore detrazione per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro. La domanda pratica è: questi due strumenti come interagiscono? Le somme tassate al 5% entrano nel conteggio del reddito rilevante per il bonus lavoro, o restano fuori?

La detassazione del 5% e il bonus lavoro 2025 si calcolano insieme seguendo regole diverse a seconda di quale misura si considera. La risposta non è unica: per la somma integrativa e l’ulteriore detrazione, le somme detassate restano fuori dal reddito complessivo e dalla base di calcolo. Per il trattamento integrativo del decreto legge 3/2020 — il cosiddetto bonus 100 euro — la regola è opposta, e le somme detassate devono essere incluse. Capire questa distinzione è essenziale per evitare errori nel conguaglio fiscale di fine anno.

Le due misure in gioco: di cosa si tratta

Prima di entrare nel dettaglio dell’interazione, è utile capire cosa sono le due misure coinvolte.

La detassazione al 5% sugli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali è prevista dall’art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si applica sulle somme erogate in esecuzione dei contratti collettivi rinnovati, nella misura in cui rappresentano un incremento rispetto alla retribuzione dell’anno precedente. Queste somme non vengono tassate con le aliquote IRPEF ordinarie, ma con un’imposta sostitutiva fissa del 5%. Il risparmio fiscale per il lavoratore può essere significativo, soprattutto nelle fasce di reddito medio.

Le misure di riduzione del cuneo fiscale sono invece disciplinate dall’art. 1, commi 4-9, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Si articolano in due strumenti distinti. La somma integrativa (comma 4) spetta ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, ed è calcolata applicando una percentuale variabile — 7,1%, 5,3% o 4,8% a seconda della fascia di reddito — al reddito di lavoro dipendente. La ulteriore detrazione (comma 6) spetta invece ai lavoratori con reddito complessivo tra 20.000 e 40.000 euro, ed è pari a 1.000 euro con un meccanismo di riduzione progressiva tra 32.000 e 40.000 euro.

Il principio generale: le somme detassate non formano reddito complessivo

Il punto di partenza normativo è l’art. 3 del TUIR (d.P.R. 917/1986), che stabilisce il principio generale: le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Non è una scelta discrezionale dell’interprete: è la struttura del sistema tributario. Se una somma viene tassata separatamente con un’aliquota sostitutiva, esce dal perimetro del reddito complessivo e non interagisce con le detrazioni, le soglie e i meccanismi che su quel reddito si basano.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026, che ha fornito i chiarimenti operativi sulla detassazione al 5%, conferma espressamente questo principio: le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non rilevano ai fini del calcolo delle detrazioni fiscali.

Il comma 9 dell’art. 1 della legge 207/2024, nel definire il reddito complessivo rilevante per le misure di cuneo fiscale, rinvia alle regole generali del TUIR (art. 8). Questo rinvio porta direttamente alla medesima conclusione: le somme detassate al 5% restano fuori.

Effetti sulla somma integrativa e sull’ulteriore detrazione

Per la somma integrativa (comma 4) e per la ulteriore detrazione (comma 6), le conseguenze pratiche del principio generale sono due, e vanno in direzioni opposte.

La prima conseguenza è potenzialmente favorevole al lavoratore: le somme detassate non entrano nel reddito complessivo, quindi abbassano il reddito rilevante per la verifica delle soglie. Un lavoratore che con la tassazione ordinaria avrebbe un reddito complessivo di 21.000 euro — appena sopra la soglia di 20.000 per la somma integrativa — potrebbe scendere sotto quella soglia se una parte della retribuzione è detassata al 5%. In questo caso, la detassazione gli consentirebbe di accedere alla somma integrativa a cui altrimenti non avrebbe diritto.

La seconda conseguenza è invece sfavorevole: la base di calcolo della somma integrativa è il reddito di lavoro dipendente imponibile, cioè quello assoggettato a tassazione IRPEF ordinaria. Se una parte della retribuzione è detassata, quella parte non entra nella base di calcolo, e la somma integrativa risulterà inferiore rispetto a quella che si otterrebbe tassando tutto ordinariamente. La Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 conferma che la percentuale si applica al “reddito imponibile”, cioè al reddito assoggettato a tassazione ordinaria.

Lo stesso schema si applica all’ulteriore detrazione: le somme detassate non rilevano né per la soglia di ingresso di 20.000 euro né per il meccanismo di riduzione progressiva tra 32.000 e 40.000 euro.

L’eccezione per il bonus 100 euro: regola inversa

Per il trattamento integrativo previsto dal d.l. 5 febbraio 2020, n. 3 — comunemente chiamato bonus 100 euro — la regola è diversa, e la Circolare n. 2/E del 2026 lo chiarisce espressamente.

Per capire perché, occorre ricordare come funziona questo beneficio. Il trattamento integrativo spetta al lavoratore solo se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati supera la detrazione per lavoro dipendente spettante. È il cosiddetto test di capienza: se l’imposta lorda è maggiore della detrazione, il lavoratore ha diritto al bonus; se è minore, il lavoratore è “incapiente” e non lo riceve.

Se le somme detassate al 5% fossero escluse anche da questo calcolo, si creerebbe un paradosso penalizzante: il lavoratore che beneficia della detassazione avrebbe un’imposta lorda più bassa (perché una parte del reddito è fuori dall’IRPEF), e potrebbe risultare incapiente perdendo il diritto al bonus 100 euro per il solo fatto di aver goduto di un’agevolazione fiscale. La detassazione, invece di essere un vantaggio, si trasformerebbe in un ostacolo all’accesso a un altro beneficio.

Per evitare questa penalizzazione, la Circolare n. 2/E del 2026 impone che le somme assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% vengano incluse nel computo ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo. In questo caso specifico, e solo in questo caso, le somme detassate “rientrano” nel calcolo.

Il dilemma della convenienza: quando conviene rinunciare alla detassazione

L’interazione tra le due misure può produrre effetti non lineari, specialmente per i lavoratori con redditi vicini alle soglie critiche.

In linea generale, la detassazione al 5% produce un risparmio diretto: invece di pagare l’aliquota marginale IRPEF ordinaria sugli incrementi contrattuali, si paga il 5%. Per un lavoratore con aliquota marginale del 35%, il risparmio è rilevante.

Ma questo risparmio ha un costo indiretto: la base di calcolo della somma integrativa si riduce, e il beneficio di quella misura diminuisce. Per i lavoratori con redditi intorno a 20.000 euro, la riduzione della somma integrativa potrebbe in alcuni casi superare il risparmio IRPEF ottenuto con la detassazione.

Lo stesso ragionamento vale per i lavoratori con redditi intorno a 32.000-40.000 euro, dove il meccanismo di decalage dell’ulteriore detrazione è più sensibile alle variazioni del reddito complessivo.

La soluzione è una simulazione comparata caso per caso: si calcola il beneficio netto nello scenario con detassazione al 5% e lo si confronta con il beneficio netto nello scenario con tassazione ordinaria, tenendo conto dell’impatto sulla somma integrativa, sull’ulteriore detrazione, sul bonus 100 euro e sulle detrazioni per carichi di famiglia e oneri deducibili.

Se dalla simulazione emerge che la tassazione ordinaria è complessivamente più conveniente, il lavoratore può rinunciare per iscritto all’imposta sostitutiva, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 199/2025. La rinuncia deve essere comunicata al sostituto d’imposta, che applicherà la tassazione IRPEF ordinaria sull’intero reddito.

Riepilogo: tre misure, tre regole diverse

Il quadro si può sintetizzare in modo diretto.

Per la somma integrativa (comma 4, legge 207/2024): le somme detassate al 5% non rilevano né per la soglia di 20.000 euro né come base di calcolo della somma.

Per l’ulteriore detrazione (comma 6, legge 207/2024): le somme detassate al 5% non rilevano né per le soglie di 20.000 e 40.000 euro né per il meccanismo di decalage tra 32.000 e 40.000 euro.

Per il trattamento integrativo (d.l. 3/2020, bonus 100 euro): per espressa previsione della Circolare n. 2/E del 2026, le somme detassate al 5% devono essere incluse nel computo ai fini del test di capienza, per evitare che la detassazione produca una penalizzazione sull’accesso al bonus.

Il sostituto d’imposta — datore di lavoro o intermediario abilitato — è tenuto a gestire correttamente queste interazioni in sede di conguaglio fiscale, e per i lavoratori con redditi prossimi alle soglie critiche è raccomandabile effettuare la simulazione prima di applicare automaticamente la detassazione.




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 Angelo Greco

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