Processo Regeni, nuova istanza sull’assenza degli 007


L’udienza del 4 giugno ha avuto un peso superiore alla sua durata. In poco più di un’ora il processo è tornato sul presupposto che consente al dibattimento di andare avanti senza la presenza fisica degli imputati: la dichiarazione di assenza. La registrazione integrale dell’udienza disponibile su Radio Radicale conferma la scansione degli interventi e il rinvio al 23 giugno.

Nota di garanzia: le accuse richiamate sono oggetto del giudizio in corso. Ogni responsabilità penale deve essere accertata dalla Corte secondo le regole del processo.

Che cosa ha chiesto la difesa degli imputati egiziani

I difensori dei quattro imputati hanno chiesto alla Corte di revocare l’ordinanza dichiarativa di assenza. Tradotto in termini processuali, la richiesta punta a rimettere in discussione la base tecnica che permette al giudizio di proseguire pur in assenza degli accusati. Il passaggio trova conferma nelle cronache di ANSA e spiega perché l’udienza sia diventata un nodo di calendario prima ancora che una fase verso le conclusioni.

La difesa collega la posizione degli imputati al precedente trattamento di alcuni testimoni residenti all’estero. In udienze precedenti era emerso il tema della mancata comparizione per timore di ripercussioni personali o familiari. Ora quel criterio viene spostato sul terreno degli imputati: secondo la tesi difensiva, appartenere agli apparati egiziani potrebbe rendere rischiosa una comparizione davanti ai giudici italiani.

Il punto tecnico: il timore dei testimoni diventa argomento sugli imputati

Il cuore dell’istanza sta nella parola timore. Nel processo Regeni il tema è già entrato attraverso la posizione di testimoni egiziani o collegati all’Egitto, persone che hanno rappresentato rischi per la propria sicurezza in caso di deposizione. Giurisprudenza Penale ha pubblicato l’ordinanza del 12 dicembre 2024 della Corte d’Assise di Roma sul rapporto tra dichiarazioni rese all’estero, impossibilità di comparire e rischio di ritorsioni.

La differenza che pesa adesso è di metodo probatorio. Per i testimoni la Corte aveva potuto valutare comunicazioni, condotte processuali e dichiarazioni collegate alla paura. Per gli imputati l’istanza lavora su una possibilità ricavata dalla loro appartenenza agli apparati statali egiziani. Da qui nasce il punto critico: una paura ipotizzata può incidere sulla dichiarazione di assenza già pronunciata?

Perché il pubblico ministero ha chiesto inammissibilità o rigetto

La Procura ha scelto una linea netta. Sergio Colaiocco ha chiesto di dichiarare la richiesta inammissibile oppure di respingerla, richiamando l’assenza di elementi fattuali nuovi. La cronaca del Fatto Quotidiano dettaglia il passaggio centrale: la difesa ripropone un tema già affrontato nel processo e lo collega a un timore che, secondo l’accusa, resta privo di riscontro concreto sugli imputati.

La nostra lettura processuale è conseguente: la Procura vuole impedire che una deduzione generale sugli apparati egiziani diventi uno strumento capace di fermare la fase conclusiva. Nel linguaggio del dibattimento, il problema riguarda la soglia minima per riaprire un presupposto già deciso. Senza fatti nuovi, l’eccezione resta esposta alla valutazione di inammissibilità.

Il doppio precedente della Consulta che orienta il processo

Il processo Regeni si muove dentro due decisioni costituzionali ormai decisive. Con la sentenza 192 del 2023 la Corte costituzionale ha aperto la strada al giudizio in assenza in un quadro segnato dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza degli imputati, salvaguardando il diritto a un nuovo esame del merito se gli imputati dovessero comparire. La scheda ufficiale della Corte costituzionale fissa questo passaggio come snodo del procedimento.

La sentenza 12 del 2026 ha poi affrontato un profilo diverso: le garanzie della difesa tecnica quando gli avvocati d’ufficio devono nominare consulenti senza contatto con gli assistiti. Sistema Penale ha ricostruito il senso garantista di quella decisione. Il dato da trattenere è questo: il giudizio procede in assenza e allo stesso tempo deve conservare strumenti difensivi effettivi.

Cosa cambia per il calendario del processo

Il calendario ora guarda al 23 giugno 2026. Lì il pubblico ministero dovrebbe avviare la requisitoria, cioè la fase in cui l’accusa ricompone le prove e formula le proprie richieste alla Corte. Il rinvio a quella data è il punto pratico più rilevante dell’udienza del 4 giugno, perché concentra sul prossimo passaggio la decisione sull’eccezione e la prosecuzione verso le conclusioni.

La richiesta della difesa ha un effetto potenziale chiaro: se la Corte la respingerà, il procedimento potrà entrare nella fase conclusiva già prevista. Se la Corte dovesse invece ritenerla fondata, il calendario subirebbe una nuova deviazione. La valutazione resta nelle mani dei giudici e la presidenza della Corte, affidata a Paola Roja, ha mantenuto il processo dentro il tracciato dell’udienza successiva.

Chi sono gli imputati e quali contestazioni sono al centro del giudizio

Gli imputati sono Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. A tutti viene contestato il sequestro di persona pluriaggravato; nei confronti di Sharif risultano contestate anche lesioni personali e omicidio pluriaggravati. La ricostruzione dei nomi e delle imputazioni trova riscontro anche nelle schede di Sky TG24.

La posizione degli imputati resta processualmente particolare: sono difesi da legali d’ufficio, non partecipano alle udienze e il processo si è formato attorno alla difficoltà di notificare atti e accertare contatti effettivi in un contesto di cooperazione giudiziaria mancata. È proprio questa anomalia a rendere ogni eccezione sull’assenza più incisiva di una normale richiesta interlocutoria.

Il significato giuridico dell’eccezione del 4 giugno

L’eccezione del 4 giugno prova a trasformare un dato di contesto, il clima di timore per chi partecipa al processo da cittadino egiziano o con legami egiziani, in un argomento capace di incidere sullo status processuale degli imputati. Qui si misura la distanza tra rischio documentato e rischio presunto. Il primo entra nel processo attraverso atti verificabili; il secondo richiede alla Corte una valutazione più ampia sulla posizione personale di chi resta assente.

Questo spiega la durezza della replica del pubblico ministero. Accogliere la tesi difensiva significherebbe riaprire il perimetro dell’assenza sulla base di una paura dedotta dalla funzione ricoperta dagli imputati. Rigettarla lascerebbe intatta la linea già tracciata dalla Consulta e dalla Corte d’Assise: il processo può avanzare pur con garanzie difensive rafforzate.

Il raccordo con la nostra copertura sul caso Regeni

Questo aggiornamento entra in una copertura che Sbircia la Notizia Magazine segue da tempo. Il nostro speciale sul decennale della scomparsa di Giulio Regeni aveva fissato il quadro storico e giudiziario fino a gennaio 2026, con attenzione al rapporto tra memoria pubblica, processo romano e ostacoli di cooperazione.

La novità del 4 giugno aggiunge un livello diverso: il procedimento entra nella zona delle conclusioni e la difesa tenta di incidere sulla condizione stessa degli imputati assenti. Per il lettore questo è il passaggio da seguire con maggiore attenzione, perché il 23 giugno potrà segnare l’avvio della requisitoria oppure un nuovo rallentamento legato alla decisione sull’istanza.


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 Junior Cristarella

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