Dal 2017 si sono succedute tre riforme della prescrizione penale — Orlando, Spazzacorrotti e Cartabia — che ne hanno modificato termini e rapporti con la durata del processo. Un nuovo disegno di legge all’esame del Senato vuole tornare al modello tradizionale, abolendo l’improcedibilità.
La prescrizione penale è uno dei temi più controversi del diritto italiano degli ultimi anni. In meno di un decennio il Parlamento l’ha riformata tre volte, capovolgendo ogni volta l’impianto precedente. Prima si sospendeva dopo le condanne. Poi si bloccava definitivamente dopo il primo grado. Poi è arrivata l’improcedibilità per durata eccessiva del processo. Ora si discute di tornare indietro — con qualche modifica.
La risposta alla domanda su come cambi la prescrizione dei processi penali in Italia richiede di ripercorrere questa catena di riforme dal 2005 ad oggi, capire dove siamo arrivati e dove potremmo andare con il disegno di legge attualmente all’esame del Senato.
Cos’è la prescrizione e perché esiste
La prescrizione è il meccanismo con cui il decorso del tempo estingue il reato: passato un certo numero di anni dal fatto, lo Stato perde il diritto di punire. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2014, ha spiegato che questa causa di estinzione risponde a due esigenze: evitare la persecuzione di fatti ormai remoti nel tempo, e tutelare il diritto all’oblio del cittadino.
Non è un favore ai colpevoli: è un limite alla potestà punitiva dello Stato, fondato sull’idea che un processo che dura troppo a lungo non serve più né alla giustizia né alla società.
Il punto di partenza: la legge ex Cirielli del 2005
Prima del 2005, i termini di prescrizione si calcolavano tenendo conto della gravità della pena, incluse aggravanti e attenuanti. La L. n. 251/2005 — cosiddetta ex Cirielli — ha semplificato il sistema: il termine di prescrizione è diventato pari al massimo della pena edittale prevista per il reato, con un minimo di sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni.
Le circostanze aggravanti e attenuanti sono state escluse dal calcolo, salvo le aggravanti a effetto speciale. In caso di atti interruttivi — come l’esercizio dell’azione penale o il rinvio a giudizio — il termine poteva aumentare fino a un quarto (così, ad esempio, arrivando da 6 anni a 7 anni e mezzo per un delitto, o da 4 anni a 5 anni per una contravvenzione).
La riforma Orlando del 2017: sospensione dopo le condanne
La L. n. 103/2017 — riforma Orlando — ha introdotto una novità: dopo una sentenza di condanna in primo grado, la prescrizione si sospende per un massimo di 18 mesi. Dopo una condanna in appello, la sospensione dura altri 18 mesi.
Se però il grado successivo si conclude con un proscioglimento o l’annullamento della condanna, il periodo di sospensione viene computato nel calcolo della prescrizione, che riprende a decorrere.
La stessa riforma ha esteso gli atti interruttivi e aumentato fino alla metà i termini di prescrizione per alcuni reati specifici — tra cui quelli contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio, peculato, corruzione e concussione).
La legge Spazzacorrotti del 2019: la rottura più netta
La L. n. 3/2019 ha rappresentato la rottura più radicale con il modello tradizionale. Dopo la sentenza di primo grado — anche di assoluzione — la prescrizione si blocca definitivamente: non riprende mai a decorrere, indipendentemente dall’esito dei gradi successivi.
Così il processo può durare quanto occorre, senza che l’imputato (condannato, o assolto, soltanto in primo grado) possa beneficiare della prescrizione.
Questa scelta ha suscitato forti critiche: un imputato prosciolto in primo grado ma condannato in appello dopo dieci anni non può più invocare la prescrizione, pur non avendo ricevuto una condanna definitiva.
La riforma Cartabia del 2021: improcedibilità al posto del blocco
La L. n. 134/2021 ha cercato un compromesso. Ha mantenuto il principio che la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado, ma ha introdotto un nuovo istituto: l’improcedibilità per superamento dei termini di durata delle impugnazioni.
Con questo regime, in appello il processo deve concludersi entro due anni; in Cassazione entro un anno. Superati questi termini, il processo si chiude per improcedibilità: significa che il reato non si estingue per prescrizione, ma il processo non può proseguire.
Questo sistema ha creato numerosi problemi applicativi. L’improcedibilità può colpire processi celebrati rapidamente in primo grado, che diventano improcedibili per il superamento di pochi mesi del termine in appello, anche per reati la cui prescrizione maturerebbe molto più avanti. Si sono aperti anche dubbi interpretativi su confisca e risarcimento alle parti civili.
Il nodo intertemporale risolto dalla Corte Costituzionale
Un problema specifico ha riguardato i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 — il periodo della legge Orlando, prima dello Spazzacorrotti. La riforma Cartabia ha abrogato le modifiche dello Spazzacorrotti ma ha mantenuto lo stop della prescrizione dopo il primo grado, creando incertezza su quale disciplina applicare a quei fatti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 38/2026, ha sciolto il nodo: ai reati commessi in quell’arco temporale si applica la disciplina della legge Orlando, in quanto più favorevole rispetto ai regimi successivi fondati sul definitivo arresto della prescrizione.
Il principio del favor rei — la legge più favorevole si applica nei casi di successione di norme penali nel tempo — ha prevalso.
Il disegno di legge in discussione al Senato: si torna alla sospensione
Il testo approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato (Ddl Costa) vuole riportare tutto entro un unico modello di diritto sostanziale: il decorso del tempo e la durata del processo devono essere governati dalla prescrizione, non dall’improcedibilità.
Il disegno di legge abroga l’improcedibilità e la sostituisce con un sistema di sospensione della prescrizione dopo le sentenze di condanna che funziona in questo modo:
la prescrizione si sospende per il tempo effettivo del giudizio di appello, fino a un massimo di due anni; dopo la conferma della condanna in appello, si sospende per altri dodici mesi in Cassazione.
Se il giudizio non si definisce entro questi termini, oppure se interviene un proscioglimento o l’annullamento della condanna, la prescrizione riprende a decorrere e il periodo di sospensione già trascorso viene computato nel calcolo complessivo.
Per i reati più gravi — mafia, terrorismo, violenza sessuale e altri — continuano a operare i termini raddoppiati e gli aumenti più severi già previsti.
Il problema della disciplina transitoria
Il disegno di legge non contiene una disciplina transitoria — un aspetto che preoccupa gli esperti e che è emerso nelle audizioni parlamentari. La difficoltà sta nel fatto che il nuovo testo, rispetto alla legge Orlando, allunga i termini di sospensione in appello ma li riduce in Cassazione: non è quindi possibile stabilire in astratto quale disciplina sia più favorevole per il singolo imputato.
Le nuove regole si applicano ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 e, per i delitti meno gravi, il termine minimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi è pari a sette anni e sei mesi. I primi effetti sistematici del nuovo assetto emergeranno a partire dal secondo semestre 2027.
Per evitare un nuovo contenzioso intertemporale davanti alla Corte Costituzionale, sarebbe opportuno introdurre una norma che individui esplicitamente il 1° gennaio 2020 come spartiacque temporale di applicazione del nuovo regime, confermando in ogni caso l’applicazione della legge più favorevole nei singoli casi, secondo il principio dell’art. 2 del Codice penale.
Per approfondire, leggi anche “Caos giustizia: la nuova legge sulla prescrizione cambia tutto“.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link




