Le aule si svuotano, gli zaini restano appesi, e un gruppo di studenti si incammina verso la chiesa parrocchiale. Non è una gita, non è un’uscita didattica come le altre. Siamo nel dicembre scorso e una scuola di Roma ha deciso che il tradizionale concerto di Natale si terrà dentro un edificio di culto, durante l’orario curriculare. Una scelta che ha sollevato un polverone giudiziario, destinato a fare chiarezza su un confine spesso sfumato: quello tra educazione civica e pratica religiosa.
Il caso è approdato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha emesso una sentenza destinata a diventare un riferimento per scuole e famiglie.
L’udienza pubblica del 22 aprile scorso ha visto contrapposti da un lato l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e il genitore di un alunno, dall’altro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Comprensivo. Al centro della disputa, un concerto di Natale che coinvolgeva circa 196 alunni, docenti e personale, programmato per il 18 dicembre 2025 presso la Parrocchia vicina al plesso scolastico.
La decisione del Tar ha tracciato una linea netta: l’evento in sé non è illegittimo, ma la sua natura deve essere inequivocabilmente chiara. Una lezione di equilibrio tra principi costituzionali e vita quotidiana della scuola.
Il caso
Tutto ha inizio con una richiesta di autorizzazione inviata alle famiglie per la partecipazione al concerto. L’UAAR e il genitore di un alunno hanno immediatamente sollevato obiezioni, contestando la scelta di svolgere l’attività in un luogo di culto durante le ore di lezione. A loro avviso, quella che veniva presentata come un’uscita didattica nell’ambito dell’Educazione Civica nascondeva in realtà una pratica religiosa camuffata.
Le proteste sono state seguite da una diffida e da una richiesta di accesso agli atti amministrativi. La scuola, inizialmente, ha risposto picche. La dirigente scolastica ha confermato la decisione con una nota del 14 dicembre 2025 e ha negato l’accesso alla documentazione richiesta. Da qui il ricorso al Tar, che ha preso di mira non solo la scelta della sede e la nota della dirigente, ma anche le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto che avevano approvato l’iniziativa.
I ricorrenti hanno sollevato sei motivi di doglianza. La violazione del principio costituzionale di laicità dello Stato e della scuola, la discriminazione degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, la carenza di motivazione, il diniego ingiustificato all’accesso agli atti, e la mancata pubblicazione delle delibere come previsto dalla normativa sulla trasparenza.
Il nodo centrale della controversia riguardava l’effettiva natura dell’attività. La scuola la definiva curriculare, collegata agli obiettivi dell’Educazione Civica e in particolare al progetto “Agenda 2030 – Pace, giustizia e istituzioni solide”. La dirigente aveva scritto nella nota del 14 dicembre che “il concerto si inserisce negli obiettivi del curricolo verticale d’Istituto di Educazione Civica”. Secondo l’istituto, non c’era alcun collegamento con l’insegnamento della Religione Cattolica, e la partecipazione era facoltativa tramite autorizzazione per l’uscita dal plesso.
Ma i ricorrenti non ci credevano. Sostenevano che l’autorizzazione richiesta ai genitori dissimulasse la consapevolezza di una pratica religiosa, e che gli alunni non avvalentisi dell’ora di religione sarebbero stati costretti a subire un contesto confessionale o a essere esclusi dalla comunità scolastica. In alternativa, la loro assenza li avrebbe privati di ore di didattica curriculare soggette a valutazione. “L’uso di un edificio di culto per le suddette attività condizionerebbe la libertà di coscienza degli alunni non credenti”, hanno scritto i legali nel ricorso.
Le motivazioni del giudice
La sentenza del Tar Lazio, n.10.632/2026, depositata lo scorso 10 giugno, ha affrontato il caso con un approccio articolato. Il giudice ha respinto la domanda di annullamento degli atti impugnati, ma ha accolto la richiesta di accertamento della natura facoltativa dell’attività. Una soluzione che tiene insieme due esigenze: la legittimità dell’iniziativa scolastica e la tutela delle coscienze degli studenti.
Il ragionamento del Collegio si fonda sul principio di laicità così come interpretato dalla Corte costituzionale. Citando le sentenze n. 63 del 2016 e n. 52 del 2016, il Tar ha ricordato che la laicità non significa indifferenza dello Stato verso il fenomeno religioso, ma “tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti”. In altre parole, lo Stato può regolare i rapporti con le confessioni religiose in modo differenziato, ma non può operare discriminazioni.
Applicato al caso concreto, questo principio ha portato il giudice a ritenere il concerto in chiesa sostanzialmente legittimo. Il Collegio ha osservato che l’evento, pur connotato da “inconfondibili caratteri di devozionalità” come canti natalizi, movimenti rituali e gestualità tipica della religiosità cattolica, doveva considerarsi consentito sulla base del principio di “non indifferenza” dello Stato. I ricorrenti, secondo il giudice, non hanno dimostrato che nell’ambito del progetto complessivo sia stato violato il principio del pluralismo.
Sul fronte della discriminazione, il Tar ha rilevato che due alunni si sono effettivamente avvalsi delle attività alternative proposte. Il genitore ricorrente, pur contestando la scelta, ha infine deciso di far partecipare il figlio. Il giudice ha quindi escluso un effetto “ghettizzante” dell’organizzazione. La possibilità di non partecipare, se da un lato ha assicurato la parità di trattamento, dall’altro ha rappresentato un elemento chiave per la qualificazione dell’attività.
E qui arriva il punto fondamentale della sentenza. Il Tar ha rilevato una “certa confusione e contraddittorietà negli atti e nelle difese dell’Istituto quanto alla esatta natura, curriculare o meno, dell’attività in discorso”. Da un lato, la scuola la definiva curriculare; dall’altro, prevedeva la facoltatività della partecipazione. Un paradosso che il giudice ha sciolto con un ragionamento netto: “Se si fosse trattato di attività obbligatoria, essa non avrebbe potuto svolgersi al di fuori dell’Istituto, perché non è possibile discriminare gli alunni che, per qualsiasi ragione, non hanno la possibilità di parteciparvi”. E l’attività alternativa prevista dalla scuola non aveva dimostrato di essere effettivamente equivalente a livello formativo.
La sentenza richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul crocifisso nelle aule (caso Lautsi del 2011) e una decisione del Consiglio di Stato del 2017 sulle benedizioni di edifici scolastici. In quel caso, i giudici avevano affermato che “la partecipazione ad una qualsiasi manifestazione o rito religiosi non può che essere facoltativa e libera”. Ma nella vicenda attuale, il Tar ha sottolineato una differenza sostanziale: l’evento si svolgeva in orario scolastico, rendendo la partecipazione non “pienamente libera e genuinamente facoltativa”. E il richiamo alla religione non poteva essere considerato “passivo” come nel caso del crocifisso, vista la “copiosa documentazione” sulla natura devozionale dell’evento.
L’ordinanza cautelare, che aveva respinto la richiesta di sospensione dell’attività, aveva già anticipato alcune valutazioni. Il giudice aveva allora rilevato l’assenza di “periculum in mora” (pericolo nel ritardo), considerando che c’erano attività alternative e che la manifestazione si sarebbe comunque conclusa. Ma la questione di fondo, quella sulla natura dell’attività, è rimasta aperta fino alla sentenza definitiva.
Per il futuro, pertanto, le scuole dovranno essere molto chiare nel qualificare eventi come questo: se organizzati in luoghi di culto e con caratteri devozionali, non possono essere considerati attività curriculare obbligatoria. La partecipazione deve essere presentata come libera e facoltativa, senza conseguenze sul piano della valutazione scolastica. L’eventuale attività alternativa proposta agli alunni che scelgono di non partecipare deve essere effettivamente equivalente dal punto di vista formativo.
La sentenza, dunque, ricorda che il confine tra educazione e devozione va tracciato con cura, specialmente quando si entra in un luogo di culto durante le ore di lezione. E che la facoltatività non può essere un’etichetta formale, ma deve tradursi in una reale possibilità di scelta per ogni alunno e la sua famiglia.
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Andrea Carlino
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