Presidente: Caruso – Estensore: Bolognesi
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 72/2021 con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un parcheggio abusivo realizzato da alcuni confinanti sui terreni di cui al foglio 34 mappali n.ri 289, 373, 891 e 734, subalterni da 1 a 45, nella parte in cui tale provvedimento possa produrre effetti negativi nei confronti del ricorrente quale proprietario del mapp. 734, sub 45.
2. Alcuni anni addietro un proprietario di un’area limitrofa a quella del ricorrente ha abusivamente sbancato una porzione di collina al fine di costruire un parcheggio, occupando anche la porzione di proprietà del ricorrente sopra indicata.
3. Il Comune con ordinanza n. 157/2002 ha ordinato la demolizione delle opere abusive, ma tale ingiunzione non è mai stata eseguita.
4. Il ricorrente, perdurando tale situazione di inottemperanza, nel 2021 ha proposto ricorso ex art. 31 c.p.a. e questo Tribunale, con sentenza n. 714/2021, ha condannato il Comune a dare esecuzione entro 60 giorni all’ordinanza n. 157/2002, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inerzia.
5. Il Comune, pertanto, in esecuzione della sentenza n. 714/2021, ha emanato l’ordinanza n. 72/2021 con cui ha ordinato di demolire le opere abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi “ai soggetti fisici e giuridici proprietari dei seguenti terreni ubicati a Rapallo in Via Pietrafredda: porzione del lotto censito al N.C.T. al Fg. 34 m. 289, porzione del lotto censito al N.C.T. al Fg. 34 m. 373, porzione del lotto censito al N.C.T. al Fg. 34 m. 891, lotti censiti al N.C.E.U. al Fg. 34 m. 734 subalterni da 1 a 45…”.
6. Il ricorrente, con il ricorso di cui in epigrafe, ha impugnato la citata ordinanza demolitoria n. 72/2021 nella parte in cui possa produrre effetti negativi nei suoi confronti deducendo tre motivi:
i) la nullità dell’ordinanza n. 72/2021 per violazione del giudicato formatosi sulle sentenze di questo T.A.R. n. 90 e 714/2021 in merito all’obbligo del Comune di attivarsi per dare esecuzione all’ordine ripristinatorio ingiunto con l’ordinanza n. 157/2002, attività che non avrebbe dovuto penalizzare il ricorrente che, invece, pare essere destinatario dell’ordine di ripristino pur non avendo realizzato l’abuso;
ii) l’ordinanza n. 72/2021 non avrebbe tenuto conto di quanto rappresentato in via procedimentale dal ricorrente in merito alla sua estraneità all’abuso, con conseguente illegittimità dell’ordine di ripristino emesso anche nei suoi confronti;
iii) la violazione delle modalità di notifica dell’ordinanza di demolizione che, anziché notificata personalmente, è stata pubblicata con modalità illegittimamente mutuate dall’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 in materia di espropriazioni.
7. Parallelamente altri destinatari della medesima ordinanza demolitoria n. 72/2021 ne hanno contestato la legittimità chiedendone l’annullamento e questo T.A.R., con sentenza n. 330/2022 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3078/2024, ha annullato tale provvedimento.
8. Nel presente giudizio si è costituito il Condominio Costa del Gelsomino evocato dal ricorrente, chiedendo di essere estromesso dal giudizio e, comunque, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del già avvenuto annullamento dell’atto impugnato da parte della citata sentenza di questo T.A.R. n. 330/2022.
9. All’udienza di smaltimento del 21 maggio 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso con il favore delle spese di lite e la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Si deve preliminarmente vagliare l’eccezione di improcedibilità formulata dal Condominio evocato in giudizio.
L’eccezione è infondata atteso che l’atto impugnato ha carattere plurimo con effetti scindibili (quantomeno con riguardo alle conseguenze della mancata ottemperanza all’ingiunzione demolitoria), talché l’annullamento disposto all’esito della sua impugnazione in diverso giudizio produce gli effetti caducatori limitatamente alla parte che riguarda i ricorrenti di tale giudizio, ma non si estende ad altri destinatari estranei a tale causa.
11. Nel merito il ricorso è fondato con riguardo al terzo motivo con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’ordinanza n. 72/2021 per violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 perché la notifica non è avvenuta personalmente ai proprietari dei mappali interessati dalle opere abusive, ma solo in forma generica e cumulativa ai soggetti fisici e giuridici proprietari dei seguenti terreni ubicati mediante indicazione delle sole particelle catastali interessate dall’abuso.
La censura è fondata.
La questione è già stata affrontata sia da questo T.A.R. con la sentenza 330/2022, che dalla pronuncia del Consiglio n. 3078/2024 che l’ha confermata, precisando che “la notifica individuale non è surrogabile né con le forme di comunicazione collettiva previste dall’art. 8 l. 241/1990 né con l’applicazione analogica dell’art. 11, comma 2, d.P.R. 327/2001 in materia di espropriazione, entrambe richiamate dal comune appellante, per la diversità di funzione sottesa alla notifica del provvedimento in esame e per difetto dell’eadem ratio tra disciplina espropriativa e disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi”.
La citata pronuncia ha ritenuto altresì che “va comunque esclusa la legittimità di un’ordinanza che non sia notificata nemmeno ad uno di essi e che indichi i destinatari in maniera generica e indeterminata con riguardo alle sole particelle catastali. In siffatta ipotesi difetta, infatti, un elemento essenziale del provvedimento costituito dall’indicazione del soggetto passivo nella cui sfera giuridica esso è destinato a produrre gli effetti che possono giungere fino alla perdita della proprietà”, né “Le lamentate difficoltà pratiche discendenti dall’elevato numero di proprietari e multiproprietari da identificare non possono giustificare la sostanziale disapplicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e l’adozione di un provvedimento che lasci del tutto indeterminato un elemento essenziale dell’atto, ossia i destinatari dell’ingiunzione, ribaltando inammissibilmente su di essi l’onere di (auto)identificazione con la previsione di una sorta di clausola in bianco priva di fondamento logico, prima ancora che giuridico”.
In tale quadro la sentenza in questione ha statuito che “La notifica dell’ordinanza non assolve ad una mera funzione pubblicitaria e conoscitiva, bensì alla più pregnante finalità di porre il destinatario in condizione di attivarsi per evitare, mediante la rimozione volontaria dell’abuso, l’acquisizione ex lege al patrimonio comunale. […] È questa la ragione per cui il legislatore ha indicato quale legittimato passivo dell’ordine di demolizione, oltre al responsabile dell’abuso, il proprietario non responsabile che, in virtù della disponibilità giuridica e materiale della res, è in grado di rimuovere l’illecito” (cfr. C.d.S. n. 3078/2024, cit.).
Ne consegue che la notifica del provvedimento impugnato effettuata in via generica e cumulativa in applicazione analogica dell’art. 327/2001 ai soggetti proprietari dei terreni ubicati nelle particelle catastali interessate dall’abuso, non consente l’individuazione dei soggetti passivi dell’obbligo di rispristino dello stato dei luoghi, con conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata anche per quanto riguarda la parte dell’atto che riguarda l’area di proprietà del ricorrente.
12. L’accoglimento del terzo motivo determina l’annullamento dell’atto impugnato e, quindi, il conseguimento del bene della vita perseguito dal ricorrente di evitare di subire conseguenze negative in caso di mancata ottemperanza all’obbligo demolitorio.
Ne consegue che le ulteriori censure dedotte con i primi due motivi possono essere assorbite risultando improcedibili per difetto di interesse.
13. Infine dev’essere accolta l’istanza formulata dal convenuto Condominio Costa del Gelsomino finalizzata alla sua estromissione dal giudizio atteso che esso, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 3080/2024 resa in altro contenzioso riguardante sempre l’annullamento della citata ordinanza n. 72/2021, ha stabilito che “Il Condominio non è, in quanto tale, destinatario dell’ordinanza impugnata [la n. 72/2021] non avendo la proprietà delle particelle interessate dall’abuso”.
14. Resta comunque impregiudicato il dovere del Comune di dare esecuzione alla sentenza n. 714/2021 di questo Tribunale.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune intimato (sebbene non costituito), mentre nulla è dovuto dal ricorrente al Condominio Costa del Gelsomino, stante l’impossibilità per il ricorrente, al momento della notifica del ricorso, di apprezzare l’estraneità o meno di tale Condominio rispetto alle opere abusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Condominio Costa del Gelsomino, lo accoglie e pertanto annulla l’atto impugnato ai sensi di cui in motivazione.
Con riguardo alle spese del giudizio condanna l’intimato Comune di Rapallo al loro pagamento nei confronti del ricorrente nella somma che si liquida in euro 2.000, oltre alle maggiorazioni di legge, mentre nulla è dovuto dal ricorrente al Condominio Costa del Gelsomino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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