Scopri come funziona il nuovo ravvedimento operoso in vigore dal 1° settembre 2024: sanzioni ridotte fino a 1/7, più tempo per mettersi in regola e possibilità di applicare il cumulo giuridico.
Molti lettori ci chiedono come sanare gli errori e le violazioni fiscali quando si accorgono di averli commessi e vorrebbero rimediare spontaneamente, senza dover attendere l’arrivo di un controllo, di un accertamento o di una cartella esattoriale che rende tutto più pesante. Adesso c’è una importante possibilità in più: il ravvedimento operoso tardivo, che permette di pagare sanzioni ridotte in molte situazioni, ampliate rispetto a prima.
La riforma del sistema sanzionatorio tributario (attuazione della delega fiscale, D. Lgs. 87/2024) ha rivoluzionato il ravvedimento operoso dell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, introducendo nuove riduzioni, nuove finestre temporali di regolarizzazione e – soprattutto – la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche da parte del contribuente, non più solo dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’ambito di questa riforma fiscale, la misura più attesa dai contribuenti e dai loro consulenti è proprio il ravvedimento “tardivo” oltre un anno, con sanzioni ridotte fino a 1/7 del minimo.
In questa guida pratica ti spieghiamo quando si può usare questo strumento, come funziona, quanto si risparmia e quando non è più possibile ravvedersi. Perché tardi non significa troppo tardi.
Quando si applica il nuovo ravvedimento
Le nuove e più favorevoli regole che ti illustreremo valgono solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi (art. 5 d.lgs. 87/2024). Per quelle precedenti, continua a valere il sistema “vecchio”.
Quali violazioni sono ravvedibili
Sono ravvedibili, purché non sia stato notificato un atto impositivo (ad esempio, un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate) o di riscossione (comma 1-ter art. 13 D. Lgs. 472/1997), le seguenti violazioni:
- omessi o insufficienti versamenti;
- errori nella dichiarazione (IVA, Redditi, IRAP);
- omessa/tardiva fatturazione, violazioni formali e sostanziali;
- violazioni accertate tramite PVC – processo verbale di constatazione (con limiti specifici).
La novità principale: il ravvedimento tardivo
Il nuovo art. 13, comma 1, lett. b-bis del D.Lgs. 472/1997 prevede che si può sanare la violazione versando una sanzione ridotta a 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene:
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è avvenuta la violazione, oppure
- oltre un anno dalla violazione (se non c’è una dichiarazione periodica da fare).
È l’evoluzione del vecchio ravvedimento “lunghissimo”, ma con una riduzione più favorevole rispetto al passato.
Per un’omissione IVA relativa all’anno 2024 (commessa a ottobre 2024), la cui regolarizzazione avviene a novembre 2025 (oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025), il ravvedimento tardivo consente di versare la sanzione ridotta a 1/7. Pertanto, se il minimo edittale è il 90% (art. 13 d.lgs. 471/1997), la sanzione diventa: 90% / 7 = 12,85%.
Le nuove ipotesi dopo lo schema di atto (contraddittorio preventivo)
La riforma ha introdotto due nuove casistiche di ravvedimento anche dopo che il Fisco ha già formalizzato una pretesa provvisoria: entrambe sono possibili quando l’Agenzia delle Entrate ha emanato lo schema d’atto, e si differenziano a seconda che esso sia stato preceduto o meno dal processo verbale di constatazione (PVC).
Ricordiamo che lo schema di atto è quello dell’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (contraddittorio ex ante, cioè anticipato rispetto all’emissione dell’avviso di accertamento vero e proprio)
Ravvedimento dopo lo schema d’atto non preceduto da PVC (1/6)
Ai sensi della lettera b-ter della norma del D. Lgs. 472/1997 modificata dalla legge di riforma fiscale, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.
Questo vale solo se non si richiede l’accertamento con adesione (in tal caso si segue il relativo schema sanzionatorio).
Ravvedimento dopo schema d’atto preceduto da PVC (1/4)
Si applica la lettera b-quinquies della norma riformulata, e per l’effetto la sanzione applicata è ridotta a 1/4 del minimo.
Si tratta delle ipotesi in cui la violazione era già stata constatata nel PVC e il contribuente non ha fatto adesione integrale.
È possibile ravvedersi anche parzialmente, cioè per alcune violazioni e non per altre.
Le riduzioni attualmente previste (nuovo sistema)
Ecco una tabella riepilogativa di tutte le possibilità offerte dal ravvedimento operoso “tradizionale” e di quelle consentite dal nuovo ravvedimento tardivo.
| Momento della regolarizzazione | Riduzione sanzione | Norma |
|---|---|---|
| Entro 30 giorni | 1/10 | art. 13, c.1, lett. a |
| Entro 90 giorni | 1/9 | lett. a-bis |
| Entro il termine dichiarazione | 1/8 | lett. b |
| Oltre il termine dichiarazione / oltre 1 anno | 1/7 | lett. b-bis |
| Dopo schema atto non da PVC | 1/6 | lett. b-ter |
| Dopo PVC ma prima schema atto | 1/5 | lett. b-quater |
| Dopo schema atto con PVC | 1/4 | lett. b-quinquies |
| Omessa dichiarazione entro 90 giorni | 1/10 | lett. c |
Possibilità di applicare il cumulo giuridico nel ravvedimento
La possibilità di ricorrere al cumulo giuridico, per beneficiare di un’ulteriore riduzione delle sanzioni complessive, è una delle novità più rilevanti apportate dalla riforma fiscale (nuovo comma 2-bis dell’art. 13) .
Prima della riforma, il contribuente non poteva applicare il cumulo giuridico e perciò doveva ravvedere ogni violazione singolarmente.
Ora, invece, si può ravvedere con:
- un’unica sanzione “cumulata”;
- calcolata secondo l’art. 12 del d.lgs. 472/1997 riformato (come abbiamo visto, più favorevoli);
- con aumento da 1/4 al doppio o da 1/2 al triplo nei casi di progressione pluriennale.
La percentuale di abbattimento della sanzione (1/7, 1/6, 1/10…) per effetto del ravvedimento si applica alla violazione più grave.
Vi sono, però, dei limiti a questo istituto. Ai sensi dell’art. 12 riformato, il cumulo non si applica:
- agli omessi versamenti;
- alle indebite compensazioni.
Facciamo un esempio semplice per chiarire il meccanismo.
Il contribuente ha diverse fatture omesse nel 2024 ed ha commesso anche alcuni errori dichiarativi con effetto sull’IVA (maggior imposta dovuta rispetto a quella autoliquidata). Se queste violazioni rientrano nel concorso o nella progressione, allora si può applicare il cumulo giuridico e così calcolare, ai fini del ravvedimento, la sanzione unica (violazione più grave + aumento), applicando su quel totale la riduzione consentita (ad esempio, quella a 1/7 se si ravvede oltre 1 anno).
Quando il ravvedimento non è più possibile
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-ter (confermato dalla riforma) sono cause ostative al ravvedimento operoso i seguenti eventi:
- notifica di un avviso di accertamento o liquidazione;
- notifica di un atto di recupero;
- notifica di sanzioni;
- atti esecutivi (cartelle, intimazioni)
Inoltre (nuovo comma 2-ter) non è più ravvedibile l’omessa dichiarazione oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (entro tale soglia, si configura un mero ritardo).
Esempi pratici
Omesso versamento IVA regolarizzato dopo 13 mesi
Per una violazione avvenuta ad ottobre 2024, con regolarizzazione a dicembre 2025, si applica il ravvedimento tardivo con sanzione pari a 1/7 del minimo. Perciò, se la sanzione minima per omesso versamento IVA è del 30%, si paga il 4,28% (risultato di 30% / 7).
Errori dichiarativi scoperti da “schema atto”
L’Agenzia delle Entrate invia lo schema atto (contraddittorio preventivo) a novembre 2025. Non c’è nessun PVC precedente. Il contribuente vuole regolarizzare senza adesione: può fare il ravvedimento pagando 1/6 della sanzione minima.
Violazioni multiple con cumulo giuridico
Vi sono più violazioni IVA 2024-2025 che incidono sulla base imponibile. La prima e più grave violazione è una mancata fatturazione; la seconda un errore dichiarativo. Se la regolarizzazione avviene nel 2026, con il cumulo si calcola un’unica sanzione (art. 12) e la riduzione sarà, ad esempio, a 1/6 o a 1/7 secondo il momento in cui viene compiuto il ravvedimento.
Schema pratico: quando usare il nuovo ravvedimento tardivo
Puoi ricorrere al nuovo ravvedimento operoso tardivo, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi:
✔ Se è passato oltre un anno dalla violazione;
✔ Se è scaduto il termine della dichiarazione successiva;
✔ Se NON hai ancora ricevuto un atto impositivo;
✔ Se vuoi ridurre al massimo le sanzioni (fino a 1/7);
✔ Se hai più violazioni dello stesso tipo (usa il cumulo);
✔ Se hai ricevuto lo schema di atto (1/6 o 1/4);
Non puoi, invece, esercitare il ravvedimento operoso se hai già ricevuto un avviso o una cartella oppure se la dichiarazione è omessa da più di 90 giorni.
Conclusione
Il nuovo ravvedimento operoso tardivo rende molto più conveniente regolarizzare spontaneamente errori e omissioni, anche quando sono trascorsi diversi mesi o più di un anno.
La possibilità di:
- sanzioni ridotte fino a un settimo
- ravvedimento dopo lo schema di atto
- applicare il cumulo giuridico
rende oggi l’istituto uno strumento essenziale per ridurre drasticamente il costo delle violazioni tributarie.
FAQ – Domande frequenti
Che cosa prevede il nuovo ravvedimento operoso tardivo?
Il nuovo ravvedimento consente di regolarizzare errori e omissioni anche oltre un anno dalla violazione con sanzioni ridotte a 1/7 del minimo, purché non sia stato notificato un atto impositivo o di riscossione.
Da quando si applicano le nuove regole?
Le nuove misure introdotte dal d.lgs. 87/2024 valgono solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per quelle precedenti rimane valido il regime originario.
Si può usare il ravvedimento anche dopo aver ricevuto lo schema di atto?
Sì. La riforma consente ora il ravvedimento:
- a 1/6 dopo lo schema d’atto non preceduto da PVC
- a 1/4 dopo lo schema d’atto preceduto da PVC
In entrambi i casi, a condizione che il contribuente non attivi l’accertamento con adesione.
È possibile applicare il cumulo giuridico nel ravvedimento?
Sì. Dal 2024 il contribuente può applicare il cumulo giuridico delle sanzioni, ottenendo un’unica sanzione calcolata sulla violazione più grave, su cui applicare poi la riduzione del ravvedimento (1/7, 1/6, 1/5 ecc.).
Il cumulo giuridico vale per tutti i tipi di violazione?
No. Non si applica agli omessi versamenti e alle indebite compensazioni, che restano esclusi dal cumulo giuridico (ex art. 12 riformato).
Posso ravvedere una dichiarazione omessa dopo 90 giorni?
No. Oltre 90 giorni, l’omessa dichiarazione non è più ravvedibile: la sanzione sarà applicata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Posso fare il ravvedimento se ho già ricevuto un avviso di accertamento?
No. La notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni o di atti esattoriali (cartella, intimazione) blocca ogni possibilità di ravvedimento.
Quando conviene usare il ravvedimento tardivo a 1/7?
È utile quando:
- è passato oltre un anno dalla violazione,
- non è ancora arrivato un atto del Fisco,
- la sanzione minima è elevata,
- ci sono più violazioni della stessa indole (per applicare il cumulo giuridico).
Qual è la sanzione effettiva con il ravvedimento a 1/7?
Dipende dalla sanzione minima prevista per la violazione, ma mediamente:
- Omesso versamento (30%) → 4,28%
- Infedele dichiarazione (90%) → 12,85%
Il ravvedimento parziale è ancora possibile?
Sì. L’art. 13-bis rimane valido: il contribuente può ravvedere solo una parte delle violazioni, purché versi sanzioni e interessi proporzionati.
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Paolo Remer
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