Chi può prelevare da un conto corrente cointestato e fino a quanto?


Con firma congiunta servono tutti i titolari. Con firma disgiunta ognuno può operare da solo, ma nei rapporti interni ciascuno può disporre solo della propria quota, presunta al 50%.

Marito e moglie aprono un conto corrente cointestato. Dopo anni di matrimonio si separano. Uno dei due svuota il conto prima dell’altro. Aveva diritto a farlo? E la banca poteva rifiutarsi di eseguire il prelievo?

La domanda che molti cointestatari si pongono è chi possa prelevare da un conto corrente cointestato e fino a quanto: la risposta dipende dal regime scelto al momento dell’apertura del conto e dalla distinzione tra ciò che è lecito nei confronti della banca — i rapporti esterni — e ciò che è lecito nei confronti dell’altro cointestatario — i rapporti interni. I due piani seguono regole diverse e possono produrre risultati apparentemente contraddittori: chi ha prelevato tutto può non aver violato alcuna regola nei confronti della banca, ma può essere obbligato a restituire all’altro la sua quota.

Firma congiunta o firma disgiunta: la scelta che cambia tutto

La regola fondamentale è che la facoltà di operare separatamente su un conto cointestato non si presume: deve essere espressamente prevista nel contratto. In assenza di questa previsione, si applica il regime della firma congiunta — qualsiasi operazione dispositiva richiede il consenso e la firma di tutti i cointestatari (Tribunale Piacenza n. 376/2020; Decisione ABF n. 3880/2024).

La firma disgiunta è l’eccezione: deve essere esplicitamente menzionata nel contratto con l’istituto di credito, attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali (Tribunale Agrigento n. 261/2022). Se il contratto non la prevede, la banca non può legittimamente autorizzare un’operazione sulla base della richiesta di un solo cointestatario.

I rapporti con la banca: la solidarietà attiva

Nei rapporti tra cointestatari e banca, l’art. 1854 cod. civ. stabilisce che, quando il conto è cointestato con facoltà di operare anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

Questo significa che in un conto a firma disgiunta ciascun cointestatario può chiedere alla banca il pagamento dell’intero saldo — non solo della propria quota. Il pagamento eseguito dalla banca nei confronti di uno dei cointestatari ha effetto liberatorio anche nei confronti degli altri. La banca non può rifiutarsi di eseguire un ordine di prelievo impartito da un singolo cointestatario, nemmeno se riguarda l’intera giacenza, adducendo la necessità del consenso degli altri (Tribunale Agrigento n. 261/2022; Decisione ABF n. 5065/2023).

Di norma la banca non è nemmeno tenuta a informare i cointestatari non operanti delle disposizioni effettuate dall’altro, né a controllare le finalità dei prelievi — salvo il caso di eclatanti anomalie che potrebbero far sorgere un dovere di diligenza e informazione.

I rapporti interni tra i cointestatari: la presunzione di quote uguali

Tutto cambia quando si guarda ai rapporti tra i cointestatari. L’art. 1298, comma 2, cod. civ. stabilisce che le parti di ciascun creditore o debitore in solido si presumono uguali, salvo prova contraria (Cass. civ. n. 968/2026; n. 27069/2022; Corte d’Appello Bologna n. 2262/2023).

Applicato al conto cointestato, questo principio produce due conseguenze precise. Le somme depositate si presumono di proprietà dei cointestatari in parti uguali — in un conto a due intestatari, il 50% a ciascuno. E il cointestatario che opera disgiuntamente non può disporre a proprio favore di una somma eccedente la sua quota di spettanza senza il consenso degli altri. Chi preleva più del 50% è obbligato a restituire all’altro la parte eccedente — e questo vale per tutta la durata del rapporto, non solo al momento della chiusura del conto (Cass. civ. n. 968/2026; Corte d’Appello Bologna n. 2262/2023; Tribunale Napoli n. 8245/2024).

Il paradosso è evidente: la banca è obbligata ad eseguire il prelievo integrale richiesto da un cointestatario a firma disgiunta, ma quest’ultimo è obbligato nei confronti dell’altro a restituire l’eccedenza rispetto alla propria quota.

Come si supera la presunzione di quote uguali

La presunzione di contitolarità in parti uguali è relativa — può essere superata con prova contraria. L’onere della prova grava su chi intende dimostrare una situazione diversa, ad esempio la titolarità esclusiva delle somme depositate.

Non basta dimostrare di aver materialmente effettuato i versamenti: occorre provare che le somme versate erano di pertinenza esclusiva di uno solo dei contitolari (Cass. civ. n. 27069/2022; Tribunale Napoli n. 4454/2018). La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo — incluse presunzioni semplici gravi, precise e concordanti — come la dimostrazione che i fondi provengono da un conto personale, dalla vendita di beni personali o dall’attività lavorativa esclusiva di uno dei cointestatari (Tribunale Napoli n. 8245/2024; Corte d’Appello Napoli n. 5100/2024).

Il decesso di un cointestatario: cosa succede al conto

Quando uno dei cointestatari muore, la situazione si complica. Il cointestatario superstite conserva il diritto di operare sul conto, ma solo sulla propria quota. La quota del defunto cade in successione e spetta ai suoi eredi.

La banca è tenuta a bloccare la quota del defunto in attesa della presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990. Il cointestatario superstite può quindi disporre immediatamente solo della propria metà — non dell’intero saldo — mentre la liquidazione della quota ereditaria è subordinata agli adempimenti successori (Decisione ABF n. 4006/2024; n. 5604/2023).

Alcuni contratti prevedono anche che, in caso di opposizione anche di uno solo degli eredi, la banca debba pretendere il consenso congiunto del superstite e di tutti gli eredi per qualsiasi operazione successiva — trasformando di fatto il regime da disgiunto a congiunto (Tribunale Napoli n. 4454/2018).




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 Paolo Florio

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