Il curatore fallimentare può recuperare gli stipendi pagati ai dipendenti?


I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro — subordinato o parasubordinato — sono assolutamente esenti dall’azione revocatoria fallimentare, senza limiti temporali e senza eccezioni. Non importa se il pagamento è avvenuto dopo l’avvio della procedura fallimentare. Lo afferma Cass. n. 12715/2026, in applicazione di un principio valido anche sotto il Codice della crisi.

Un ente di formazione professionale viene dichiarato fallito. Prima della dichiarazione di fallimento — o anche dopo — aveva pagato gli stipendi arretrati ai propri dipendenti e collaboratori. Il curatore fallimentare propone azione revocatoria per recuperare quelle somme alla massa attiva, sostenendo che i pagamenti avvenuti quando l’impresa era già in stato di insolvenza devono essere dichiarati inefficaci.

La risposta alla domanda su se il curatore fallimentare possa recuperare gli stipendi pagati ai dipendenti è no — in modo assoluto e senza eccezioni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 12715 del 5 maggio 2026 e diverse altre decisioni coeve, afferma che i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro sono esenti dall’azione revocatoria per un motivo preciso: il diritto alla retribuzione ha rango costituzionale e prevale sulle esigenze della massa fallimentare.

La norma: l’esenzione assoluta dell’art. 67, comma 3, lettera f)

La legge fallimentare — R.D. n. 267/1942 — prevede all’art. 67 un elenco di atti soggetti all’azione revocatoria: il curatore può chiedere al giudice di dichiarare inefficaci i pagamenti e le garanzie effettuati dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, a danno dei creditori.

Ma lo stesso articolo, al comma 3, elenca le eccezioni — gli atti che non sono in alcun modo soggetti all’azione revocatoria. Tra questi, alla lettera f), figurano testualmente: “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.

L’esenzione è assoluta: non prevede condizioni, non ammette eccezioni, non richiede verifiche sulla buona fede del lavoratore o sulla sua conoscenza dello stato di insolvenza del datore. Il legislatore ha scelto di proteggere incondizionatamente questi crediti.

Il principio vale anche sotto il Codice della crisi e dell’insolvenza — D.Lgs. n. 14/2019, in vigore dal 15 agosto 2020 — che all’art. 166 ripropone la medesima esenzione per i pagamenti “a titolo di corrispettivo” di prestazioni di lavoro. La Cassazione lo afferma esplicitamente: il principio enunciato nelle sentenze del 2026 si applica anche ai procedimenti regolati dal nuovo Codice della crisi.

La tesi della curatela e perché è stata respinta

La curatela aveva tentato una lettura restrittiva dell’esenzione. Secondo questa tesi, la norma tutelerebbe il credito del lavoratore solo per le prestazioni svolte durante l’ordinaria attività imprenditoriale — quando garantire la stabilità del lavoro serviva a sostenere l’esercizio dell’impresa. Una volta dichiarato il fallimento, non essendo più necessario assicurare la normale gestione aziendale, i pagamenti avvenuti in quella fase dovevano poter essere revocati.

La Cassazione respinge questa interpretazione su due fronti.

Il primo è letterale: la norma non contiene alcun riferimento temporale al momento in cui il pagamento deve avvenire per rimanere esente dalla revocatoria. Quando il legislatore ha voluto introdurre limiti temporali nelle esenzioni dell’art. 67, lo ha fatto espressamente. La lettera a) dello stesso comma 3 — che riguarda i pagamenti di beni e servizi — richiede che siano effettuati “nell’esercizio dell’attività d’impresa” e “nei termini d’uso”. La lettera f) non contiene nulla di simile: nessuna tempistica, nessuna condizione modale.

Il secondo fronte è sistematico: l’esenzione non serve a tutelare l’esercizio dell’impresa, ma il diritto alla retribuzione del lavoratore — un valore di rango costituzionale, sancito dall’art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Il fondamento costituzionale: art. 36 Cost. e privilegio ex art. 2751-bis cod. civ.

La Cassazione colloca l’esenzione dall’azione revocatoria in un quadro di tutela più ampio e coerente. Il diritto alla retribuzione del lavoratore è protetto dall’ordinamento su più livelli.

Sul piano costituzionale, l’art. 36 Cost. garantisce che la retribuzione sia sufficiente ad assicurare un’esistenza dignitosa: non è un credito come gli altri, ma uno strumento di sostentamento della persona.

Sul piano civilistico, l’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. riconosce ai crediti lavorativi il privilegio generale sui beni mobili: in caso di concorso tra creditori, i lavoratori vengono soddisfatti prima dei creditori chirografari. È una tutela ulteriore rispetto all’esenzione revocatoria, che opera in sede di riparto dell’attivo fallimentare.

L’esenzione dall’azione revocatoria e il privilegio sono due strumenti paralleli che perseguono lo stesso obiettivo: fare in modo che il lavoratore non perda la propria retribuzione per effetto dell’insolvenza del datore. Di fronte a questo obiettivo, il momento in cui il corrispettivo viene erogato — durante l’attività normale, in sede di crisi, dopo la dichiarazione di fallimento, o in sede esecutiva dopo la cessazione del rapporto — diventa irrilevante.

La distinzione con i pagamenti di beni e servizi

La sentenza n. 12638/2026, coeva alla n. 12715, chiarisce il confine tra l’esenzione per le retribuzioni e quella per i pagamenti di beni e servizi. Quest’ultima — prevista dalla lettera a) dell’art. 67, comma 3 — ha una portata più limitata: richiede che i pagamenti siano stati effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso.

Per i pagamenti di beni e servizi effettuati in ritardo — anche in modo sistematico — l’esenzione non opera automaticamente. Il giudice deve verificare se il ritardo fosse frutto di un accordo sopravvenuto tra le parti sui tempi di adempimento: solo in quel caso il pagamento tardivo potrebbe essere considerato conforme ai “termini d’uso” e sfuggire alla revocatoria.

Il confronto chiarisce ancora meglio la portata assoluta dell’esenzione per le retribuzioni: nessun limite temporale, nessuna verifica sulle modalità di pagamento, nessuna eccezione.

Le conseguenze pratiche per lavoratori e curatori

Per i lavoratori e i collaboratori di imprese fallite, la sentenza conferma una tutela piena: qualsiasi somma ricevuta a titolo di corrispettivo per le proprie prestazioni — arretrati di stipendio, compensi di collaborazione, provvigioni per prestazioni eseguite — è al sicuro dall’azione revocatoria del curatore. Non importa quando è stata pagata, non importa se il datore era già insolvente, non importa se il fallimento era già stato dichiarato.

Per i curatori fallimentari, la sentenza chiude definitivamente la strada della revocatoria sui crediti lavorativi. Le somme già distribuite ai lavoratori non possono essere recuperate alla massa. Il curatore dovrà concentrarsi su altri strumenti per massimizzare l’attivo: azioni revocatorie su atti diversi dai pagamenti retributivi, azioni di responsabilità, realizzo dei beni dell’attivo.




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 Angelo Greco

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