Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da numerosi docenti universitari contro il decreto ministeriale che disciplina il nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. La sentenza, pubblicata il 15 giugno 2026, affronta uno dei principali nodi della riforma: il rapporto tra la necessità di una selezione nazionale uniforme e l’autonomia delle università.
Secondo i giudici amministrativi, il nuovo modello non elimina né comprime in modo illegittimo le prerogative degli Atenei e dei docenti, ma realizza un bilanciamento ragionevole tra interessi diversi: il diritto allo studio, la valorizzazione del merito, la sostenibilità del sistema universitario e le garanzie costituzionali riconosciute all’università.
Che cos’è il semestre filtro
La riforma ha sostituito il tradizionale test di ammissione con un primo semestre aperto a tutti gli studenti che intendono iscriversi a Medicina, Odontoiatria o Veterinaria.
Durante questo periodo gli studenti seguono insegnamenti universitari, sostengono esami e acquisiscono crediti formativi. Al termine del semestre viene formata una graduatoria nazionale sulla base dei risultati ottenuti, che determina l’accesso al secondo semestre del corso scelto.
È proprio questo aspetto che, secondo il TAR, distingue il semestre filtro da un normale semestre universitario. Nella sentenza si legge infatti che esso costituisce “al tempo stesso, attività universitaria e segmento di una procedura selettiva nazionale”.
Da questa particolare natura derivano alcune caratteristiche del sistema: programmi comuni, modalità di verifica uniformi e criteri di valutazione uguali per tutti gli studenti, indipendentemente dall’università frequentata.
Le contestazioni dei docenti
I professori che hanno promosso il ricorso non contestavano la scelta di superare il vecchio test di ingresso, ma il modo in cui la riforma è stata attuata attraverso il decreto ministeriale n. 418 del 2025.
Secondo i ricorrenti, l’individuazione centralizzata degli insegnamenti del semestre filtro, la predisposizione di syllabus nazionali e l’organizzazione di prove uniformi avrebbero limitato l’autonomia universitaria e la libertà di insegnamento garantite dall’articolo 33 della Costituzione.
Il TAR ha esaminato singolarmente tutte le contestazioni, arrivando però a conclusioni opposte.
Perché non viene lesa l’autonomia delle università
Uno dei principali argomenti del ricorso riguardava la scelta ministeriale di individuare tre insegnamenti comuni per tutti gli Atenei: Biologia, Fisica e Chimica con propedeutica biochimica.
Secondo i giudici, questa uniformità è necessaria per garantire che gli studenti vengano valutati sulla base degli stessi contenuti e che la graduatoria nazionale sia costruita su risultati realmente comparabili.
La sentenza sottolinea inoltre che il semestre filtro riguarda soltanto 18 crediti formativi universitari su un totale di 360 previsti per l’intero corso di laurea. In termini pratici, significa che la parte uniforme della formazione interessa circa il cinque per cento dell’intero percorso.
Per il restante novantacinque per cento, le università continuano a mantenere piena autonomia nella definizione degli insegnamenti, nell’organizzazione dei corsi e nella costruzione dei percorsi formativi.
Anche le metodologie didattiche restano nella disponibilità degli Atenei, che possono scegliere come organizzare lezioni, laboratori e attività formative.
La libertà di insegnamento resta garantita
Un’altra critica riguardava i syllabus nazionali, cioè i programmi comuni che individuano gli argomenti oggetto degli esami del semestre filtro.
Secondo i ricorrenti, questo sistema avrebbe limitato la libertà dei docenti di definire contenuti e modalità dell’insegnamento.
Il TAR distingue però tra diversi aspetti della libertà di insegnamento. Da una parte vi sono i contenuti, il metodo didattico e la ricerca scientifica; dall’altra la valutazione degli studenti.
Per i giudici, i syllabus individuano soltanto un patrimonio minimo di conoscenze necessario per rendere confrontabili i risultati ottenuti nelle diverse università. Non impongono invece uno specifico metodo didattico né impediscono ai docenti di approfondire gli argomenti secondo il proprio orientamento scientifico.
La libertà di ricerca e quella relativa alle modalità di insegnamento, quindi, rimangono integre.
Il ruolo del CINECA e gli esami nazionali
Nel ricorso veniva contestata anche la centralizzazione delle prove d’esame e il coinvolgimento del CINECA nella gestione tecnica della procedura.
Anche su questo punto il TAR dà ragione al Ministero. La sentenza chiarisce che il CINECA svolge funzioni esclusivamente tecniche e informatiche e non sostituisce i docenti nella valutazione degli studenti.
Le università continuano infatti a nominare le commissioni incaricate della correzione delle prove e della validazione dei risultati.
Le criticità organizzative
I ricorrenti avevano inoltre sostenuto che l’apertura del semestre a tutti gli studenti avrebbe potuto creare problemi organizzativi agli Atenei a causa dell’aumento delle iscrizioni.
Secondo il TAR, tuttavia, il legislatore ha previsto strumenti specifici per affrontare questa situazione, consentendo alle università di adottare attività integrative, deroghe ai requisiti minimi di docenza e, ove necessario, modalità di didattica a distanza.
I giudici osservano inoltre che non sono stati presentati elementi concreti in grado di dimostrare che l’aumento degli studenti abbia effettivamente compromesso la qualità dell’offerta formativa.
La conclusione del TAR
La sentenza respinge anche la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale della riforma.
Secondo il Tribunale, il legislatore ha operato un bilanciamento non irragionevole tra autonomia universitaria, libertà di insegnamento, diritto allo studio, valorizzazione del merito, sostenibilità del sistema universitario ed esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Nelle conclusioni, il TAR sintetizza il proprio ragionamento affermando che la riforma “non realizza una sostituzione dell’autonomia universitaria con un modello centralizzato di formazione”, ma introduce un segmento comune limitato, funzionale alla selezione nazionale. Per il resto del percorso universitario, le prerogative di Atenei e docenti restano pienamente esercitabili.
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