La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2026 ha eliminato il blocco automatico dei benefici penitenziari per i condannati ex art. 609-quater con l’attenuante della minore gravità. Dal 6 maggio 2026 l’esecuzione può essere sospesa e si può chiedere subito una misura alternativa.
Un soggetto condannato per atti sessuali con minori a due anni di reclusione, con riconoscimento dell’attenuante della minore gravità, entrava comunque in carcere — senza possibilità di sospensione dell’esecuzione, senza accesso immediato a misure alternative, con l’obbligo di attendere almeno un anno di osservazione in istituto prima di poter chiedere qualsiasi beneficio. In molti casi, per pene brevi, finiva per scontare tutto il tempo in cella.
Dal 6 maggio 2026 questo automatismo non esiste più. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68 del 5 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che lo imponeva — l’art. 4-bis, comma 1-quater, della L. n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) — nella parte in cui escludeva dalla sospensione dell’esecuzione i condannati per il delitto di atti sessuali con minori quando fosse riconosciuta l’attenuante della minore gravità.
Il reato e l’attenuante: di cosa si tratta
Il reato in questione è quello previsto dall’art. 609-quater cod. pen. — atti sessuali con minori. La norma punisce chiunque compia atti sessuali con persona minore di quattordici anni, oppure con minore di sedici anni in presenza di determinati rapporti di autorità o fiducia.
Il comma 6 dello stesso articolo prevede però un’attenuante a effetto speciale per i casi di minore gravità: quando il fatto, valutato nel suo complesso, presenta una lesività sensibilmente inferiore rispetto alle ipotesi ordinarie, la pena è ridotta in modo significativo. Questa attenuante era già riconosciuta dalla legge, ma fino ad oggi non produceva alcun effetto sul regime esecutivo.
Prima della sentenza: l’ingresso automatico in carcere
Prima della sentenza della Consulta, anche chi otteneva il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità — e riceveva quindi una condanna a pena ridotta, spesso inferiore a quattro anni — non poteva beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione prevista in via ordinaria dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Quella norma consente, per condanne fino a quattro anni, di sospendere l’esecuzione e di presentare istanza di misura alternativa al tribunale di sorveglianza prima di entrare in carcere. Ma per i condannati ex art. 609-quater, anche se l’attenuante era riconosciuta, questa possibilità era preclusa: il nome del reato bastava a escluderli dal beneficio, indipendentemente dalla pena concreta.
In più, prima di accedere a qualsiasi beneficio dall’interno del carcere — permessi premio, misure alternative — era necessario attendere almeno un anno di osservazione da parte dell’équipe penitenziaria e l’approvazione del magistrato di sorveglianza. Per pene brevi, questo meccanismo rendeva di fatto impossibile qualsiasi percorso alternativo al carcere.
Cosa cambia dopo la sentenza: la sospensione torna possibile
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2026, la sentenza della Consulta produce effetti immediati.
Per i nuovi ordini di esecuzione emessi dopo quella data per condanne relative all’art. 609-quater con attenuante della minore gravità: l’esecuzione deve essere sospesa, al ricorrere delle condizioni dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il condannato — definito nella prassi “libero sospeso” — e il suo difensore hanno 30 giorni dalla notifica per presentare al tribunale di sorveglianza un’istanza di misura alternativa alla detenzione. L’esecuzione resta sospesa fino alla decisione.
Il tribunale di sorveglianza non applica un automatismo nemmeno in senso contrario: valuta gli elementi specifici del caso — divario di età, interferenza con lo sviluppo della libertà sessuale del minore, comportamento del condannato dopo il reato e durante il processo, risultati dell’indagine sociale svolta dall’UEPE. La misura alternativa non è garantita, ma ora è possibile chiederla.
I condannati già detenuti: due strade possibili
Per gli ordini di esecuzione già emessi prima del 6 maggio 2026, la situazione è più articolata. Esistono due soluzioni.
La prima — auspicabile secondo i commentatori per evitare il protrarsi di una detenzione non più giustificata — è che la procura emittente revochi l’ordine di carcerazione già eseguito, ordinando la scarcerazione del condannato e rimettendolo in termini per formulare l’istanza di misura alternativa. Venuta meno la preclusione dell’osservazione annuale obbligatoria, i condannati con attenuante della minore gravità possono accedere a una misura alternativa fin dall’inizio dell’esecuzione.
La seconda è il promovimento di un incidente di esecuzione da parte del difensore davanti al giudice dell’esecuzione, per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’ordine di carcerazione già notificato ed eseguito. È la via giurisdizionale quando la procura non provvede spontaneamente.
In sintesi
La sentenza n. 68/2026 della Corte Costituzionale elimina il blocco automatico dei benefici penitenziari per i condannati per atti sessuali con minori ai quali sia stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità. Dal 6 maggio 2026 i nuovi ordini di esecuzione devono essere sospesi e il condannato può chiedere subito una misura alternativa al tribunale di sorveglianza entro 30 giorni. Per chi è già detenuto, la procura può revocare l’ordine di carcerazione oppure il difensore può attivare un incidente di esecuzione. Il tribunale di sorveglianza valuta comunque il caso concreto: la misura alternativa non è automatica, ma ora è finalmente accessibile.
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Angelo Greco
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