Era una giornata di festa. Genitori e bambini di una classe si erano dati appuntamento in un’area pic-nic nei pressi di un lago per celebrare la fine dell’anno scolastico.
Un pomeriggio di spensieratezza, giochi e biciclette. Poi l’incidente: un bambino di otto anni, in sella alla sua bici, ha urtato un compagno che era seduto sul prato. Il colpo, apparentemente lieve, ha invece provocato la rottura della milza, con emorragia interna e un intervento chirurgico d’urgenza.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto un concorso di colpa del 50% ai genitori del bambino investito, ritenendo che avrebbero dovuto tenerlo a casa perché non stava bene. La Corte d’Appello di Firenze ha invece ribaltato tutto, condannando i genitori del piccolo ciclista a risarcire integralmente i danni.
La vicenda risale al 10 giugno 2018. I due bambini, compagni di classe, si trovavano insieme ad altri alunni e alle loro famiglie in un’area verde aperta al pubblico in piccolo comune in provincia di Firenze. Verso le 13, mentre il piccolo stava seduto sull’erba, è stato colpito all’addome dalla bicicletta condotta dal compagno.
L’impatto, avvenuto con una parte dura o metallica del mezzo, ha provocato un’emorragia interna che ha richiesto un intervento chirurgico in laparotomia e la successiva rimozione della milza. Le conseguenze permanenti sono state valutate al 12% di invalidità.
Il caso
La madre del bambino investito aveva notato che il figlio non era in perfetta forma quella mattina. Il ragazzo lamentava un dolore alla spalla, descritto da alcuni come un malessere più generico, tanto che la madre gli aveva somministrato un antidolorifico prima di partire. Una volta arrivati al parco, il bambino era rimasto seduto su una panchina, senza partecipare ai giochi, per poi spostarsi sul prato insieme ad alcuni amici. È lì che è stato raggiunto dalla bicicletta del compagno, che stava girando insieme ad altri due o tre bambini.
I genitori del piccolo ciclista hanno sempre sostenuto che il loro figlio era un bambino educato e tranquillo, che stava semplicemente pedalando senza fare manovre pericolose. Hanno anche ipotizzato che il bambino investito potesse essersi mosso all’ultimo momento, incrociando la traiettoria della bici senza dare al compagno il tempo di frenare. Inoltre, hanno suggerito che la rottura della milza potesse essere conseguenza di cadute avvenute nei giorni precedenti, quando il bambino avrebbe urtato un muretto all’altezza dell’addome.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n.2061/2023, aveva accolto parzialmente la domanda dei genitori del bambino danneggiato. Il giudice aveva riconosciuto la responsabilità dei genitori del piccolo ciclista, ma aveva anche attribuito un concorso di colpa del 50% ai genitori della vittima. La motivazione era chiara: portare al parco un bambino che non stava bene, con un dolore che diversi testimoni avevano descritto come addominale, rappresentava una negligenza. Se il bambino fosse rimasto a casa, l’incidente non sarebbe accaduto. I genitori del piccolo ciclista erano stati quindi condannati a pagare solo la metà del risarcimento, pari a circa 11.889 euro.
Contro questa decisione hanno fatto appello entrambe le parti. I genitori del bambino ferito hanno contestato il concorso di colpa, chiedendo il risarcimento integrale. I genitori del piccolo ciclista hanno invece sostenuto che non ci fosse alcuna prova dell’urto e che, in ogni caso, non avrebbero potuto impedire un contatto così repentino.
Le motivazioni del giudice
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1252 del 16 marzo scorso, ha dato ragione ai genitori del bambino danneggiato, respingendo l’appello incidentale dei convenuti e accogliendo pienamente l’appello principale. Il Consigliere estensore ha ricostruito la dinamica sulla base degli atti e delle testimonianze raccolte.
Il primo punto affrontato è stato quello della prova dell’urto. La Corte ha rilevato che i genitori del piccolo ciclista non avevano mai contestato specificamente il contatto tra la bicicletta e il corpo del bambino. Nella comparsa di costituzione in primo grado, avevano affermato che “non avrebbero potuto impedire il verificarsi del leggero contatto” tra i due bambini. Questa ammissione, secondo il giudice, rendeva il fatto “incontrovertibile” ai sensi dell’articolo 115 del codice di procedura civile, che impone al giudice di considerare come provati i fatti non specificamente contestati. A corroborare ulteriormente la dinamica, le testimonianze hanno confermato che dopo l’urto il bambino si è accasciato piangendo, con la bicicletta del compagno accanto a lui.
Il secondo punto, quello decisivo, ha riguardato il concorso di colpa. La Corte ha esaminato il ragionamento del tribunale di primo grado, che aveva ritenuto i genitori del bambino danneggiato corresponsabili per averlo portato al parco nonostante non stesse bene. I giudici d’appello hanno invece escluso qualsiasi nesso causale tra il malessere del bambino e l’incidente. Il dolore, che alcuni testimoni avevano collocato alla spalla e altri all’addome, non era in alcun modo riconducibile alla rottura della milza.
La consulenza tecnica aveva escluso che la lesione fosse preesistente e anche la somministrazione dell’antidolorifico non aveva alcun effetto sulla frattura dell’organo. Scrive la Corte: “se fosse rimasto a casa il fatto non sarebbe avvenuto, ma ciò costituisce occasione, e non certo causa del sinistro”. Portare un bambino con un lieve dolore alla spalla a un pic-nic, prosegue la sentenza, “non pare davvero rappresentare una colpa in capo ai suoi genitori, in difetto di ogni riscontro medico-scientifico che la giornata all’aria aperta potesse nuocere alla sua salute”.
La Corte ha poi ricordato che, nello scontro tra un pedone e un ciclista, la prova della condotta del pedone grava sul ciclista. I genitori del piccolo ciclista non avevano dimostrato che il bambino investito si fosse mosso imprudentemente verso la bicicletta. Al contrario, le testimonianze hanno confermato che la vittima era seduta sul prato in un’area in cui altri bambini giocavano e parlavano, senza che esistessero percorsi dedicati alle biciclette.
La responsabilità dei genitori del piccolo ciclista è stata quindi affermata in via esclusiva. La Corte ha condannato gli appellati a corrispondere l’intero risarcimento: 21.839 euro per il danno non patrimoniale subito dal bambino e 1.939 euro per il danno patrimoniale (spese mediche e legali) sostenuto dai genitori. A queste somme si aggiungono gli interessi e la rivalutazione, oltre alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 7.141 euro per il primo grado e 5.112,90 euro per il secondo.
La decisione della Corte di Firenze, che ribalta completamente la sentenza di primo grado, offre una lezione importante: la responsabilità dei genitori per i fatti dei figli minori (articoli 2047 e 2048 del codice civile) non può essere estesa fino a includere scelte di vita ordinaria come portare un bambino con un leggero malessere a una festa di classe. Il confine tra occasione e causa, in materia di risarcimento, è netto, e la colpa va dimostrata con prove concrete, non con supposizioni.
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Andrea Carlino
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