La Cassazione fissa la regola: la prescrizione per il risarcimento da malattia professionale decorre solo quando il lavoratore comprende il nesso causale.
Il diritto al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivante da una malattia professionale non si estingue sulla base della sola data della scoperta clinica del male. Il termine di prescrizione per azionare la tutela legale inizia a decorrere esclusivamente dal giorno in cui il lavoratore, o i suoi eredi in caso di decesso, acquisiscono una ragionevole consapevolezza circa il nesso causale che lega la patologia all’attività lavorativa svolta. Questa fondamentale regola generale sposta il baricentro dell’estinzione del diritto dal piano dell’accertamento strettamente medico a quello della reale percezione della lesione subita in ambiente di lavoro.
L’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità chiarisce che la comparsa dei sintomi o l’emissione di un referto clinico non possono costituire un automatismo punitivo per il danneggiato. Spesso il nesso eziologico tra i fattori di rischio presenti sul luogo di impiego e la successiva menomazione dell’integrità psicofisica rimane oscuro per lungo tempo, impedendo al titolare del diritto di attivarsi tempestivamente per la salvaguardia della propria sfera patrimoniale e biologica.
La divergenza tra la certezza medica e l’origine lavorativa
L’accertamento di uno stato patologico descrive la sussistenza biologica di una malattia, ma non offre indicazioni immediate sulle cause esterne che l’hanno determinata. Per questa ragione, la decorrenza del termine decennale ordinario per la richiesta dei danni deve essere ancorata a parametri oggettivi di conoscibilità della colpa altrui. Un lavoratore colpito da una grave infermità può ritenere in buona fede che l’origine del proprio malessere sia da attribuire a fattori personali o a stili di vita errati, escludendo la responsabilità civile dell’azienda.
La protezione del contraente debole all’interno del rapporto di lavoro esige che il tempo concesso per agire in giudizio rimanga sospeso finché non emergano elementi informativi chiari e verificabili. Impedire l’azione risarcitoria calcolando il tempo sulla base del mero dato biologico della diagnosi significherebbe trasformare l’istituto della prescrizione in una sanzione ingiusta contro la vittima dell’inadempimento datoriale in materia di sicurezza.
Dalla diagnosi del microcitoma alle decisioni dei tribunali romani
La formulazione di questo principio si collega alla vicenda di un lavoratore impiegato come bracciante agricolo nel corso di un intero decennio, specificamente tra il 2000 e il 2010. L’uomo prestava la propria attività per conto di una società agricola, occupandosi quotidianamente delle lavorazioni nei campi. Durante questo periodo, secondo la ricostruzione della difesa, l’azienda non provvedeva a tutelare in modo adeguato l’operaio, esponendolo in via continuativa a sostanze nocive senza i necessari presidi di protezione previsti dalle normative di settore.
Il 18 gennaio 2009 all’uomo veniva diagnosticata una gravissima forma tumorale, classificata dal punto di vista medico come un microcitoma polmonare metastatico. Due anni dopo la diagnosi, nel 2011, il bracciante agricolo decedeva a causa del cancro. I familiari superstiti avviavano un’azione giudiziaria davanti al Tribunale di Roma per chiedere la condanna della società agricola al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sul presupposto che la patologia fosse stata innescata proprio dalle lavorazioni e dai veleni respirati nei campi.
Sia i giudici del Tribunale sia i magistrati della Corte d’Appello di Roma respingevano la richiesta di ristoro, accogliendo l’eccezione della società agricola e dichiarando prescritto il diritto dei congiunti. I giudici di merito individuavano il dies a quo della prescrizione decennale proprio nella data del 18 gennaio 2009, giorno dell’accertamento ospedaliero del tumore. Poiché gli eredi avevano notificato la prima richiesta stragiudiziale di risarcimento solo il 23 giugno 2020, l’atto veniva ritenuto tardivo in quanto intervenuto oltre i dieci anni previsti dal codice civile.
Il peso della certificazione Inail e il ruolo dei familiari
La Corte di cassazione, tramite l’ordinanza n. 14269/26, ha ribaltato i verdetti dei primi due gradi di giudizio, evidenziando l’errore metodologico compiuto dai magistrati romani. Gli eredi del lavoratore avevano infatti impugnato la decisione d’appello dimostrando che, fino a una determinata data, l’intero nucleo familiare era fermamente convinto che la patologia polmonare fosse legata esclusivamente al consumo di sigarette da parte del congiunto.
La svolta informativa si era realizzata soltanto nel 2022, anno in cui l’Inail esauriva l’istruttoria tecnica sul caso del bracciante, accertando formalmente la sussistenza della tecnopatia e disponendo la liquidazione della rendita ai familiari superstiti. Secondo la tesi difensiva accolta dai giudici di legittimità, solo la qualificazione dell’istituto previdenziale aveva fornito ai parenti la reale e ragionevole consapevolezza del collegamento tra i campi e il tumore.
Il superamento dell’automatismo tra diagnosi e decorrenza del termine si fonda sulla verifica di precisi passaggi probatori e conoscitivi, quali:
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la manifestazione clinica oggettiva della patologia nel corpo del soggetto colpito;
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la diffusione di informazioni scientifiche o amministrative circa i fattori di rischio ambientale;
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il formale riconoscimento della natura professionale dell’infermità da parte degli enti di previdenza;
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l’esclusione motivata di concause naturali o legate alle abitudini personali del dipendente;
La cassazione con rinvio e la valutazione del giudice di merito
I Supremi giudici hanno accertato che la Corte d’Appello di Roma non ha eseguito una corretta indagine di fatto volta a individuare il momento esatto in cui gli eredi o il bracciante avessero conseguito gli elementi minimi per avvedersi della colpa della società agricola. L’estinzione del diritto non può essere decretata sulla base di una mera supposizione astratta o di una coincidenza temporale con il referto medico.
La sentenza di secondo grado è stata pertanto cassata con rinvio. Una diversa sezione della Corte d’Appello di Roma riceverà il fascicolo e dovrà procedere a un nuovo esame del merito della controversia. I magistrati romani avranno il compito di applicare il principio di diritto sancito dalla Cassazione, verificando attraverso le prove documentali e presuntive l’effettivo raggiungimento della consapevolezza eziologica da parte dei familiari prima di poter dichiarare l’eventuale intempestività dell’azione risarcitoria.
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Angelo Greco
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