TFR non versato al Fondo di tesoreria INPS: cosa resta a carico del datore


Dal 1° gennaio 2007 il Fondo di tesoreria INPS riceve le quote di TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti delle imprese con almeno 50 addetti che non hanno optato per la previdenza complementare. Che succede se il datore di lavoro omette il versamento di tali quote? Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, hanno sciolto il contrasto giurisprudenziale: il TFR mantiene la natura di retribuzione differita e perciò non si trasforma in una prestazione previdenziale assistita dal principio di automaticità di cui all’articolo 2116 del codice civile. Ne consegue che il Fondo di tesoreria eroga soltanto le quote che ha effettivamente incassato, mentre quelle non versate gravano ancora sul datore di lavoro, pure se maturate dopo il 2007. Il lavoratore può far valere il proprio credito nei confronti dell’azienda e, qualora questa si trovi in liquidazione giudiziale, domandarne l’ammissione al passivo con il privilegio dell’articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, per poi rivolgersi al Fondo di garanzia quanto al residuo. Allo stesso modo, l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia spetta solo in misura proporzionale al TFR effettivamente conferito. Rimane separato il tema della platea obbligata, che dal 2026 risponde a soglie dimensionali variabili.

– DESTINAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTIQuadro Generale: Origine e funzione del Fondo di tesoreria

Ogni anno il datore di lavoro accantona per il dipendente una somma a titolo di TFR e la corrisponde al termine del rapporto, come prevede l’articolo 2120 del codice civile. Con l’articolo 1, commi da 755 a 757, della legge n. 296 del 2006, è nato presso l’INPS il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. Nella pratica, per i dipendenti delle imprese con almeno 50 addetti che non hanno indirizzato il TFR a un fondo pensione, la quota maturata dal 2007 non rimane in azienda: ogni mese deve essere versata all’INPS.

Le somme sono amministrate dall’INPS per conto dello Stato, che al termine del rapporto liquida il TFR al lavoratore. Fin qui la regola non presenta incertezze. Il problema compare quando il datore omette i versamenti: verso il lavoratore risponde l’azienda o il Fondo?

– NATURA RETRIBUTIVA DEL CREDITOContrasto Interpretativo: Retribuzione oppure prestazione previdenziale

Secondo l’indirizzo tradizionale, il datore restava debitore del TFR non versato. Il versamento alla tesoreria estingueva la pretesa del lavoratore, ma l’onere di provare l’avvenuto pagamento ricadeva su chi lo invocava, vale a dire sul datore. Con la sentenza n. 25035 del 2023 la Corte aveva mutato orientamento: in base a quella decisione solo il Fondo di tesoreria doveva pagare il TFR, pur in assenza della prova di versamenti da parte del datore, dal momento che la prestazione avrebbe avuto carattere previdenziale e sarebbe rientrata nel principio di automaticità dell’articolo 2116 del codice civile, il quale protegge il lavoratore anche quando il datore non paga i contributi dovuti.

Le Sezioni unite hanno imboccato la via opposta, già percorsa dall’ordinanza n. 10082 del 2025. La legge del 2006 regola il finanziamento e i flussi degli accantonamenti, ma lascia intatto l’articolo 2120: il TFR resta una retribuzione differita, cioè corrisposta dopo la cessazione del rapporto, che pur assolvendo una funzione previdenziale in senso lato matura nel corso dell’attività lavorativa e diventa esigibile alla cessazione. Il legislatore qualifica come contributi i versamenti e applica le regole della riscossione contributiva, ma ciò non muta la natura delle somme.

– TFR DOPO LA CESSIONE D’AZIENDAIl Caso: Dalla cessione di ramo d’azienda alla Cassazione

La controversia riguardava un lavoratore trasferito a una società cessionaria di un ramo d’azienda, la quale aveva assunto l’obbligo di pagare il TFR già maturato presso la cedente. Cessato il rapporto e rimasta infruttuosa l’esecuzione sui beni del datore, il lavoratore si era rivolto al Fondo di garanzia per il TFR residuo, detraendo quanto già percepito dal Fondo di tesoreria. La domanda era stata accolta dal tribunale e dalla corte d’appello.

L’INPS ha proposto ricorso sostenendo che il trattamento maturato dal 2007 costituisse una prestazione previdenziale di competenza esclusiva della tesoreria, fuori dalla copertura del Fondo di garanzia. Le Sezioni unite hanno rigettato questa tesi e rinviato la causa alla sezione lavoro per i restanti motivi. La decisione, dunque, non esaurisce l’intero giudizio, ma stabilisce il principio al quale la soluzione dovrà adeguarsi.

– PAGAMENTO LIMITATO AI VERSAMENTIQuote Omesse: Chi paga e entro quali limiti

Il principio pratico è lineare. Il Fondo di tesoreria liquida il TFR limitatamente alla parte che corrisponde alle quote effettivamente versate dal datore. Le quote che il datore doveva trasferire e non ha trasferito rimangono a suo carico. La regola riguarda anche il TFR maturato dal 1° gennaio 2007: il limite non investe solo gli accantonamenti precedenti all’istituzione del Fondo, bensì ogni versamento omesso, come si ricava dall’articolo 1, comma 756, della legge n. 296 del 2006.

Il fatto che sia l’INPS a gestirlo non altera la natura dell’importo: il Fondo paga lo stesso TFR di cui all’articolo 2120, con la relativa rivalutazione. Il lavoratore, perciò, non può pretendere che la tesoreria copra le quote omesse richiamando l’automaticità delle prestazioni previdenziali. Quanto all’azienda, l’obbligo di versare le somme al Fondo non la libera dal debito: l’assoggettamento al Fondo non dimostra che il versamento sia avvenuto, e spetta a chi eccepisce il pagamento provarlo.

– PRIVILEGIO E GARANZIA SUL RESIDUOTutela del Lavoratore: Passivo e Fondo di garanzia

Per recuperare le quote non versate, il lavoratore deve far valere il credito nei riguardi del datore. Se quest’ultimo è assoggettato a liquidazione giudiziale, la procedura subentrata al fallimento, il lavoratore può domandare l’ammissione al passivo con il privilegio dell’articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, che riserva ai crediti di lavoro una posizione preferenziale nella ripartizione dell’attivo. L’obbligo di versamento alla tesoreria non scioglie il datore dal debito residuo.

Dopo l’accertamento del credito nella procedura, il lavoratore può invocare l’intervento del Fondo di garanzia, purché soddisfi i requisiti dell’articolo 2 della legge n. 297 del 1982. Se il datore non può essere sottoposto a procedura concorsuale, la legge impone invece di dimostrare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali mediante un’esecuzione individuale rimasta senza esito. Il Fondo di garanzia interviene pure quando il datore non ha pagato il contributo che lo alimenta: la mancanza di tale contributo, diverso dalle quote di TFR dovute alla tesoreria, non preclude l’accesso alla garanzia, ove ricorrano gli altri presupposti (Cassazione n. 24807 del 2025). Una volta effettuato il pagamento, l’INPS prende il posto del lavoratore nella procedura e mantiene il privilegio sul credito soddisfatto (articolo 2, comma 7, legge n. 297 del 1982).

Ne risultano due fondi con compiti complementari che non si sovrappongono: la tesoreria liquida le quote versate, mentre il Fondo di garanzia copre il residuo entro i limiti di legge.

– ESONERO SUL CONFERIMENTO REALEEffetti per le Aziende: Prova, contributo ed esonero

Per i datori di lavoro e i loro consulenti, la pronuncia impone di ricostruire il credito separando tre grandezze: le quote maturate, quelle realmente trasferite alla tesoreria e gli importi già corrisposti. L’iscrizione dell’impresa al Fondo non basta a provare il versamento e non esonera il datore per le quote omesse; la dimostrazione del trasferimento, opposta come fatto estintivo del debito, incombe su chi la eccepisce.

Si aggiunge un ulteriore effetto, relativo al contributo al Fondo di garanzia. L’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede un esonero proporzionato al TFR maturando conferito. Per le Sezioni unite il conferimento deve essere reale: sulle quote non trasferite alla tesoreria permane l’ordinario obbligo contributivo verso il Fondo di garanzia, giacché il rischio di insolvenza rimane a carico del sistema. Per l’impresa che ha omesso dei versamenti il rischio è perciò duplice: il debito relativo alle quote e il contributo non esonerato.

– MEDIE OCCUPAZIONALI VARIABILISoglie 2026: Chi è tenuto a versare dal 2026

Il principio enunciato dalla Corte presuppone l’obbligo di conferimento per i datori con almeno 50 dipendenti, previsto dal regime su cui verteva la controversia. Per gli adempimenti attuali, tuttavia, bisogna tenere conto dell’articolo 1, comma 203, della legge n. 199 del 2025 e della circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026. Per gli anni successivi all’inizio dell’attività conta la media occupazionale dell’anno precedente, con una soglia di 60 addetti nel 2026-2027, di 50 nel 2028-2031 e di 40 dal 2032. Per le imprese di nuova costituzione vale ancora il criterio dei 50 dipendenti medi nell’anno in cui l’attività prende avvio.

Stando alle indicazioni riportate dalla stampa specializzata, per il 2026 il computo riguarda le imprese già operative nel 2024 e, una volta superata la soglia e cominciato il versamento, l’obbligo non viene meno se poi l’organico diminuisce. Le nuove soglie non si sostituiscono in modo indistinto alle fattispecie già regolate, e l’aggiornamento della platea obbligata va tenuto separato dalla qualificazione del credito, che è l’oggetto della sentenza.

– RICONCILIAZIONE PER DIPENDENTECosa Fare: Verifiche per datori e consulenti

Sul piano operativo, la sentenza porta a poche verifiche concrete:

  • conciliare, dipendente per dipendente, il TFR maturato dal 2007 con i versamenti realmente effettuati all’INPS, conservando le relative ricevute;
  • sanare le quote omesse prima che sopraggiunga una crisi, poiché una volta aperta una procedura il lavoratore deve insinuare il credito al passivo e solo dopo può rivolgersi al Fondo di garanzia;
  • accertare, nella cessione di ramo d’azienda, chi si fa carico del TFR pregresso e se i versamenti alla tesoreria sono stati effettuati;
  • riesaminare l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia indicato in denuncia, che spetta unicamente sul TFR effettivamente conferito;
  • ricalcolare ogni anno la media occupazionale, per stabilire se l’impresa ricada nelle soglie dinamiche del 2026.

Le notizie sulla sentenza derivano dai commenti della stampa specializzata, ed è necessario leggere il testo integrale della pronuncia prima di prendere decisioni operative o difensive.


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