La PDL 89 non disegna nel testo i confini di ogni area. Affida ai Comuni le quote locali e alla Giunta la carta regionale. La richiesta di Coldiretti interviene nel tratto in cui quelle scelte diventano localizzazioni verificabili.
Avvertenza: gli articoli della PDL 89 sono proposte. Acquistano efficacia soltanto dopo l’approvazione del Consiglio regionale e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
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La richiesta firmata da Coldiretti Molise
La posizione resa pubblica il 16 giugno è firmata dal presidente regionale Claudio Papa e dal vicepresidente Adamo Spagnoletti. Il direttore Franco Dell’Acqua interviene sul versante delle tecnologie. Papa lega l’intervento alla conservazione dei terreni destinati al cibo. Spagnoletti riferisce di offerte d’affitto elevate rivolte agli agricoltori. Dell’Acqua assegna la preferenza all’agrisolare sui fabbricati rurali e agli impianti agrivoltaici avanzati.
Il sindacato dichiara favore alla produzione da energie rinnovabili entro una collocazione compatibile con l’attività agricola. La sua opposizione riguarda i grandi impianti che occupano campi produttivi e che l’organizzazione associa a benefici concentrati su gruppi esterni al Molise. La mobilitazione annunciata scatterebbe qualora la delimitazione regionale alterasse la vocazione agricola di vaste zone. La cronaca di ANSA del 18 giugno conferma il perimetro pubblico della presa di posizione.
Dalla Giunta alle audizioni, dove si è fermata la PDL 89
La Giunta ha adottato il disegno con la deliberazione n. 44 del 25 febbraio 2026. Sul portale del Consiglio regionale del Molise la proposta compare con il numero 89 e con pubblicazione del testo originario il 5 marzo. La Terza Commissione ha aperto l’esame l’11 marzo ascoltando la responsabile regionale delle politiche energetiche e il docente incaricato dell’impianto giuridico.
Le sedute del 18 e 25 marzo hanno raccolto interventi di Province, Comuni, uffici regionali, associazioni agricole e gruppi ambientalisti. Un ulteriore ciclo si è tenuto il 2 aprile con le rappresentanze economiche. Il 17 aprile la presidenza del Consiglio ha sospeso le attività delle Commissioni diverse da quella di bilancio durante la sessione finanziaria.
Il registro pubblico non riporta un voto dell’Aula sulla PDL 89 alla data del 18 giugno. Quotidiano Energia ha registrato il 17 giugno lo stallo dell’iter e le sollecitazioni giunte dal mondo produttivo. La richiesta di Coldiretti interviene su un atto esistente, ancora collocato nella sede consiliare istruttoria.
Le regole statali che delimitano il lavoro della Regione
La legge 15 gennaio 2026 n. 4 ha inserito l’articolo 11-bis nel decreto legislativo 190 del 2024. La Gazzetta Ufficiale attribuisce alle Regioni l’individuazione di ulteriori aree idonee nel rispetto della tutela paesaggistica, dei beni culturali, delle acque e delle superfici agricole o forestali. Rete Natura 2000 e parchi conservano le procedure di salvaguardia previste dalle norme di settore. Lo stesso vale per riserve e altre zone protette.
La disciplina nazionale assegna precedenza alle superfici già edificate o impermeabilizzate e alle zone industriali, comprese quelle colpite da crisi produttive. Il perimetro dei beni tutelati dal Codice del paesaggio rimane escluso. Attorno a tali beni la fascia di rispetto misura tre chilometri per l’eolico e cinquecento metri per il fotovoltaico.
Per i terreni agricoli la legge stabilisce una fascia regionale compresa tra lo 0,8% e il 3% della SAU. Nel calcolo entrano anche le superfici occupate dagli impianti agrivoltaici.
La fascia impone una selezione entro un minimo e un massimo. La collocazione effettiva nasce dalla legge regionale e dagli atti comunali. Le delimitazioni cartografiche fissano i confini sulla carta. Un divieto indistinto su tutto il territorio agricolo entrerebbe in conflitto con la disciplina statale, che richiede decisioni riferite ai luoghi e alle limitazioni presenti.
Come il testo molisano tratta la superficie agricola
L’articolo 18 della PDL 89 riprende la fascia statale e assegna ai Comuni novanta giorni dall’entrata in vigore per deliberare sulle quote locali. Gli enti comunali avrebbero la facoltà di escludere terreni occupati da colture di pregio. La Giunta raccoglierebbe tali atti e approverebbe la delimitazione regionale entro centoventi giorni.
Il disegno comprende tra le aree agricole idonee anche superfici ritenute inutilizzabili per la coltivazione come calanchi e rocce affioranti. L’agrivoltaico riceve una disciplina separata: l’attività colturale o pastorale deve proseguire sul sito e i moduli devono lasciare spazio ai mezzi agricoli e alle lavorazioni.
La clausola sui fondi agricoli guarda ai finanziamenti pubblici ricevuti nei cinque anni precedenti la domanda. Il parere dell’assessorato all’agricoltura accerta gli eventuali obblighi di destinazione rurale. Quando l’aiuto pubblico impone il mantenimento dell’uso agricolo, la proposta dispone il rigetto della domanda energetica. Il testo assegna favore anche ai progetti collegati all’autoconsumo o alle comunità energetiche.
Agrisolare sui tetti e agrivoltaico sopra le colture
L’agrisolare richiamato da Coldiretti usa i fabbricati aziendali come stalle e magazzini. La produzione elettrica occupa una superficie già costruita e non richiede un nuovo sedime nei campi. Questa via serve soprattutto all’autoconsumo dell’impresa o alla cessione dell’energia secondo il contratto applicato.
L’agrivoltaico impiega lo stesso fondo per agricoltura e fotovoltaico. Nei sistemi avanzati i moduli sono collocati a un’altezza compatibile con colture e pascolo. Lo spazio sotto i pannelli deve ammettere il passaggio dei macchinari e le operazioni irrigue. Altezza dei pannelli, accessibilità, calendario delle lavorazioni, resa agricola e controlli periodici documentano la continuità dell’uso rurale.
La qualifica agrivoltaica richiede un’attività agricola reale durante l’esercizio dell’impianto. La sola presenza formale di un’impresa agricola nel progetto non basta a dimostrare che il suolo continui a produrre. Su questo terreno si incontrano la preferenza espressa da Coldiretti e le condizioni già presenti nella normativa nazionale.
Perché la delimitazione incide anche sui contratti dei terreni
Coldiretti colloca la richiesta dentro il mercato fondiario. Le proposte economiche rivolte ai proprietari precedono spesso il deposito della domanda per l’impianto. Un contratto di affitto o un diritto di superficie vincola spesso il fondo per molti anni e lo sottrae alla disponibilità dell’azienda che lo coltiva.
La qualifica territoriale interviene sul potere negoziale prima dell’autorizzazione. Un lotto vicino alla rete elettrica e compreso in una zona idonea acquista interesse per gli operatori energetici. La pressione sui canoni ricade sulle imprese agricole che lavorano terreni in affitto e devono rinnovare i contratti.
La preoccupazione sindacale riguarda questa fascia pre-autorizzativa, nella quale il proprietario riceve una proposta privata e l’azienda conduttrice rischia di perdere la disponibilità del campo. Una cartografia pubblica darebbe ai Comuni una base comune. Agricoltori e operatori conoscerebbero in anticipo le zone scelte dalla Regione.
Che cosa produce la qualifica di area idonea
La qualifica territoriale apre un regime amministrativo agevolato. Il proponente deve comunque ottenere il titolo previsto dal decreto legislativo 190 del 2024. L’area idonea non sostituisce la valutazione ambientale né la conferenza di servizi. Restano obbligatori gli altri atti richiesti per la singola opera.
Nei procedimenti di autorizzazione unica il parere paesaggistico resta obbligatorio e assume carattere non vincolante. I termini sono abbreviati di un terzo. La delimitazione regionale incide sui tempi amministrativi e sul peso dei pareri senza trasformarsi in un permesso automatico.
La cartografia orienta i Comuni verso le zone in cui si concentreranno le domande e delimita per le aziende agricole i fondi esposti alla concorrenza degli usi energetici. Gli operatori anticipano l’esclusione dei siti incompatibili con tutele paesaggistiche o ambientali.
La cartografia che al Molise ancora manca
Il testo originario molisano individua categorie e rinvia la delimitazione materiale ad atti della Giunta e dei Comuni. Finché tali passaggi non arrivano, proprietari e amministrazioni dispongono delle regole statali e delle limitazioni già vigenti ma non di una carta regionale unitaria.
Il confronto interno con il WebGIS umbro sulle aree idonee mostra l’assetto cartografico richiesto. Gli strati territoriali risultano consultabili e le tutele sono sovrapposte. La localizzazione resta leggibile su scala comunale. Una legge senza cartografia lascia la selezione incompiuta sul terreno.
Il tema si collega anche ai 14 procedimenti rinnovabili esaminati dal Consiglio dei ministri. Le autorizzazioni continuano a muoversi tra amministrazioni regionali e statali. La perimetrazione locale decide dove tali procedimenti incontrano una corsia favorevole e dove affrontano tutele più stringenti.
La decisione rimessa al Consiglio regionale
Il confronto riguarda la collocazione degli impianti. Coldiretti dichiara favore per tetti aziendali e agrivoltaico capace di mantenere la produzione rurale. La PDL 89 apre alle zone industriali e ai beni pubblici inutilizzati. Una quota limitata di SAU entra nella selezione regionale.
Il Consiglio deve stabilire l’ordine di precedenza tra superfici già costruite e campi. Deve anche fissare la tutela delle colture di pregio e i compiti dei Comuni nella delimitazione. La scelta avrà effetti sui procedimenti energetici e sui rapporti fondiari delle aziende agricole.
Alla data di pubblicazione manca il voto dell’Aula. La richiesta di Coldiretti chiede che quel voto arrivi con regole capaci di indirizzare gli impianti verso superfici compatibili e di impedire una sottrazione indiscriminata di terra produttiva.
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Junior Cristarella
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