La giurisprudenza europea equipara internet alle piazze fisiche, punendo i cittadini. Resta impunita la vera regia occulta: l’algoritmo.
La recente pronuncia dei tribunali internazionali segna un preoccupante punto di non ritorno per i confini della libertà di espressione nell’era digitale. Si esulta per la presunta fine dell’impunità dei leoni da tastiera, ma si chiudono colpevolmente gli occhi di fronte a un paradosso giuridico dalle dimensioni colossali. Punendo il singolo cittadino per l’esplosione mediatica di un contenuto, la magistratura europea sta di fatto deresponsabilizzando le grandi piattaforme tecnologiche e i loro imperscrutabili meccanismi di diffusione. L’utente viene inquadrato come l’unico vero custode della piazza pubblica virtuale, costretto a rispondere legalmente di flussi di traffico che non padroneggia, mentre i colossi del cyberspazio continuano a monetizzare l’indignazione collettiva nell’ombra, protetti da una preoccupante cecità istituzionale.
Come muta l’inquadramento normativo dei domini digitali?
L’architettura del diritto sovranazionale ha appena subìto una torsione interpretativa destinata a riscrivere le regole del gioco. Analizzando le pieghe della sentenza emessa lo scorso 19 maggio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, relativa al caso Miladze contro Georgia (ricorso 41585/83), emerge una forzatura evidente: i giudici di Strasburgo hanno decretato che i social media, i blog e l’intero ecosistema online sono a tutti gli effetti assorbiti nel concetto tradizionale di luogo pubblico.
Le aule di tribunale hanno applicato un automatismo che fa tremare i polsi a chi mastica diritto dell’informazione. Pur in totale assenza di una legge interna georgiana che menzionasse esplicitamente l’ambiente digitale, la Corte ha stabilito che le storiche restrizioni concepite per la carta stampata o per i palinsesti televisivi si estendono di default alla rete.
Questa operazione di ingegneria giuridica trasferisce le normative fisiche sull’ordine pubblico in un mondo fatto di server e interazioni globali. Non si ravvisa più la necessità di un intervento specifico dei parlamenti nazionali per regolare i nuovi media, poiché, secondo questa visione sbrigativa, il passaggio dalle strade di cemento alle autostrade informatiche avviene in maniera del tutto naturale e automatica, senza alcun vaglio critico sulle profonde differenze strutturali dei due mondi.
In che modo la dissidenza politica rischia di essere derubricata a illecito?
Le riforme infrastrutturali cittadine rappresentano storicamente il detonatore perfetto per il malcontento popolare. La vicenda in esame nasce proprio da un aspro conflitto amministrativo: un cittadino aveva deciso di contestare duramente la giunta del comune di Tblisi, la quale aveva varato una rivoluzione dei trasporti pubblici introducendo corsie per pedoni e ciclisti. L’accusa dell’uomo era precisa e mirata, puntando il dito contro l’utilizzo privilegiato e arrogante di tali corsie da parte di specifici esponenti della politica locale.
La rabbia civica si è tradotta in un video caricato sulla piattaforma TikTok, caratterizzato da un linguaggio ostile e da espressioni oscene scagliate frontalmente contro il sindaco e vari amministratori. La cassa di risonanza del mezzo ha reso il filmato immediatamente virale, scatenando la reazione dell’apparato statale che ha avviato un procedimento amministrativo, culminato in una sanzione pecuniaria comminata per la salvaguardia dell’ordine pubblico.
La linea difensiva del cittadino, aggrappata all’articolo 10 della CEDU a tutela della libertà di espressione, si è infranta contro un muro di moralismo giuridico. Strasburgo ha validato l’ingerenza statale affermando che l’utilizzo di una grammatica volgare e aggressiva, unita alla mancanza di una reale cornice di satira o di una precisa esigenza linguistica, annulla le tutele del dissenso. I magistrati hanno rimarcato come la restrizione fosse assolutamente legittima, valutando attentamente le sensibilità e il peculiare contesto culturale e linguistico del Paese in questione.
Su chi ricade il vero onere del controllo dei flussi informativi?
Il dettaglio più aberrante della sentenza, che la quasi totalità della stampa ha trattato in modo marginale se non del tutto omesso, è l’assurdo scaricabarile tecnologico operato dalla giurisprudenza. La motivazione cardine per cui il ricorrente ha perso la sua battaglia risiede in una presunta, quanto irrealistica, colpa tecnica: non aver utilizzato strumenti idonei a sbarrare l’accesso del video a soggetti sensibili, in primo luogo i minori.
Il dito accusatore viene puntato contro l’individuo per essersi arreso agli imperscrutabili algoritmiimpostati da TikTok. I giudici hanno chiarito che inserire un semplice avviso testuale sulla propria bacheca, per preannunciare l’uso di un linguaggio scurrile, non detiene alcun valore esimente se non si adottano blocchi preventivi efficaci.
Si esige, in termini pratici, che il singolo cittadino si sostituisca all’infrastruttura tecnologica del fornitore del servizio. Viene imputata all’utente l’assenza di barriere all’ingresso, ignorando deliberatamente che le dinamiche di profilazione e di somministrazione dei video sfuggono totalmente al controllo umano e sono progettate dai social network al solo fine di massimizzare la portata dei contenuti senza guardare in faccia nessuno. La legge punisce chi lancia il sasso, ma chiude entrambi gli occhi sull’industria che ha costruito l’amplificatore e che trae profitto dalla rissa.
Qual è l’impatto reale di queste sanzioni sulla democrazia digitale?
L’architettura della punizione inflitta dalle istituzioni è stata definita esemplare ed equilibrata dagli organi di giustizia europei. L’azione delle autorità georgiane ha ricevuto un plauso ufficiale poiché la condanna si è limitata all’imposizione di una sanzione economica definita minima, senza ricorrere ad atti di forza estremi sulla piattaforma.
Nessun ordine di rimozione è stato emesso per far sparire il video dai radar del web, né è stato interdetto all’attivista il diritto di proseguire nella sua opera di critica verso la classe dirigente locale. L’apparente mitezza del provvedimento viene venduta come una vittoria del diritto proporzionale.
Tuttavia, il meccanismo innescato dalla minaccia economica è devastante per la tenuta del dibattito civile. Sdoganare l’uso di multe amministrative per punire le intemperanze verbali in uno spazio dove la viralità non è governata da chi parla, significa piantare i semi di una capillare autocensura preventiva. La censura più efficace non è quella che cancella fisicamente un contenuto, ma quella che terrorizza l’autore attaccando il suo portafoglio, mascherando una palese intolleranza al dissenso ruvido dietro la nobile facciata della tutela dei minori.
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Angelo Greco
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