C’è un paradosso nella nuova architettura commerciale tra Unione europea e Stati Uniti: mentre le merci europee dirette oltreoceano continuano a confrontarsi con un’aliquota generale del 15%, per un’ampia gamma di prodotti americani importati nell’Ue è scattato dal 1° luglio un trattamento tariffario agevolato che, in moltissimi casi, significa dazio zero. Non si tratta però, almeno per ora, di un classico accordo di libero scambio fondato sulla reciprocità. È una misura costruita attraverso le regole europee sull’origine non preferenziale, una soluzione giuridicamente particolare che consente a Washington di beneficiare di un trattamento estremamente favorevole senza che esista ancora un sistema bilaterale di regole di origine preferenziale paragonabile a quello di un vero Free Trade Agreement. Per le imprese europee, e in particolare per gli importatori italiani, la questione decisiva diventa quindi quella della tracciabilità: per applicare il dazio agevolato occorre poter dimostrare che la merce è effettivamente originaria degli Stati Uniti secondo i criteri stabiliti dalla normativa doganale dell’Ue.
Il paradosso del «15 contro zero»
Il punto di partenza è una evidente asimmetria tariffaria. L’Europa applica alle proprie esportazioni verso gli Stati Uniti un’aliquota generale del 15%, mentre gli Stati Uniti possono beneficiare nell’importazione nell’Ue di un’aliquota pari a zero per un’ampia gamma di referenze industriali e agricole. È una configurazione che, per gli operatori, rompe con la tradizionale distinzione tra trattamento ordinario e trattamento preferenziale e rende più complesso il quadro giuridico nel quale si muovono le imprese.
Il provvedimento europeo che disciplina la nuova misura è il regolamento (Ue) 2026/1455, secondo il quale l’origine delle merci viene determinata, almeno nella fase attuale, sulla base delle norme sull’origine non preferenziale previste dal Codice doganale dell’Unione, il regolamento Ue 952/2013. La formula utilizzata dal legislatore europeo è significativa: il sistema resterà ancorato a queste regole «fino a quando» saranno adottate le norme sull’origine preferenziale previste dall’articolo 64 del Codice doganale.
Ed è proprio quel «fino a quando» a spiegare perché l’attuale assetto possa essere considerato una soluzione transitoria, in attesa di un’eventuale disciplina più strutturata. Le regole di origine preferenziale sono infatti normalmente legate a un accordo internazionale tra le parti oppure a concessioni unilaterali. Nel caso di un futuro accordo commerciale vero e proprio tra Ue e Stati Uniti, la materia potrebbe essere regolata attraverso un protocollo di origine condiviso, fondato sulla reciprocità. Per ora, invece, la preferenza tariffaria viene applicata attraverso la normativa europea sull’origine non preferenziale.
Perché “origine non preferenziale” cambia tutto
La distinzione non è una semplice questione terminologica. Nell’ordinamento doganale europeo, l’origine non preferenziale e quella preferenziale rispondono a logiche differenti. Nel nuovo meccanismo, però, la prima viene utilizzata per determinare l’accesso a un trattamento tariffario particolarmente favorevole. È questa la peculiarità che rende la misura inusuale e che può generare qualche difficoltà interpretativa per imprese, consulenti e operatori doganali.
La disciplina di riferimento è quella contenuta nel Codice doganale dell’Unione, insieme agli atti delegati e, in particolare, all’allegato 22-01 del regolamento delegato Ue 2015/2446. Il problema è che le regole sull’origine non preferenziale non sono armonizzate a livello mondiale. L’Organizzazione mondiale del commercio lavora da tempo a un sistema comune attraverso l’Agreement on Rules of Origin, ma il processo non ha ancora prodotto un corpus mondiale pienamente uniforme.
Questo significa che le regole utilizzate dall’Unione europea non coincidono necessariamente con quelle applicate dagli Stati Uniti. Ed è qui che emerge uno degli aspetti più delicati della nuova disciplina: un esportatore americano che voglia dimostrare l’origine Usa di una merce destinata all’Europa deve essere in grado di fornire le prove richieste secondo i criteri dell’Ue, non semplicemente secondo la disciplina americana.
Per le aziende, quindi, la parola chiave diventa «lavorazione sostanziale». Non basta che un prodotto venga spedito dagli Stati Uniti o che sia commercializzato da una società americana. Bisogna poter dimostrare, attraverso la ricostruzione del processo produttivo e della provenienza dei componenti, che la merce possiede i requisiti necessari per essere considerata originaria degli Stati Uniti secondo la normativa europea.
Per le imprese il dazio zero non significa burocrazia zero
La nuova partita commerciale tra Europa e Stati Uniti racconta così una realtà meno semplice di quanto possa suggerire la formula “dazio zero”. Per gli importatori europei, il vantaggio tariffario può essere rilevante, soprattutto su prodotti ad alto valore o su flussi di grandi dimensioni. Ma il beneficio ha un prezzo: la capacità di dimostrare, in caso di controllo, che quel prodotto possiede davvero l’origine richiesta e che ha rispettato tutte le condizioni previste.
La vera competizione, quindi, si sposta anche sul terreno della qualità dei dati doganali. Chi possiede informazioni precise sulla propria supply chain, documentazione coerente e processi di controllo solidi sarà in grado di sfruttare meglio il nuovo trattamento. Chi invece considera l’origine una semplice formalità rischia di scoprire che quel «zero» scritto nella tariffa doganale può diventare molto meno conveniente se la documentazione non regge a un controllo.
Ed è forse questo il dato più interessante della nuova asimmetria commerciale. Il 15% contro zero sembra raccontare una partita giocata soltanto sui dazi. In realtà, dietro la tariffa si apre una partita molto più sofisticata: quella sulla tracciabilità dell’origine, sulla governance della supply chain e sulla capacità delle imprese di trasformare la compliance doganale in un vantaggio competitivo. Perché, nel nuovo commercio transatlantico, il prodotto americano può entrare in Europa senza pagare dazio. Ma prima deve dimostrare di essere davvero americano.
La responsabilità ricade anche sull’importatore europeo
Il nuovo sistema porta quindi la compliance doganale direttamente dentro la relazione commerciale tra esportatore statunitense e importatore europeo. L’azienda europea che vuole beneficiare del dazio zero deve acquisire una documentazione sufficientemente solida per dimostrare l’origine dichiarata. La Commissione europea, attraverso le proprie Faq, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con tre avvisi pubblicati il 3, 7 e 22 luglio, hanno chiarito che la prova dell’origine non preferenziale è libera e non è soggetta ai formalismi particolarmente stringenti che caratterizzano invece le prove di origine preferenziale previste dagli accordi di libero scambio.
La maggiore libertà formale, tuttavia, non significa assenza di responsabilità. Anzi, per un’impresa importatrice può essere il contrario. L’Adm suggerisce agli importatori italiani, ove possibile, di procurarsi un certificato di origine emesso dal Paese di partenza, cioè dagli Stati Uniti. Un documento che può diventare particolarmente prezioso qualora l’amministrazione doganale decida di verificare la correttezza dell’origine dichiarata.
Il punto è che l’articolo 61 del Codice doganale dell’Unione consente alle autorità doganali di chiedere all’importatore qualsiasi elemento utile a comprovare l’origine non preferenziale dichiarata. La documentazione, dunque, non è un semplice allegato amministrativo alla dichiarazione doganale: può diventare la prova decisiva per dimostrare che il beneficio tariffario è stato correttamente utilizzato.
La due diligence diventa parte della strategia commerciale
Per questo motivo il nuovo regime impone agli operatori una forma di due diligence congiunta tra importatore europeo ed esportatore statunitense. L’obiettivo è ricostruire con precisione la filiera produttiva e individuare i passaggi che consentono di qualificare la merce come originaria degli Stati Uniti.
In un’economia nella quale i prodotti vengono sempre più spesso progettati in un Paese, assemblati in un secondo, completati in un terzo e distribuiti da un quarto, la domanda «dove è stato prodotto?» non è più così semplice. La provenienza commerciale di un bene non coincide necessariamente con la sua origine doganale. E la differenza può valere il 15% del valore della merce.
Per un’impresa che importa volumi rilevanti dagli Stati Uniti, dunque, la corretta classificazione doganale e la determinazione dell’origine diventano una variabile economica oltre che giuridica. Un errore nella valutazione può trasformarsi in un dazio inatteso, in contestazioni dell’amministrazione doganale e, nei casi più problematici, in costi retroattivi e sanzioni.
La governance dei dati della supply chain assume così un ruolo sempre più importante. Conoscere la composizione del prodotto, i processi produttivi, il luogo delle lavorazioni e la provenienza dei componenti non serve più soltanto a gestire la produzione: serve anche a determinare quanto costerà portare quella merce sul mercato europeo.
L’Ivo, lo strumento che può blindare l’origine
In questo contesto assume particolare rilevanza uno strumento ancora relativamente sottoutilizzato dalle imprese europee: l’Informazione vincolante sull’origine, conosciuta come Ivo. Si tratta di una decisione rilasciata dall’autorità doganale di importazione che attesta l’origine di un determinato prodotto e che ha una validità di tre anni.
Per un importatore che opera con flussi regolari e prodotti complessi, ottenere un’Ivo può rappresentare un elemento importante di certezza giuridica. La decisione consente infatti di disporre di un riferimento ufficiale sulla qualificazione dell’origine del prodotto presentato allo sdoganamento.
Anche qui, tuttavia, torna il problema della disponibilità delle informazioni. Per chiedere l’Ivo l’importatore deve essere in grado di fornire dati sufficientemente dettagliati sui processi produttivi della merce. La compliance doganale, dunque, parte molto prima dell’arrivo del container o del camion alla frontiera. Parte dalla capacità dell’impresa di conoscere e documentare la propria catena di fornitura.
Non basta essere americani: attenzione alla lavorazione nei Paesi terzi
C’è poi un altro passaggio che può diventare cruciale per le imprese. Per beneficiare del trattamento tariffario agevolato non è sufficiente dimostrare l’origine Usa: occorre anche poter documentare il trasporto diretto tra Stati Uniti e Unione europea. In alternativa, se la merce attraversa altri Paesi, deve essere possibile dimostrare che è rimasta sotto vigilanza doganale e che non è stata modificata o manipolata durante il percorso. La disciplina richiamata è l’articolo 59 bis del regolamento di esecuzione Ue 2015/2447, introdotto dal relativo regolamento di esecuzione.
Il principio è intuitivo: il beneficio deve accompagnare una merce effettivamente riconducibile alla filiera ammessa alla misura e non può trasformarsi in una porta d’ingresso per prodotti che abbiano subito lavorazioni sostanziali in Paesi terzi. La tracciabilità del viaggio diventa quindi importante quanto quella della produzione.
Per le supply chain internazionali significa dover conservare informazioni non soltanto sul «chi produce cosa», ma anche sul «dove», sul «come» e sul «attraverso quali Paesi» la merce viene trasferita. Una questione particolarmente rilevante per i gruppi multinazionali e per gli operatori che utilizzano hub logistici intermedi.
L’articolo Dazi Usa-Ue, l’Europa apre ai prodotti americani: per molti beni scatta il “dazio zero” proviene da Economy Magazine.
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Cristina Giua
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